Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2001, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
ее 66706 1 03586 /0 1 20367/1999 Ud IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8 N 9 E - 1 7 N B 4 O / . 6 404.7443 I L Z 2 L SEZIONE TRIBUTARIA . A A R R . . T P B . S A I D T ☑Amposta dai sigg.ri Magistrati: G L 1 E E 3 D R 1 I S . A N N D E Dott. Giovanni Paolini Presidente S E I T A N E S Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari E Consigliere Dott. Antonio Merone Dott.ssa Simonetta Sotgiu Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMP ONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 66706 SENTENZA sul ricorso proposto da presso LO TO, elett.te dom.to in Roma, via Monte Santo 68, studio dell'avv. Guido De Santis, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fraioli del foro di Cassino, giusta procura in calce al ricorso -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 30, n. 21/30/99, del 26.2/16.3.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.1.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Uditoper l'Amministrazione finanziaria l'avv. dello Stato De Bonis;
167 1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con avviso di rettifica IVA n. 605167 per l'anno 1989, notificato in data 5 aprile 1996, l'Ufficio accertava a carico dei TO OR, esercente l'attività di barbiere, maggiori ricavi per lire 18.432.000, a norma dell'art. 54 comma 3 d.p.r. 633/72 (sulla base di analogo accertamento effettuato a fini IRPEF dal competente Ufficio imposte dirette). La Commissione Provinciale dichiarava il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 22 d. lgs. 546/92 in quanto il contribuente "non ha mai depositato presso l'Ufficio IVA di Frosinone il ricorso di cui trattasi". Il contribuente rappresentava con l'atto di appello che in data 23/10/97 aveva regolarmente spedito il ricorso introduttivo del processo all'Ufficio provinciale di Frosinone IVA, come comprovato dall'allegata fotocopia della raccomandata postale n. 2761; che l'accertamento in rettifica era stato effettuato fuori termine;
che per il tributo in esame era stata esperita la procedura del "condono tombale”. L'Ufficio nelle sue controdeduzioni rappresentava che ad esso non risultava pervenuto il ricorso introduttivo del giudizio;
che la raccomandata n. 2761 poteva riferirsi ad altre controversie;
che l'appello risultava indirizzato alla Commissione Tributaria Regionale, alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ed all'Ufficio per la riscossione dei tributi di Frosinone ma non all'Ufficio IVA di Frosinone (competente per la controversia in esame). L'Ufficio chiedeva, quindi, di confermare la decisione di primo grado e, in via subordinata, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello e compensava le spese. Il giudice di appello rilevava preliminarmente la inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto, come comprovato proprio dalla ricevuta della raccomandata a.r. n. 2761 spedita all'Ufficio I.V.A. dal contribuente, risultava proposto in data 23.10.1997, e pertanto, considerato 2 che l'avviso di rettifica risultava notificato in data 5.4.1996, oltre il tassativo termine disposto dall'art.21 comma 1 d. lgs. 546/1992. La costituzione in giudizio del ricorrente, effettuata in data 19 aprile 1996, non poteva valere a sanare la irregolarità della proposizione fuori termine del ricorso medesimo per l'espressa previsione di inammissibilità stabilita dal citato art.21 d. lgs. 546/92. Per completezza, la Commissione rilevava poi che anche la seconda censura del contribuente, concernente la scadenza dei termini per la notifica della rettifica, era infondata, in quanto tali termini, per i contribuenti che non si erano avvalsi del condono ex legge 413/92 (ed il contribuente non aveva dimostrato di essersene avvalso) erano stati da tale legge prorogati di due anni, e pertanto risultavano scaduti solo in data 31 12 1996. Propone ricorso per cassazione il contribuente deducendo che la Commissione Tributaria Regionale aveva fatto riferimento, al fine di dedurre l'intempestività del ricorso introduttivo, ad una raccomandata concernente altra controversia (quella contro la cartella esattoriale); che la mancata spedizione o consegna di copia del ricorso all'Ufficio I.V.A. era irrilevante in quanto tale ufficio si era costituito in giudizio, sanando così ogni eventuale nullità; che,"essendo divenuto inefficace per intervenuto condono l'accertamento ai fini delle imposte dirette, non poteva porsi lo stesso come valido presupposto di altro accertamento dell'Ufficio I.V.A"; che l'Ufficio, invocando infondatamente l'art. 54, comma 3, d.p.r. 633/1972, aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione del contribuente senza alcun controllo contabile ma sulla base di presunzioni adottate da altro Ufficio per un'imposta completamente diversa (l'IRPEF). Il contribuente chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con condanna dell'Ufficio IVA al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione Osserva il Collegio che la presentazione del ricorso introduttivo, essendo avvenuta il 19.4.1996, quando cioè avevano acquisito efficacia le disposizioni del d. lgs. 546/1992 (1° aprile 1996), avrebbe dovuto essere effettuata mediante notificazione, o comunque spedizione a mezzo posta, dell'atto all'Ufficio I.V.A.( cfr. artt. 80, 2° comma, e 20 del decreto). Il OR ha invece spedito il ricorso per posta alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, così adottando la procedura non più in vigore prevista dall'art. 17 del d.p.r. 636/1972 ( peraltro senza neppure inviare, come era prescritto dalla disciplina previgente, una copia dell'atto all'Ufficio tributario). Si é quindi in presenza di una notificazione inesistente del ricorso introduttivo perché proposto al di fuori del modello delineato dalla legge applicabile al momento della sua presentazione. Per la radicale nullità della notificazione del ricorso introduttivo non é consentita alcuna rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., né alcuna sanatoria ex tunc. La costituzione in giudizio del convenuto può avere efficacia sanante, in caso di inesistenza della notificazione, solo ex nunc, e quindi nella specie non vale ad impedire la decadenza dall'impugnazione per essere la costituzione intervenuta quando il termine per impugnare era già scaduto ( la notifica dell'avviso di accertamento é del 5.4.1996, mentre la costituzione in giudizio é ayvenuta 1'11.5.1998 e quindi dopo il 60° giorno dalla notifica dell'avviso). Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. sidenteбоб Roma, 31.1.2001 Il Consigliere est. Ении риси IL CANCELLERE C1 Innocenzo AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2001 Oggi IL CANCELIERE C1 IN AT