Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
Il potere della revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 comma secondo cod. pen. è riservato al giudice della cognizione e non anche a quello della esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2004, n. 22639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22639 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2066
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 41645/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ EO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del tribunale di Bolzano, quale giudice dell'esecuzione, in data 20/6/2003 con la quale, giudicando in sede di rinvio, dopo un annullamento della Suprema Corte, confermava la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 5/3/99 del Tribunale di Bolzano pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ritenendo sussistere le condizione della revoca facoltativa e non obbligatoria come invece richiesto dal Pubblico Ministero;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. CEDRANGOLO Oscar ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Bolzano, giudicando in sede di rinvio, riteneva fondata la doglianza avanzata dal condannato secondo cui la sospensione condizionale concessa con la sentenza 5/3/99 del Tribunale di Bolzano non era un'autonoma sospensione perché la pena era stata inflitta in continuazione con altra precedente già condizionalmente sospesa, ma riteneva di dover comunque revocare la sospensione in applicazione dell'art. 168 comma 2 c.p. alla luce delle ulteriori condanne riportate.
Contro la decisione presentava ricorso OZ deducendo violazione di legge perché il tribunale non si era attenuto alla domanda avanzata dal Procuratore che aveva chiesto la revoca di diritto della sospensione e non quella facoltativa. Deduceva altresì violazione di legge in quanto la revoca facoltativa della sospensione può essere applicata solo dal giudice della cognizione e non da quello dell'esecuzione e violazione di legge perché le sentenze in relazione alle quali è stata disposta la revoca della sospensione sono state pronunciate ambedue ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e quindi non costituiscono titolo per la revoca della sospensione. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l'ordinanza annullata senza rinvio.
Il tribunale di Bolzano giudicando in veste di giudice di esecuzione non aveva alcun potere di disporre la revoca facoltativa prevista dall'art. 168 secondo comma c.p.p. che è riservata al giudice della cognizione e pertanto poiché non si verteva in un caso di revoca di diritto non aveva alcun potere di revocare le due sospensioni.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004