Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4673 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A 0 4 6 7 3/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S PR M EZIO E LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N.11497/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere MAIORANO Consigliere 10677 Cron. Dott. Francesco A. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Ud. 18/12/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici di Via dei Portoghesi n. 12, Roma, è per legge domiciliato;
ricorrente
contro
LL FR -- intimata avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 30 novembre 1998-5 marzo 1999, n. 258, RGAC 3434 del 1995, Udita la relazione della causa svolta nella pubblica ん cron. 1335; 5187 udienza del 18 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 30 novembre 1998-5 marzo 1999, il Tribunale di Catanzaro, in riforma della decisione 17 gennaio 1995, del Pretore di Lamezia Terme, condannava il Ministero dell'Interno al pagamento in favore di FR AL della indennità di accompagnamento dal 1° luglio 1998. I giudici di appello osservavano che le conclusioni dei nuovi consulenti tecnici di ufficio erano totalmente da condividere, in quanto frutto di accurati e diligenti accertamenti eseguiti e logicamente motivate. Gli stessi giudici sottolineavano, sia pure incidentalmente, che le conclusioni della rinnovata consulenza tecnica di ufficio non erano state neppure contestate dalle parti. Il Tribunale aggiungeva che, tuttavia, non poteva essere riconosciuto il diritto della AL alla pensione di inabilità (nonostante i consulenti la avessero riconosciuta totalmente inabile sin dal gennaio 1995), posto che la stessa era entrata in 2 possesso dei requisiti sanitari prescritti dalla legge quando aveva già superato il sessantacinquesimo anno di febbraio 1910). Lo stesso età (essendo nata il 18 Tribunale ricordava che, in base alle vigenti disposizioni di cui alla legge n. 118 del 1971, la pensione non può essere attribuita ai soggetti ultrasessantacinquenni. Avverso tale decisione il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. L'intimata non ha svolto alcuna difesa in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il Ministero dell'Interno denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge n.18 del 1980 nonché dell'art.6 del D. L. vo n. 509 del 1988, nonché dell'art.2 comma 2 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 codice di procedura civile, nonché motivazione omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente in relazione all'art. 360, primo comma, n.5 codice di procedura civile. Il ricorrente rileva, innanzi tutto, che l'art. 6 del D.L.vo n. 509 del 1988 ha introdotto, in via interpretativa, una nuova definizione di invalidità civile per gli invalidi ultrasessantacinquenni, al fine 3 di evitare applicazioni improprie delle percentuali tabellari ed il ricorso a criteri astratti di definizione delle situazioni invalidanti, sottolineando l'importanza, in sede di valutazione dello stato invalidante delle persone anziane, di tener conto delle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della fascia di età considerata". In altre parole, ad avviso del ricorrente, il raggiungimento della senilità avanzata non potrebbe mai essere considerato, per sè stesso, fattore invalidante: dovendo invece preliminarmente valutarsi - caso per caso, stante la marcata divergenza di situazioni riscontrabili quanto sia dovuto al parametro medio riconducibile a quella data fascia di età e quanto sia invece imputabile allo stato abnorme di minorazione indotta da fattori morbosi che alterino tale parametro. Il ricorso non è fondato. Secondo gli accurati accertamenti dei tre consulenti tecnici di ufficio, nominati dal Tribunale, la AL aveva necessità di un accompagnatore a decorrere dal 30 giugno 1998, in conseguenza del complesso di malattie dalle quali era affetta: "gonartrosi bilaterale con postumi di frattura alla gamba destra e spondiloartrosi diffusa con discopatie accentuata osteoporosi ed impotenza multiple, funzionale grave con difficoltà alla deambulazione autonoma, miocardiopatia sclerotica con insufficienza cardiaca e blocco completo di branca destra, insufficienza respiratoria, cataratta bilaterale con leucoma, ipoacusia bilaterale, epatopatia in soggetto in condizioni generali scadute". Il Ministero sottolinea, tuttavia, che "la sussistenza persistenti è cosa ben diversa dalla di difficoltà impossibilità" (pag. 5 del ricorso), situazione di вима причина denunciando al riguardo violazione delle norme di diritto richiamate. formalmente ん Il rilievo del Ministero appare fondato. infatti, precisato che l'art.6 del D.L.vo 23Va, novembre 1988 n.509, nel modificare l'art. 2 della legge n.118 del 1971, ha stabilito che, ai fini della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi gli ultrasessantacinquenni che abbiano "difficoltà persistenti" a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Come già osservato da questa Corte, tuttavia, tale norma, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché i soggetti ultrasessantacinquenni siano considerati mutilati o invalidi civili, in analogia a quanto già disposto per i minori di diciotto anni dal 5 secondo comma dell'art.2 della legge 30 marzo 1971 n. 118, nel testo originario, non potendosi per entrambe le categorie far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. 3 febbraio 1999 n. 931). La necessità delle ulteriori condizioni richieste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n.18 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento discende da un'interpretazione della normativa che è stata condivisa anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 346 del 1989) che ha evidenziato la specificità della condizione richiesta, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella prevista per la pensione di inabilità totale. Tanto premesso in punto di diritto, va osservato tuttavia che nel caso di specie, gli stessi consulenti di ufficio (ben tre nominati dal Tribunale) avevano concordemente giudicato la AL totalmente inabile sin dal 1995, (quindi, ben tre anni prima della data di riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento) in considerazione delle malattie che riguardavano non solo la sua capacità di deambulazione ん autonoma, ma anche la vista, l'udito e l'apparato cardiorespiratorio (miocardiopatia sclerotica, con insufficienza cardiaca e blocco completo di branca destra). Tali conclusioni, ricorda opportunamente il Tribunale, non erano state, tra l'altro, minimamente contestate in grado di appello dalle parti, dopo il deposito dell'elaborato dei consulenti tecnici di ufficio. Il Tribunale ha coerentemente ritenuto che la situazione delineata dalla legge n.508 del 21 novembre 1988 (art.1) e cioè la necessità di una assistenza continua (dovuta ad impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita) fosse presente nel caso di specie, tenuto conto del quadro generale di un soggetto quasi novantenne, ritenuto invalido al cento per cento, fin dal 1995, ed affetto dal complesso di malattie evidenziato dai tre consulenti di ufficio, gravi difficoltà allae tale da determinare autonoma, con necessità di un deambulazione accompagnatore. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio, non avendo l'intimata svolto difese in questa sede. 3 I 0 A 3 1 S D 5 . S ,
P.Q.M.
T A O . R T L N , A L ' A O L 3 S la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di B L E 7 - I E P S D D 8 - I I A questo giudizio. Roma, il 18 dicembre 2001. N S T I G N S E O O E S P A G I IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE M D G A I I E , O A L T O D T R I A E T R L T S I IL CANCELLIERE I L N D G E E Depositato in Cancelleria S E D O R E oggi 7 2 APR R P U IL CANCELLIERE