Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9645 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPRE09 645 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 23466/99 Consigliere Cron. 25988 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud.12/03/02 Rel. Consigliere . Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PALOPOLI FILOMENA;
- intimata la sentenza n. 995/99 del Tribunale di avverso - R.G.N. 2549/96; CATANZARO, depositata il 15/09/99 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1060 udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Carlo DESTRO rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il : r.g.n. 23466/99 ud. 12 marzo 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 15.1.1996, PO LO, premesso che aveva esperito con esito sfavorevole l'iter della procedura amministrativa tendente ad ottenere l'indennità di accompagnamento, adiva il Pretore di Rossano, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che giudizialmente, con ogni accessoria pronuncia, anche in punto dile venisse riconosciuto corresponsione degli arretrati dovuti, il diritto alla indennità stessa, con le decorrenze di legge. II Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo il difetto di legittimazione passiva e deducendo l'improcedibilità del ricorso per mancato completamento della fase amministrativa e l'infondatezza dello stesso per insussistenza dei requisiti richiesti. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, l'adito Pretore, con sentenza in data 6.11.1996 accoglieva la domanda con decorrenza dal 1.5.1992. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Ministero dell'Interno deducendo l'erroneità e l'insufficienza della consulenza tecnica in ordine alla decorrenza del beneficio concesso nonché la violazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria di cui all'art. 16 della legge 30.12.1991 n.412. L'appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, si opponeva a tutti i motivi di gravame chiedendone il rigetto. Quindi, rinnovate le indagini tecniche in ordine alla decorrenza, la causa veniva decisa dal tribunale di Catanzaro con sentenza n.995/99 del 15 settembre 1999, che respingeva l'appello condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite. In particolare il tribunale osservava che dalla consulenza medica, redatta nel corso di quel grado del giudizio, risultava: vasculopatia 3 cerebrale;
demenza senile;
eccitamento confusionale>>. Il convincimento del C.T.U. derivava in particolare dalla certificazione rilasciata in data 30.4.1992 dallo specialista ambulatoriale di Neurologia dell'U.S.L. n. 7 di Rossano. Pertanto PO AR doveva considerarsi invalida al 100%. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Ministero dell'interno con quattro motivi di ricorso. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso del Ministero dell'interno è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 18/80 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo si denuncia la motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sul punto l'Avvocatura dello Stato evidenzia che il ricorso introduttivo del giudizio contenzioso è stato proposto direttamente dalla Sig.ra PO LO nata il [...] a [...] risulta che gli elaborati peritali di primo e di secondo grado sono riferiti a persona diversa dalla ricorrente, ovvero a PO AR, nata il [...] e deceduta in data 19.4.95 di cui la sig.ra PO LO si sarebbe dichiarata essere erede. Ora, riguardando gli accertamenti tecnici persona diversa dalla ricorrente, risulta secondo l'Avvocatura di Stato che erroneamente, non tenendo conto del mutamento di persona, tanto il - giudice di primo grado quanto il giudice di secondo grado hanno statuito in ordine alla debenza della indennità di accompagnamento nei confronti della sig.ra PO LO sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti. Con il terzo ed il quarto motivo si denuncia subordinatamente da una parte la violazione dell'art. 75 c.p.c., nonché dell'art. 101 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.; d'altra parte la motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Rileva l'Avvocatura dello Stato che qualora la sig.ra PO LO avesse inteso agire in giudizio nella qualità di erede di PO AR, sussisterebbe il difetto di legittimazione attiva ess della stessa avendo la stessa agito in giudizio in proprio e non quale erede di PO AR.
2. Il ricorso - i cui quattro motivi possono essere trattati congiuntamente - è infondato. Risulta dagli atti che il Ministero ricorrente non ha mai eccepito nei gradi di merito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
che in particolare nelle premesse dell'atto d'appello il Ministero riferisce che il pretore di Rossano era stato adito dalla ricorrente nella qualità>> (ovviamente di erede di PO AR, deceduta, e sulla quale era stata espletata la consulenza d'ufficio); che PO LO, nel costituirsi in appello espressamente si era qualificata come erede>> (ovviamente di PO AR); che nella consulenza del c.t.u., altrettanto espressamente, è indicato che gli accertamenti avevano avuto ad oggetto PO AR, deceduta, e che PO LO aveva agito quale erede della stessa. Pertanto risulta che PO LO ha speso in giudizio la sua qualità di erede di PO AR senza che nei gradi di merito il Ministero dell'interno abbia contestato il presupposto di fatto della sua legittimazione attiva;
la quale pertanto non è più contestabile nel giudizio di legittimità. Non occorre provvedere sulle spese di giudizio in mancanza di costituzione della parte intimata. 5
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Amorost (Vincenzo Mileo ) мочали include lo valle Dec #8106 Crise parsely Di VANCE 6