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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2023, n. 29605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29605 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT UC FE nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la nota dell'Avvocato GIUSEPPE ROMUALDI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. LI CA IA e De RD SI, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 04/07/2022 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza del 10/06/2021 del Tribunale di Sondrio nei soli confronti di De RD, riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittale per il reato di ricettazione e furto. La sentenza è stata confermata nei confronti di LI. - - Penale Sent. Sez. 2 Num. 29605 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/03/2023 Deducono: 1.1. Per il solo LI, vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena in esito al riconoscimento della ritenuta equivalenza delle circostanze eterogenee. Il ricorrente denuncia la violazione dei principi fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19083 del 2000 in tema di calcolo della pena in caso di ritenuta equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, in punto di applicazione di quanto disposto dall'art. 624-bis, comma terzo, cod.pen.. Il ricorrente precisa che la Corte di appello non ha dato risposta allo specifico motivo esposto a tale riguardo con l'atto di gravame. 1.2. Per la sola De NA, vizio di motivazione per la mancata applicazione della massima diminuzione prevista per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In questo caso si denuncia l'apparenza della motivazione spesa dalla Corte di appello per giustificare la mancata applicazione della massima riduzione di pena prevista dall'art. 62-bis cod.pen.. 1.3. Per la sola De NA, vizio di motivazione in relazione al mancato aumento di pena nella misura minima possibile in relazione alla continuazione. Anche in questo caso si assume che l'aumento di pena applicato per la continuazione è immotivato e -al contempo- sproporzionato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo di ricorso, riguardante la sola posizione di LI, non risulta devoluto con l'atto di appello. Il motivo, infatti, veniva esposto nel solo interesse di De RD, con atto di gravame separato e distinto da quello di LI. Tanto si osserva al solo fine di evidenziare la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, che non sussiste proprio perché LI non aveva devoluto alcun quesito sul punto alla Corte di appello che, pertanto, del tutto legittimamente è rimasta silente nei suoi confronti. Quesito, peraltro, affrontato e correttamente risolto -come si vedrà dappresso- nei confronti di De RD. Va tuttavia precisato che la questione è comunque ammissibile in questa sede, ancorché non devoluta con l'atto di appello. La questione prospettata, invero, impinge il tema della legalità della pena, in quanto con essa si denuncia l'inosservanza del criterio di calcolo della pena previsto dall'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen., per non aver il giudice sottratto le circostanze aggravanti privilegiate di cui all'art. 625 cod. pen. al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche (in tal senso cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7246 del 13/01/2021, Cannavò, Rv. 280475 - 01). La questione è tuttavia manifestamente infondata, alla luce del chiarimento fornito dalle Sezioni Unite, che hanno già da tempo sciolto il preesistente contrasto sul punto, affermando che «le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" - se non ricorresse alcuna di dette circostanze.», (Sez. U - , Sentenza n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 - 01). La Corte di appello si è conformata a tale insegnamento, con la conseguente manifesta infondatezza del ricorso di LI. 1.2. I due motivi del ricorso di De RD sono inammissibili. 1.2.1. De RD lamenta, anzitutto, l'omessa motivazione sulla mancata applicazione della massima riduzione di pena possibile per effetto delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato atteso che -in realtà- la Corte di appello ha reso una motivazione adeguata con riguardo a tale profilo, avendo giustificato la mancata riduzione ex art. 62-bis cod.pen. nella sua massima espansione in ragione dei plurimi precedenti penali dell'imputata. 1.2.2. In relazione alla continuazione, la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione con riguardo all'aumento di pena. A tale riguardo va rilevato come l'atto di appello non contenesse alcuna censura in relazione agli aumenti per la continuazione così come applicati dal primo giudice. Nonostante la mancata impugnazione, tuttavia, la Corte di appello ha ritenuto di ridurre la misura di pena inflitta per la continuazione, applicando anche per essa la diminuzione correlata al più favorevole giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche, rispetto al giudizio di equivalenza espresso dal giudice di primo grado. Più nello specifico, la Corte di appello ha valorizzato l'inserimento dell'imputata in un programma di recupero e risocializzazione attraverso attività lavorativa e per il tramite di un programma presso il Ser.T. al fine di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti;
in forza di tale prevalenza, la Corte di appello ha operato la correlata diminuzione di pena sia con riguardo alla pena base inflitta per il reato più grave, sia in relazione alla pena inflitta dal primo giudice in aumento per la continuazione. Tanto risalta come la riduzione di pena sia l'effetto dell'accoglimento del motivo di gravame relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, che ha provocato un risultato più favorevole all'imputata in punto di trattamento sanzionatorio. Da ciò discende che il motivo -oltre che essere manifestamente infondato quanto alla denuncia di omessa motivazione- è anche aspecifico, in quanto non si confronta con le ragioni che hanno portato al diverso trattamento sanzionatorio, verso il quale -peraltro- non ha esposto censure utili a evidenziare aspetti patologici nella motivazione del provvedimento impugnato. Da qui -anche- il difetto di specificità del motivo. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trennila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la nota dell'Avvocato GIUSEPPE ROMUALDI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. LI CA IA e De RD SI, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 04/07/2022 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza del 10/06/2021 del Tribunale di Sondrio nei soli confronti di De RD, riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittale per il reato di ricettazione e furto. La sentenza è stata confermata nei confronti di LI. - - Penale Sent. Sez. 2 Num. 29605 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/03/2023 Deducono: 1.1. Per il solo LI, vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena in esito al riconoscimento della ritenuta equivalenza delle circostanze eterogenee. Il ricorrente denuncia la violazione dei principi fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19083 del 2000 in tema di calcolo della pena in caso di ritenuta equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, in punto di applicazione di quanto disposto dall'art. 624-bis, comma terzo, cod.pen.. Il ricorrente precisa che la Corte di appello non ha dato risposta allo specifico motivo esposto a tale riguardo con l'atto di gravame. 1.2. Per la sola De NA, vizio di motivazione per la mancata applicazione della massima diminuzione prevista per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In questo caso si denuncia l'apparenza della motivazione spesa dalla Corte di appello per giustificare la mancata applicazione della massima riduzione di pena prevista dall'art. 62-bis cod.pen.. 1.3. Per la sola De NA, vizio di motivazione in relazione al mancato aumento di pena nella misura minima possibile in relazione alla continuazione. Anche in questo caso si assume che l'aumento di pena applicato per la continuazione è immotivato e -al contempo- sproporzionato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo di ricorso, riguardante la sola posizione di LI, non risulta devoluto con l'atto di appello. Il motivo, infatti, veniva esposto nel solo interesse di De RD, con atto di gravame separato e distinto da quello di LI. Tanto si osserva al solo fine di evidenziare la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, che non sussiste proprio perché LI non aveva devoluto alcun quesito sul punto alla Corte di appello che, pertanto, del tutto legittimamente è rimasta silente nei suoi confronti. Quesito, peraltro, affrontato e correttamente risolto -come si vedrà dappresso- nei confronti di De RD. Va tuttavia precisato che la questione è comunque ammissibile in questa sede, ancorché non devoluta con l'atto di appello. La questione prospettata, invero, impinge il tema della legalità della pena, in quanto con essa si denuncia l'inosservanza del criterio di calcolo della pena previsto dall'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen., per non aver il giudice sottratto le circostanze aggravanti privilegiate di cui all'art. 625 cod. pen. al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche (in tal senso cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7246 del 13/01/2021, Cannavò, Rv. 280475 - 01). La questione è tuttavia manifestamente infondata, alla luce del chiarimento fornito dalle Sezioni Unite, che hanno già da tempo sciolto il preesistente contrasto sul punto, affermando che «le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" - se non ricorresse alcuna di dette circostanze.», (Sez. U - , Sentenza n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 - 01). La Corte di appello si è conformata a tale insegnamento, con la conseguente manifesta infondatezza del ricorso di LI. 1.2. I due motivi del ricorso di De RD sono inammissibili. 1.2.1. De RD lamenta, anzitutto, l'omessa motivazione sulla mancata applicazione della massima riduzione di pena possibile per effetto delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato atteso che -in realtà- la Corte di appello ha reso una motivazione adeguata con riguardo a tale profilo, avendo giustificato la mancata riduzione ex art. 62-bis cod.pen. nella sua massima espansione in ragione dei plurimi precedenti penali dell'imputata. 1.2.2. In relazione alla continuazione, la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione con riguardo all'aumento di pena. A tale riguardo va rilevato come l'atto di appello non contenesse alcuna censura in relazione agli aumenti per la continuazione così come applicati dal primo giudice. Nonostante la mancata impugnazione, tuttavia, la Corte di appello ha ritenuto di ridurre la misura di pena inflitta per la continuazione, applicando anche per essa la diminuzione correlata al più favorevole giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche, rispetto al giudizio di equivalenza espresso dal giudice di primo grado. Più nello specifico, la Corte di appello ha valorizzato l'inserimento dell'imputata in un programma di recupero e risocializzazione attraverso attività lavorativa e per il tramite di un programma presso il Ser.T. al fine di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti;
in forza di tale prevalenza, la Corte di appello ha operato la correlata diminuzione di pena sia con riguardo alla pena base inflitta per il reato più grave, sia in relazione alla pena inflitta dal primo giudice in aumento per la continuazione. Tanto risalta come la riduzione di pena sia l'effetto dell'accoglimento del motivo di gravame relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, che ha provocato un risultato più favorevole all'imputata in punto di trattamento sanzionatorio. Da ciò discende che il motivo -oltre che essere manifestamente infondato quanto alla denuncia di omessa motivazione- è anche aspecifico, in quanto non si confronta con le ragioni che hanno portato al diverso trattamento sanzionatorio, verso il quale -peraltro- non ha esposto censure utili a evidenziare aspetti patologici nella motivazione del provvedimento impugnato. Da qui -anche- il difetto di specificità del motivo. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trennila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere est. Il Presidente