Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15094 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità Dott. Vittorio 1 5094/02 SEZIONE TERZA CIVILE civile;
danni Composta dagli Ill.mi Sigg ri M R.G.N. 21162/99 LIMONGELLI Consigliere Dott. Antonio Cron. 35283 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Rep. 3927 Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 12/03/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente E VARIE-DCV SENTENZA sul ricorso proposto da: AS MP, ON RA, AS MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI 46, presso 10 studio dell'avvocato RICCARDO OLIVO, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LA MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale copia studio Richiesta Sole rappresentante pro-tempore dott. Ivano Cantarale, che dal Sig. per diritti € 55 ha incorporato per fusione LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI 2 5 OTT, 2002 IL CANCELLIERE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 23, E VARIE DEVÍ 2002 presso 10 studio dell'avvocato CRISTOFORO PARISI, 625 difesa dall'avvocato FERNANDO CIAVARDINI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
PA AN;
- intimato avverso la sentenza n. 1638/99 della Corte d'Appello di ROMA, IV CIVILE emessa e depositata il 26/05/99; RG.2707/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ALBERTO GOMMELLINI (per delega Avv. Olivo Riccardo) ; udito l'Avvocato CIAVARDINI FERNANDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. AM TE e RA EN, genitori del minore NO, con atto di citazione del 22 set- * tembre 1984, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Latina AN TO e la Compagnia di assicurazioni spa Ausonia, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni riportati il 15 agosto 1997 dal figlio in seguito ad incidente stradale provo- 2 cato dallo TO. NO TE, divenuto maggiorenne, è in- tervenuto nel giudizio. I convenuti si sono costituiti ed hanno chiesto che la domanda fosse rigettata.
2. La domanda è stata accolta dal tribunale che ha condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di NO TE, liquidandolo nel complessivo importo di lire 9.100.000. 3. La decisione è stata impugnata da NO TE e dai suoi genitori. Nel giudizio si sono costituiti la spa Previdente Assicurazioni, incorporante la spa Ausonia, e AN TO, i quali hanno proposto appello incidentale con riferimento alla liquidazione delle spese in favore dei coniugi AM TE e RA EN. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 1999, ha accolto l'appello principale, determi- nando in oltre lire 43 milioni il danno in favore di NO TE. Per quanto ancora interessa la Corte di appello ha dichiarato che, sulla base di supplemento di perizia, a NO TE doveva essere riconosciuta una invalidità permanente del dieci per cento ed ha aumen- tato le corrispondenti voci del risarcimento del danno.
4. Per la cassazione della sentenza AM Ca- stelli e RA EN e NO TE hanno proposto ricorso. Resiste con controricorso la spa Milano Assicura- zioni, incorporante per fusione la spa La Previdente, che ha depusitato anche memoria. L'altro intimato AN TO non ha svolto at- tività difensiva. Le parti costituite hanno depositato anche memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'unico motivo del ricorso è volto a censurare la liquidazione del danno sotto due profili costituen- ti, nell'assunto difensivo, difetto di motivazione. Il ricorso è fondato ed è accolto con le considera- zioni che seguono.
2. La Corte di appello di Roma ha liquidato il dan- no nel nuovo importo, considerando che il lucro cessan- te (indicato nella misura di lire 9.803.750) dovuto al- l'interessato doveva essere maggiorato degli interessi legali "sulla somma capitale mediamente rivalutata (lire 852.500 all'anno), al saggio annuale medio del cinque per cento (lire 17.050.000), moltiplicato per gli anni trascorsi dalla data dell'incidente e la pre- sente sentenza (11 anni e mezzo)".
3. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugna- 4 ta è incorsa nei seguenti errori: non ha considerato che, ai fini del calcolo degli interessi, gli anni trascorsi dal 15 agosto 1977 {data dell'incidente) erano 22 e non 11 e mezzo;
non ha specificato come la somma capitale media- mente rivalutata corrispondesse a lire 17.050.000,. Nella tesi difensiva il procedimento adottato dalla Corte di appello era errato e che quello da seguire era il seguente: dapprima doveva essere individuato l'im- porto del risarcimento dovuto alla data del sinistro;
questo importo doveva essere rivalutato all'attualità; infine sull'importo rivalutato si dovevano calcolare gli interessi legali anno per anno rivalutati, come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, della quale segnalano, in particolare, la sentenza 17 feb- braio 1995, n. 1712. Questa, seguita da numerose altre decisioni, ha af- fermato il seguente principio: "qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia ef- fettuata per equivalente>, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al dan- Л5 ( neggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in sif- fatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liqui- data per il capitale, definitivamente rivalutata, men- tre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circo- stanze del caso) con riguardo ai quali la somma equiva- lente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio".
4. La sentenza impugnata, effettivamente, è incorsa negli errori denunciati.
4.1. Non chiarisce, infatti, in base a quali crite- stato stabilito che gli anni per i quali doveva ri essere moltiplicato l'indice medio di rivalutazione fossero undici e sei mesi, mentre il fatto si è, paci- ficamente, verificato ventidue anni prima (il 15 agosto 1977). D'altra parte, si deve escludere che il conto degli 6 anni dichiarato sia frutto di errore materiale, emenda- bile con le forme indicate dall'art. 287 cod. proc. civ. Infatti, l'errore materiale è solo quello che ri- sulta manifesto dal semplice confronto della parte ri- tenuta errata con le considerazioni di fatto e di di- ritto contenute nel provvedimento emendabile (Cass. 20 ottobre 1977, n. 44989). La situazione non ricorre nella fattispecie che si sta esaminando.
4.2. Inoltre, la Corte di appello di Roma non indi- ca neppure quale criterio sia stato seguito per adegua- re alla nuova valutazione peritale il danno biologico, come mostra di volere fare. Infatti i nuovi calcoli si esauriscono in una espo- sizione affatto comprensibile.
5. Conclusivamente debbono essere accolte entrambe le censure prima indicate e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in composizione diversa da quella che ha adottato la decisione. Il giudice del rinvio, verificati i limiti dell'og- getto della domanda, provvederà ad adeguare il risarci- mento del danno subito da NO TE al va- lore dell'invalidità calcolata dalla sentenza impugnata 7 nella percentuale del dieci per cento.
6. La liquidazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudi- zio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 12 marzo 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. My furs bully Il Presidente Vieror's tours logi 129,11 4565 20,56 149,77 เOE TEONVO Depositata in 25 10.02 Oggi, IL CANCER DoesA AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 4 DIC 2002 Serie 4. an 52413 149,77 (euro.CENTO ANOVE/77) p. Il Dirigento Area vizi (Dott.ssa Maria Crazy DALIPPO) Responsabile Seprio i Gludiziari (Dr. M. ZAGO CHINI) 2 0