CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2023, n. 23581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23581 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18832/2020 R.G. proposto da GERMED PHARMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Smargiassi, dal quale, unitamente all’Avv. Alberto Tedoldi ed all’Avv. Antonio Giuffrida, è rappresentato e difeso contro BIOPHARMA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Mercuri n. 8, presso lo studio dell’Avv. Emanuele Squarcia, dal quale, unitamente all’Avv. MA IO, è rappresentato e difeso – controricorrente – Avverso la sentenza n. 4530/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 14 novembre 2019. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE Civile Sent. Sez. 3 Num. 23581 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 02/08/2023 2 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 18 aprile 2023 Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NN IA LD, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. ALBERTO TEDOLDI, per parte ricorrente;
udito gli Avv. ti MARIO CIANCIO ed EMANUELE SQUARCIA, per parte controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza 08/04/2015, n. 2171, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, dichiarò la risoluzione per inadempimento di plurimi contratti (di produzione di sostanze farmaceutiche) intercorsi tra la Biopharma s.r.l. e la RM MA s.r.l. e condannò quest’ultima al risarcimento dei danni in favore della prima, distintamente individuati in parte motiva con riferimento ai singoli rapporti contrattuali e complessivamente quantificati, in parte dispositiva, nella misura di euro 3.345.881,09, oltre interessi legali e spese di lite. 2. Sull’impugnazione di legittimità spiegata da RM MA s.r.l., questa Corte, con sentenza 27/01/2017, n. 2125, accolse il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassò la sentenza gravata e dispose rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. 3. Agendo in base alla sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma, la Biopharma s.r.l. intimò alla RM MA s.r.l. precetto per il pagamento della somma di euro 1.741.791,84, corrispondente agli importi per i danni derivanti dai vari contratti come quantificati nelle statuizioni della pronuncia assertivamente non travolte dalla decisione del giudice di legittimità. 4. Avverso il precetto propose opposizione all’esecuzione la società intimata, assumendo l’insussistenza del titolo esecutivo, siccome interamente venuto meno per effetto della pronuncia cassatoria. 3 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 5. L’opposizione, accolta in primo grado dal Tribunale di Monza, è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata, la quale, per quanto ancora qui d’interesse, in forza del principio della unità strutturale tra motivazione e dispositivo, ha ravvisato la scomponibilità della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma in plurime statuizioni risarcitorie, alcune delle quali divenute definitive ed idonee a fondare la minacciata esecuzione forzata, in ragione della soltanto limitata cassazione pronunciata dalla Suprema Corte. 6. Ricorre per cassazione la RM MA s.r.l., affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Biopharma s.r.l.. 7. Sulle memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositate dai due contraddittori, questa Corte, all’esito dell’adunanza camerale del 25 ottobre 2022, ha disposto, con ordinanza interlocutoria resa in data 20 gennaio 2023, la trattazione della causa alla pubblica udienza del 18 aprile 2023, in relazione alla quale parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico, complesso, motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: -) violazione e falsa applicazione degli artt. 336, 474 e 615 cod. proc. civ., poiché «l’unico capo di condanna a risarcire i danni contenuto nella sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma è stato cassato con rinvio anteriormente alla notifica del precetto»; -) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1453 cod. civ., «non avendo la Corte di merito tenuto conto del recupero, in capo a Biopharma, della disponibilità dei dossier farmaceutici oggetto dei contratti di vendita dichiarati risolti»; -) violazione dell’effetto caducatorio e falsa applicazione (a contrario) dell’effetto espansivo della cassazione (art. 336 cod. proc. civ.), per avere la gravata pronuncia errato «nel ricostruire la nozione di capo o parte di sentenza»; 4 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi -) difetto assoluto di titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. civ.); -) violazione dei limiti istituzionali della cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale svolto «una nuova cognizione sui rapporti controversi, entrando nel merito di questi», così compiendo «opera non già meramente interpretativa dell’ambito oggettivo e soggettivo del titolo esecutivo, bensì manipolativa di questo». Assume, in estrema sintesi, che la pronuncia cassatoria di questa Corte (n. 2125/2017) ha investito, senza «alcuna specificazione né alcuna limitazione», l’intero capo -contrassegnato dalla lettera b) nel dispositivo della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma- di condanna al risarcimento dei danni, rimettendo al giudice del rinvio la rideterminazione del pregiudizio nel suo complesso, con derivante privazione di ogni idoneità esecutiva di detta sentenza. 2. Il motivo è infondato. 2.1. È istituzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l’esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva (v., ex multis, Cass. 12/12/2018, n. 32196; Cass. 30/03/2022, n. 10230; Cass. 26/07/2022, n. 23344). L’esegesi di un titolo di formazione giudiziale non definitivo (per il quale non viene quindi in rilievo il valore giuridico del giudicato, nell’accezione e con le ricadute declinate da Cass., Sez. U, 21/02/2022, n. 5633) compiuta dal giudice adito con l’opposizione all’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità ove esente da vizi motivazionali (orientamento consolidato da epoca assai risalente nella giurisprudenza di nomofilachia: tra le tantissime, cfr. Cass. 09/09/2022, n. 26542; Cass. 5 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 31/08/2020 n. 18067; Cass. 05/06/2020 n. 10806; Cass. 12/12/2018 n. 32196; Cass. 13/06/2018 n. 15538; Cass. 19/12/2014, n. 26890; Cass. 31/05/2013, n. 13811; Cass. 06/07/2010, n. 15852). 2.2. Nel caso di specie, la lettura ermeneutica offerta dalla sentenza impugnata al titolo giudiziale azionato appare immune da anomalie argomentative ridondanti in contraddittorietà o illogicità. Nel compiere tale attività - correttamente praticata in forza di una dichiarata «combinazione tra dispositivo e motivazione» - il giudice territoriale muove dal (e valorizza il) peculiare oggetto della lite da cui scaturisce la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2171/2015, di quest’ultima individuando, quali «singole componenti», le statuizioni relative ai differenti rapporti contrattuali, ben distinte in parte motiva con la puntuale ed analitica specificazione dei pregiudizi riconosciuti derivanti dall’inadempimento di ciascun rapporto. Si tratta di un rilievo condivisibile: la controversia de qua si caratterizza per la contestuale e cumulata proposizione di plurime domande, soltanto soggettivamente connesse, relative a sei differenti rapporti contrattuali intercorsi tra i contraddittori (uno avente oggetto vendita di dossier ed autorizzazione immissione in commercio di due farmaci, gli altri la produzione e la fornitura di vari altri farmaci), in guisa da realizzare una sorta di concorso di (ex se autonome) azioni di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni fondate su causae petendi distinte, nonostante l’unitarietà del petitum pecuniario finale, siccome derivante dalla sommatoria degli importi invocati ai rispettivi titoli quali conseguenze dell’accoglimento delle differenti domande. Si tratta di un rilievo centrale: esso rappresenta il presupposto che sorregge la conclusione cui la decisione impugnata perviene attraverso la connessione, del tutto logica e coerente, della premessa alla portata precettiva della pronuncia cassatoria la quale, sulla base dell’oggetto e del contenuto dei motivi, viene riferita soltanto a due dei sei rapporti 6 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi negoziali litigiosi (in dettaglio: il contratto di vendita dossier AIC Amoxicillina+Clavulanico e il contratto di fornitura di Benzipenicilline). Da ciò si inferisce la perdurante efficacia esecutiva della sentenza n. 2171/2015 circa le condanne risarcitorie, partitamente individuate nella parte motiva (pure con distinzione in sorte capitale ed interessi) costituenti l’esito di autonome azioni, per occasionem (o per legittima facoltà di cumulo riconosciuta a parte attrice, ma senza incidenza sulla reciproca autonomia delle singole domande) cumulate. Si tratta, ad avviso del Collegio, di un percorso esegetico per nulla implausibile, ed anzi riscontrato dal contenuto della sentenza – titolo esecutivo e della sentenza n. 2125/2017 di questa Corte, nella quale i due motivi di ricorso accolti sono, con chiarezza ed univocità, ascritti al «contratto di cessione del dossier» (terzo motivo, pag. 18) e all’«ordinativo delle benzilpenicelline» (sesto motivo, pag. 30), sicché l’effetto caducatorio derivante dalla cassazione non può che interessare unicamente le statuizioni della decisione di merito ad essi relative. A fronte di ciò risultano non convincenti i (pur diffusi, articolati e rigorosamente sviluppati) argomenti del ricorrente, inficiati, al fondo, da una visione inadeguata del titolo giudiziale in discorso, centrata soltanto sulla formulazione testuale del dispositivo ed ignara di una complessiva valutazione, necessariamente ad esso coordinata, pure della trama motivazionale. Si rivelano non conferenti, pertanto, i pure suggestivi argomenti di teoria generale del processo circa la distinzione tra capi e parti di sentenza e la correttezza o meno dell’individuazione degli uni o delle altre nella fattispecie in esame: connotata, invece, dalla dirimente preponderanza della non sindacabilità in sede di legittimità dell’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale non definitivo – quale articolato su plurime domande tra loro cumulate, la pronuncia su solo alcune delle quali è stata reputata travolta dalla cassazione con rinvio – da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione. 7 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NN IA LD, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. ALBERTO TEDOLDI, per parte ricorrente;
udito gli Avv. ti MARIO CIANCIO ed EMANUELE SQUARCIA, per parte controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza 08/04/2015, n. 2171, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, dichiarò la risoluzione per inadempimento di plurimi contratti (di produzione di sostanze farmaceutiche) intercorsi tra la Biopharma s.r.l. e la RM MA s.r.l. e condannò quest’ultima al risarcimento dei danni in favore della prima, distintamente individuati in parte motiva con riferimento ai singoli rapporti contrattuali e complessivamente quantificati, in parte dispositiva, nella misura di euro 3.345.881,09, oltre interessi legali e spese di lite. 2. Sull’impugnazione di legittimità spiegata da RM MA s.r.l., questa Corte, con sentenza 27/01/2017, n. 2125, accolse il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassò la sentenza gravata e dispose rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. 3. Agendo in base alla sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma, la Biopharma s.r.l. intimò alla RM MA s.r.l. precetto per il pagamento della somma di euro 1.741.791,84, corrispondente agli importi per i danni derivanti dai vari contratti come quantificati nelle statuizioni della pronuncia assertivamente non travolte dalla decisione del giudice di legittimità. 4. Avverso il precetto propose opposizione all’esecuzione la società intimata, assumendo l’insussistenza del titolo esecutivo, siccome interamente venuto meno per effetto della pronuncia cassatoria. 3 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 5. L’opposizione, accolta in primo grado dal Tribunale di Monza, è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata, la quale, per quanto ancora qui d’interesse, in forza del principio della unità strutturale tra motivazione e dispositivo, ha ravvisato la scomponibilità della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma in plurime statuizioni risarcitorie, alcune delle quali divenute definitive ed idonee a fondare la minacciata esecuzione forzata, in ragione della soltanto limitata cassazione pronunciata dalla Suprema Corte. 6. Ricorre per cassazione la RM MA s.r.l., affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Biopharma s.r.l.. 7. Sulle memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositate dai due contraddittori, questa Corte, all’esito dell’adunanza camerale del 25 ottobre 2022, ha disposto, con ordinanza interlocutoria resa in data 20 gennaio 2023, la trattazione della causa alla pubblica udienza del 18 aprile 2023, in relazione alla quale parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico, complesso, motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: -) violazione e falsa applicazione degli artt. 336, 474 e 615 cod. proc. civ., poiché «l’unico capo di condanna a risarcire i danni contenuto nella sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma è stato cassato con rinvio anteriormente alla notifica del precetto»; -) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1453 cod. civ., «non avendo la Corte di merito tenuto conto del recupero, in capo a Biopharma, della disponibilità dei dossier farmaceutici oggetto dei contratti di vendita dichiarati risolti»; -) violazione dell’effetto caducatorio e falsa applicazione (a contrario) dell’effetto espansivo della cassazione (art. 336 cod. proc. civ.), per avere la gravata pronuncia errato «nel ricostruire la nozione di capo o parte di sentenza»; 4 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi -) difetto assoluto di titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. civ.); -) violazione dei limiti istituzionali della cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale svolto «una nuova cognizione sui rapporti controversi, entrando nel merito di questi», così compiendo «opera non già meramente interpretativa dell’ambito oggettivo e soggettivo del titolo esecutivo, bensì manipolativa di questo». Assume, in estrema sintesi, che la pronuncia cassatoria di questa Corte (n. 2125/2017) ha investito, senza «alcuna specificazione né alcuna limitazione», l’intero capo -contrassegnato dalla lettera b) nel dispositivo della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma- di condanna al risarcimento dei danni, rimettendo al giudice del rinvio la rideterminazione del pregiudizio nel suo complesso, con derivante privazione di ogni idoneità esecutiva di detta sentenza. 2. Il motivo è infondato. 2.1. È istituzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l’esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva (v., ex multis, Cass. 12/12/2018, n. 32196; Cass. 30/03/2022, n. 10230; Cass. 26/07/2022, n. 23344). L’esegesi di un titolo di formazione giudiziale non definitivo (per il quale non viene quindi in rilievo il valore giuridico del giudicato, nell’accezione e con le ricadute declinate da Cass., Sez. U, 21/02/2022, n. 5633) compiuta dal giudice adito con l’opposizione all’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità ove esente da vizi motivazionali (orientamento consolidato da epoca assai risalente nella giurisprudenza di nomofilachia: tra le tantissime, cfr. Cass. 09/09/2022, n. 26542; Cass. 5 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 31/08/2020 n. 18067; Cass. 05/06/2020 n. 10806; Cass. 12/12/2018 n. 32196; Cass. 13/06/2018 n. 15538; Cass. 19/12/2014, n. 26890; Cass. 31/05/2013, n. 13811; Cass. 06/07/2010, n. 15852). 2.2. Nel caso di specie, la lettura ermeneutica offerta dalla sentenza impugnata al titolo giudiziale azionato appare immune da anomalie argomentative ridondanti in contraddittorietà o illogicità. Nel compiere tale attività - correttamente praticata in forza di una dichiarata «combinazione tra dispositivo e motivazione» - il giudice territoriale muove dal (e valorizza il) peculiare oggetto della lite da cui scaturisce la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2171/2015, di quest’ultima individuando, quali «singole componenti», le statuizioni relative ai differenti rapporti contrattuali, ben distinte in parte motiva con la puntuale ed analitica specificazione dei pregiudizi riconosciuti derivanti dall’inadempimento di ciascun rapporto. Si tratta di un rilievo condivisibile: la controversia de qua si caratterizza per la contestuale e cumulata proposizione di plurime domande, soltanto soggettivamente connesse, relative a sei differenti rapporti contrattuali intercorsi tra i contraddittori (uno avente oggetto vendita di dossier ed autorizzazione immissione in commercio di due farmaci, gli altri la produzione e la fornitura di vari altri farmaci), in guisa da realizzare una sorta di concorso di (ex se autonome) azioni di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni fondate su causae petendi distinte, nonostante l’unitarietà del petitum pecuniario finale, siccome derivante dalla sommatoria degli importi invocati ai rispettivi titoli quali conseguenze dell’accoglimento delle differenti domande. Si tratta di un rilievo centrale: esso rappresenta il presupposto che sorregge la conclusione cui la decisione impugnata perviene attraverso la connessione, del tutto logica e coerente, della premessa alla portata precettiva della pronuncia cassatoria la quale, sulla base dell’oggetto e del contenuto dei motivi, viene riferita soltanto a due dei sei rapporti 6 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi negoziali litigiosi (in dettaglio: il contratto di vendita dossier AIC Amoxicillina+Clavulanico e il contratto di fornitura di Benzipenicilline). Da ciò si inferisce la perdurante efficacia esecutiva della sentenza n. 2171/2015 circa le condanne risarcitorie, partitamente individuate nella parte motiva (pure con distinzione in sorte capitale ed interessi) costituenti l’esito di autonome azioni, per occasionem (o per legittima facoltà di cumulo riconosciuta a parte attrice, ma senza incidenza sulla reciproca autonomia delle singole domande) cumulate. Si tratta, ad avviso del Collegio, di un percorso esegetico per nulla implausibile, ed anzi riscontrato dal contenuto della sentenza – titolo esecutivo e della sentenza n. 2125/2017 di questa Corte, nella quale i due motivi di ricorso accolti sono, con chiarezza ed univocità, ascritti al «contratto di cessione del dossier» (terzo motivo, pag. 18) e all’«ordinativo delle benzilpenicelline» (sesto motivo, pag. 30), sicché l’effetto caducatorio derivante dalla cassazione non può che interessare unicamente le statuizioni della decisione di merito ad essi relative. A fronte di ciò risultano non convincenti i (pur diffusi, articolati e rigorosamente sviluppati) argomenti del ricorrente, inficiati, al fondo, da una visione inadeguata del titolo giudiziale in discorso, centrata soltanto sulla formulazione testuale del dispositivo ed ignara di una complessiva valutazione, necessariamente ad esso coordinata, pure della trama motivazionale. Si rivelano non conferenti, pertanto, i pure suggestivi argomenti di teoria generale del processo circa la distinzione tra capi e parti di sentenza e la correttezza o meno dell’individuazione degli uni o delle altre nella fattispecie in esame: connotata, invece, dalla dirimente preponderanza della non sindacabilità in sede di legittimità dell’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale non definitivo – quale articolato su plurime domande tra loro cumulate, la pronuncia su solo alcune delle quali è stata reputata travolta dalla cassazione con rinvio – da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione. 7 r.g. n. 18832/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione