Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
L'ordinanza del 29 gennaio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che ha disposto l'ulteriore sospensione fino al 31 luglio 1993 degli obblighi tributari e contributivi rimasti sospesi in virtù della precedente ordinanza dello stesso Ministro in data 29 luglio 1992 in favore dei cittadini colpiti dal sisma verificatosi il 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, ha prorogato la sospensione dell'adempimento delle sole obbligazioni già oggetto di sospensione in forza di quest'ultima ordinanza alla ulteriore condizione della scadenza delle medesime entro la data del 31 luglio 1993, con la conseguenza che ai termini che scadevano dopo il 31 luglio 1993 non era applicabile la nuova sospensione, non essendo stati detti termini ulteriormente prorogati e non concernendo, inoltre, detta sospensione l'obbligo di pagamento del premio INAIL per l'anno 1992, in quanto il medesimo non ha costituito oggetto della sospensione di cui all'ordinanza del 29 luglio 1992, e pertanto neppure, di quella prevista dall'ordinanza del 29 gennaio 1993, che ha riguardato esclusivamente gli obblighi già oggetto della precedente sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12159 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ERREUNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 33 INT 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO CERMIGNANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO BARONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO QUARANTA, ADRIANA PIGNATARO, procura notarile TUCCARI Rep. 56621 del 2/4/01;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 228/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 31/10/00 - R.G.N. 443/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato QUARANTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 31.10.2000 la Corte d'appello di Catania accoglieva parzialmente l'appello proposto, nei confronti dell'Inail, dalla Erreuno s.r.l. contro la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa aveva rigettato l'opposizione proposta da detta società contro il decreto ingiuntivo avente ad oggetto la somma di L. 26.945.345, oltre accessori, pretesa dall'istituto previdenziale a titolo di premio per l'anno 1992 e acconto per l'anno 1993. L'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la Corte, era fondata quanto alla somma di L. 5.959.000, versata dalla opponente con espresso riferimento all'acconto del premio per il 1993 e quindi illegittimamente imputata a pretesi debiti del 1992. La Corte riteneva infondati invece i motivi di appello relativi alla residua somma di L. 21.339.845, al pagamento della quale quindi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava l'appellante.
Era in questione l'interpretazione dell'ordinanza 29.1.1993 n. 2316/FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con cui si era disposta l'ulteriore sospensione, fino al 31.7.1993, degli obblighi contributivi e tributari rimasti sospesi per effetto dell'ordinanza del 29.7.1992 n. 2301, a favore dei cittadini colpiti dal sisma verificatosi nel dicembre 1990 (periodo
13.12.1990/31.12.1992) nella Sicilia orientale, obblighi per i quali i termini di adempimento totale o parziale venivano a scadere entro il 31 luglio 1993. Ad avviso della Corte correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che la sospensione in questione riguardasse gli obblighi contributivi già sospesi dall'ordinanza n. 2301/FPC del 29.7.1992, e quindi quelli decorrenti dal 13.12.1990 al 31.12.1992, con riferimento ai termini per l'adempimento e non all'anno di maturazione del credito, come sostenuto dall'appellante. Contro questa sentenza la Erreuno s.r.l. propone ricorso per Cassazione, affidato ad unico complesso motivo.
L'Inail resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/FPC del 21.12.1990 e successive proroghe, nonché degli artt. 28 e 44, comma 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Sostiene che la corretta interpretazione delle ordinanze in questione, e, in particolare di quella in data 29.1.1993, porta a ritenere che siano state oggetto della sospensione disposta da tale ultima ordinanza anche le obbligazioni sorte, dal punto di vista della loro maturazione, entro il 31.12.1992, anche se il loro termine di adempimento era successivo (sempreché il termine di adempimento venisse a scadere entro il 31.7.1993). Rileva in particolare che, se si ritenesse necessaria la scadenza delle obbligazioni entro il 31.12.1993, si perverrebbe alla tautologica ed irragionevole conclusione, peraltro in contrasto con il tenore letterale della disposizione, che sarebbe stata disposta la sospensione fino al 31.7.1993 di quelle obbligazioni contributive i cui termini di adempimento sarebbero venuti a scadere entro la stessa data.
Nella specie la corretta interpretazione avrebbe fatto pervenire alla conclusione della applicabilità della sospensione all'obbligazione, oggetto del giudizio, relativa alla regolazione del premio Inail 1992, maturata in tale anno (in quanto consistente nel saldo del premio dovuto in base all'effettivo ammontare delle retribuzioni corrisposte nell'anno), ma scadente, a norma dell'art. 44, comma secondo, del d.P.R n. 1124/1965, il 20 febbraio dell'anno successivo.
Richiama infine l'art. 138, comma 1, della legge n. 388/2000 - avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione dei soggetti già beneficiari dei provvedimenti agevolativi in questione - sostenendo che il suo tenore confermerebbe la rilevanza degli anni di maturazione delle somme dovute a titolo di contributi o tributi. Il ricorso non è fondato.
La prima delle ordinanze di sospensione, la n. 2057 del 21.12.1990, ha previsto la sospensione, tra l'altro, dei termini connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria (art. 1), con decorrenza dal 13 dicembre 1990 ed effetto fino al 30 giugno 1991. Le successive ordinanze (27 giugno 1991 n. 2145/FPC, 27 dicembre 1991 n. 2198/FPC, 29 luglio 1992 n. 2301/FPC), contengono disposizioni di proroga delle precedenti sospensioni fino ad un successivo termine e inoltre la precisazione che le sospensioni stesse decorrono dalla data del 13 dicembre 1990 fino alla data di ulteriore proroga. Così si è inteso chiarire che la sospensione estendeva i suoi effetti anche ai termini che (nonostante l'ulteriore sospensione di quelli già sospesi) sarebbero venuti a scadenza nel periodo abbracciato dalla nuova sospensione.
L'ultima ordinanza, quella 29 gennaio 1993, è formulata in maniera diversa, perché recita, all'art. 1, "si dispone l'ulteriore sospensione, fino al 31 luglio 1993, degli obblighi contributivi e tributari rimasti sospesi, per effetto dell'ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992, a favore dei cittadini colpiti dal sisma del dicembre 1990 nella Sicilia orientale, nel periodo 13 dicembre 1990 - 31 dicembre 1992, per i quali i termini di adempimento, totale o parziale, vengano a scadere entro il 31 luglio 1993". La diversa formulazione rende evidente che si è inteso prorogare la sospensione relativamente all'adempimento delle sole obbligazioni già oggetto di sospensione per effetto delle ordinanze successive, alla ulteriore condizione peraltro, della scadenza delle medesime entro la medesima data del 31 luglio. Tale condizione limitativa si giustifica con il fatto che le precedenti sospensioni erano state chiaramente configurate come sospensione, nei periodi in questione, del decorso dei termini fissati per i pagamenti o altri adempimenti:
trattandosi di una sospensione, tali termini non sono venuti a scadere automaticamente tutti il 2 gennaio 1993, in quanto dopo il 31 dicembre 1992 hanno cominciato di nuovo a decorrere i termini sospesi. E, in effetti, accanto a termini a data fissa, per i quali una sospensione equivale a un differimento fino alla fine del periodo di sospensiva, vi sono anche termini computati a decorrere da un determinato fatto o atto, il cui decorso è bloccato in caso di sospensione, con la conseguenza che la loro scadenza finale può intervenire dopo un certo tempo dalla fine della sospensione. Del resto, i precedenti provvedimenti avevano previsto, in relazione all'ipotesi di assenza di ulteriori sospensioni, una rateizzazione delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni, con disposizioni circa la decorrenza di detta rateizzazione correlate alla data di prevista scadenza - finita la sospensione - delle singole obbligazioni.
Con la suddetta condizione della scadenza entro il 31 luglio 1993 si è inteso disporre che i termini in ipotesi scadenti - a seguito delle precedenti sospensioni - dopo il 31 luglio 1993 non avrebbero beneficiato della nuova sospensione, e quindi non sarebbero stati ulteriormente prorogati.
In questo quadro normativo, chiaro anche se articolato, non risulta giustificata la tesi della ricorrente secondo cui l'ordinanza del 29.1.1993 sarebbe applicabile anche alla regolazione del premio Inail per l'anno 1992, sul presupposto che gli elementi costitutivi di tale voce si sono verificati nel corso del 1992. Infatti le sospensioni disposte dall'ordinanza del 21.12.1990 e dalle successive, fino a quella del 29 luglio 1992, hanno fatto riferimento a termini di pagamento o di altri adempimenti, in relazione alle date della loro scadenza, e non a criteri temporali di diverso tipo. Ne consegue che l'obbligazione relativa alla regolazione del premio 1992, non rimasta soggetta alla sospensione ex ordinanza 29.7.1992 (in quanto caratterizzata da un termine legale fisso di scadenza collocato nel 1993), non è stata incisa neanche dalla ultima sospensione di cui all'ordinanza del 29.1.1993, che, come già rilevato, ha riguardato solo obblighi contributivi o tributari già precedentemente rimasti sospesi.
Nessun elemento rilevante ai fini dell'interpretazione delle esaminate norme sulle sospensioni dei termini è fornito dall'art. 138 l. 23 dicembre 2000 n. 388, che ha autorizzato i soggetti già
beneficiari dei provvedimenti di sospensione, e ancora debitori di somme concernenti obbligazioni tributarie e contributive, a regolarizzare la propria posizione mediante il versamento entro il 30.9.2001 della sorte con la sola maggiorazione del 15%. È inammissibile in questa sede la solo accennata questione di fatto circa una reiterazione accettata dall'Inail. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese vengono regolate in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare all'Inail le spese del giudizio, determinate in Euro 18,50 oltre a Euro milleduecento per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003