Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12159
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Sentenza 19 agosto 2003

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L'ordinanza del 29 gennaio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che ha disposto l'ulteriore sospensione fino al 31 luglio 1993 degli obblighi tributari e contributivi rimasti sospesi in virtù della precedente ordinanza dello stesso Ministro in data 29 luglio 1992 in favore dei cittadini colpiti dal sisma verificatosi il 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, ha prorogato la sospensione dell'adempimento delle sole obbligazioni già oggetto di sospensione in forza di quest'ultima ordinanza alla ulteriore condizione della scadenza delle medesime entro la data del 31 luglio 1993, con la conseguenza che ai termini che scadevano dopo il 31 luglio 1993 non era applicabile la nuova sospensione, non essendo stati detti termini ulteriormente prorogati e non concernendo, inoltre, detta sospensione l'obbligo di pagamento del premio INAIL per l'anno 1992, in quanto il medesimo non ha costituito oggetto della sospensione di cui all'ordinanza del 29 luglio 1992, e pertanto neppure, di quella prevista dall'ordinanza del 29 gennaio 1993, che ha riguardato esclusivamente gli obblighi già oggetto della precedente sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12159
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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