Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
L'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 25 legge n. 110 del 1975, incombendo solo su chi faccia direttamente e concretamente uso di esplosivi nel proprio lavoro, non riguarda colui che eserciti mera attività di rivendita degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2009, n. 42871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42871 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 862
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 23298/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LO N. IL 24/01/1966;
avverso la sentenza n. 273/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 02/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO:
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 02.02.2009 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (Tribunale di Urbino del 04.11.2005), condannava, su gravame dell'Accusa, IN IT alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 138,00 di multa per il reato di irregolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere di rivendita di materiale esplodente di 4 e 5 categoria, ritenuto punibile L. n. 110 del 1975, ex art. 25 e non, come deciso dal primo giudice, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 55. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) la fattispecie ritenuta, riservata a chi faccia abituale impiego di esplosivi, non poteva essere applicata ad esso ricorrente, cartolibrario, che pone in commercio materiale esplodente solo saltuariamente (vendita al minuto di giochi pirotecnici); b) già la L. n. 110 del 1975, art. 5, escludeva le disposizioni del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55 alla vendita al minuto dei giocattoli pirici;
inoltre la L. n. 29 del 2006, art. 9 ha previsto la non obbligatorietà delle registrazioni giornaliere in caso di materie esplodenti di 5^ categoria (come nel caso); c) omessa concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione;
d) omessa applicazione dell'indulto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, parzialmente fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Rileva invero la Corte come debba ritenersi vigente la distinzione tra gli "esplosivi" veri e propri, caratterizzati da micidialità, e le semplici "materie esplodenti" che, per la loro ben più modesta potenzialità, non posseggono siffatti micidiali effetti (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 9719 in data 18.06.1999, Rv. 214938, Scatigno). Va dunque escluso -contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte marchigiana, con motivazione peraltro sostanzialmente apodittica - che la L. n. 110 del 1975, art. 25, che è testualmente riferito agli "esplosivi", possa essere applicato ai giocattoli pirici che, pacificamente, tale micidialità non hanno, e che per tale caratteristica sono in libera vendita (altrimenti per il loro acquisto necessiterebbe specifica autorizzazione). Va poi rilevato come la cit. L., cit. art. 25, si riferisca a chi "per l'esercizio della propria attività lavorativa fa abituale impiego di esplosivi", il che riconduce l'obbligo di tenere il registro delle operazioni giornaliere sanzionato con la più grave pena in detta norma prevista, a coloro che direttamente e concretamente facciano uso degli esplosivi nel loro lavoro ("impiegano"), non ne facciano commercio al minuto. Ed invero la normativa specifica - ma tutta quella in materia di armi in genere - ben distingue, in modo specifico e singolarmente individuato, l'attività di cessione, o di commercio, da altre condotte (quale l'uso o l'impiego). Non si può pertanto attribuire alla dizione di cui alla L. n. 110 del 1975, art.25 "fa abituale impiego", che ha un suo specifico significato anche tecnico, l'impropria valenza di "rivendita". Ed invero il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55, che espressamente si riferisce non agli esplosivi (nel senso specifico anzidetto) ma alle "materie esplodenti" (dunque non micidiali), parla, al primo comma, prima parte (tenuta del registro delle operazioni giornaliere) ed allo stesso comma, seconda parte (comunicazione mensile all'ufficio di Polizia), di "rivenditori", dimostrando così che la normativa ben distingue tra costoro (i "rivenditori") e coloro che usano esplodenti (o esplosivi) ad altro titolo. Non può dirsi, dunque, come ritenuto dalla Corte territoriale, che la L. n. 110 del 1975, art. 25 si riferisca anche a chi eserciti rivendita di materie esplodenti, per il quale - come l'odierno ricorrente - resta in vigore la R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55, comma 1, (come, in primo grado, aveva correttamente ritenuto il Tribunale di Urbino) nei termini che ora si preciseranno. Infine, ad escludere definitivamente l'assunto sostenuto dalla Corte marchigiana (che estende indiscriminatamente la valenza della cit. L., detto art. 25, anche ai rivenditori al minuto di materie esplodenti), va ricordato che proprio la L. n. 110 del 1975, art. 5, esclude l'obbligo di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 55, comma 1, (tra l'altro) alla vendita al minuto di giocattoli pirici, tali essendo testualmente quelli di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 82, categoria quinta. Per essi, dunque, non vi era, per l'odierno ricorrente - cartolibrario, pacificamente venditore al minuto ed occasionale degli stessi - obbligo di registro. Il Palini, peraltro, risulta dall'imputazione - circostanza in fatto non contestata dal ricorrente - che detenesse per la rivendita anche artifici pirotecnici di categoria 4^, per i quali non può valere la norma appena citata (L. n. 110 del 1975, art. 5, comma 1) che è limitata ai giocattoli pirici (che appartengono alla quinta categoria). Altrettanto è a dire in relazione alla L. n. 29 del 2006, art. 9 che, confermando e precisando quanto già era nella normativa, esclude gli obblighi di registrazione giornaliera e di comunicazione mensile (di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55) per le "materie esplodenti" (si rinviene ancora la precisa distinzione rispetto agli esplosivi) solo di quinta categoria. Si conferma quindi che il Palini, per esercitare rivendita di materie esplodenti anche di quarta categoria (e solo per queste), individuate in "artifici ad effetti esplodenti" (di maggiore potenzialità rispetto ai meri giocattoli pirici), era tenuto al registro operazioni giornaliere di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55 la cui mancata regolare tenuta risulta punita,
trattandosi invero di contravvenzione, con pena congiunta di arresto ed ammenda. Detto reato risulta però, nella fattispecie, certamente estinto per prescrizione, essendo il fatto del 30.12.2003 e risultando quindi già superato, al 30.06.2008, il termine massimo di anni 4 e mesi 6. Per tal motivo l'impugnata sentenza va quindi annullata.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato
è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009