Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
In tema di armi e materie esplodenti,l'ambito di applicabilità dell'art.678 cod.pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità";quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva. (Nella specie la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, osservando che la tipologia degli oggetti detenuti dall'imputato, il loro rilevante numero - 75.000 elementi esplodenti per un peso complessivo di 200 kg - la concentrazione in un piccolo locale doveva indurre a tener conto dell'entità dei danni a cose e persone che un'eventuale simultanea esplosione avrebbe potuto causare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/1999, n. 9719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9719 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 18/06/1999
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere N. 657
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere N. 15099/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) TI EF n. il09.06.1957
avverso sentenza del 01.02.1999
C.APP.SEZ.DIST. di TARANTO
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori Avv. TOMMASO IMPERIO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1^.
2.1999 la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - confermava l'analoga pronuncia del 19.12.1996 del Tribunale di Taranto, con la quale TI EF era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 10 della Legge 14.10.1974 n. 497, per avere detenuto illegalmente Kg. 2100 di esplosivo, ed era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione e L. 300.000 di multa con il beneficio della sospensione condizionate della pena.
Ha osservato la Corte suddetta:
che il fatto era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art.10 della L. n. 497 del 1974, così come contestato, e non in quella di cui all'art. 678 c.p., come preteso dall'imputato, in quanto, per la concentrazione in un unico luogo, per la quantità del materiale ( 75.000 elementi esplodenti) e per la conseguente potenzialità lesiva che ne derivava per persone e cose esso doveva inquadrarsi come materia esplosiva, anche se si trattava di petardi;
che l'appartenenza del materiale in questione allo Scatigna, da questi negata, era ricavabile dal fatto che esso era stato rinvenuto in parte in un trullo del quale il padre aveva le chiavi e in parte all'esterno di esso, in un piccolo spiazzo adiacente, e che quando i verbalizzanti sono intervenuti il padre dell'imputato si accingeva a portar via il materiale suddetto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Scatigna, lamentando:
a) Illogicità della motivazione relativa alla asserita appartenenza ad esso ricorrente del materiale sequestrato e alla attribuibilità al medesimo del fatto-reato contestato, in relazione alla considerazione che la sera precedente era stata preannunciata dalle forze dell'ordine una perquisizione nel trullo di cui sopra, per cui sarebbe stato facile per lui trasportare altrove il suddetto materiale, probabilmente depositato in loco da qualche concorrente;
b) violazione dell'art. 678 c.p., dovendosi comunque il fatto inquadrare nella fattispecie prevista e punita dalla predetta disposizione normativa, anche sulla base della giurisprudenza di questa Corte in materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame, con cui si denuncia formalmente illogicità della motivazione in ordine alla appartenenza allo Scatigna del materiale sequestrato, consiste in realtà in osservazioni che propongono, nella sostanza, una rivalutazione in chiave diversa delle risultanze di merito. Ciò si desume proprio dal contenuto dell'atto di impugnazione, con il quale si contesta che il materiale, rinvenuto in parte presso il trullo del padre del ricorrente e in parte all'interno di esso, si appartenesse all'imputato in base all'osservazione che egli, qualora fosse stato in difetto, avrebbe senz'altro fatto sparire il suddetto materiale, sapendo che la polizia vi avrebbe quanto prima effettuato una perquisizione.
Si tratta di osservazioni indubbiamente attinenti al merito, miranti ad ottenere una riconsiderazione delle risultanze processuali nell'ottica di una diversa ricostruzione dei fatti e pertanto, in quanto valutazioni fattuali, non sono esaminabili in questa sede, avendo la Corte di Appello di Taranto dato sufficiente e logica giustificazione del proprio convincimento, così come riportato nella parte riservata allo svolgimento del processo.
Questa Corte è più volte intervenuta nella sua massima espressione per puntualizzare che 1a mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (v. Cass, Sez. Un., 22.10.1996 n. 000 16, ric. Di Francesco). E ancora: "La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. (v. Cass., Sez. Un., 23.2.1996 n. 2110, ric. P.G. e/ Fachini e altri). Ed infine, più recentemente: "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali". (Sez. Un., sent. n. 6402 del 02-07-1997, Dessimone). Si tratta di principi pienamente condivisibili, dai quali questo collegio non intende discostarsi.
Per quanto attiene al secondo motivo di doglianza, relativo alla inquadrabilità del materiale sequestrato fra gli "esplosivi" di cui all'art. 10 della legge 14.10.1974 n. 497, trattasi di censura manifestamente infondata.
Va ribadito, infatti, quello che è ormai orientamento prevalente di questa Corte, che ha affermato reiteratamente che "In tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art. 678 cod. pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità";
quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può, peraltro, determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, (di cui il detentore sia consapevole possono acquisire la stessa potenzialità lesiva." (v., ex plurimis, Cass., Sez. I, sent. n. 6959 del 14-07-1997, Lucenti, Sez. I, sent. n. 579 del 18.1.1996, De Rosa;
Sez. I, sent. n. 2421 del 21.4.1995, P.G. c/ De Martino, ecc.).
Nella fattispecie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, osservando che la tipologia degli oggetti detenuti dall'imputato e sottoposti a sequestro, il loro rilevante numero (ben 75.000 elementi esplodenti per un peso complessivo di 200 Kg.), la concentrazione in un unico piccolo locale - elementi che sono stati minuziosamente descritti nella sentenza impugnata - doveva indurre a tener conto non tanto della destinazione apparentemente ludica dei petardi, quanto piuttosto dell'entità dei danni a cose e persone, che un'eventuale esplosione simultanea degli ordigni avrebbe potuto causare.
In una situazione siffatta, gli artifici detenuti dall'imputato, anche se - riguardati singolarmente o in quantità modesta - potevano considerarsi alla stregua di giocattoli pirici (come tali rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 678 c.p.), tuttavia glì stessi, per la loro concentrazione, si presentavano, nel loro insieme, come oggettivamente ed intrinsecamente pericolosi per la pubblica incolumità.
In tale ipotesi la loro illegale detenzione non integrava il reato di cui all'art. 678 cod. pen., bensì quello di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974, in quanto, dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge, la disposizione contenuta nel citato art. 678 ha assunto natura di norma residuale, applicabile solo in quei casi in cui non siano ravvisabili gli estremi del reato previsto dalla norma speciale.
Gli arresti giurisprudenziali citati dal ricorrente riguardavano fattispecie concernenti quantitativi piuttosto modesti e sono stati determinati dalla necessità di spiegare e chiarire quale fosse, dopo l'entrata in vigore della legge 497/74, la portata residuale della norma di cui all'art. 678 c.p. - Con tali pronunce si è esplicitato che quest'ultima disposizione si applica alle condotte aventi ad oggetto quei prodotti che non siano dotati di potenzialità offensiva, tale da produrre morte o comunque offesa alla vita e all'incolumità personale, e che a tali condotte è possibile applicare anche le sanzioni sostitutive;
mentre è patrimonio esperienziale di chiunque che anche le concentrazioni, in quantità notevole, di giocattoli pirici possono, in caso di accidentale deflagrazione, produrre danni rilevanti a persone e cose. Sotto tale profilo, in caso di concentrazioni di notevoli quantità, vanno riguardati, a tutti gli effetti, come esplosivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, per cui il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 1999