Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
NA LIA ITA EPUBBLICA .C.62652 N O I Z A 6 . 8 R 9 T 5 1 S I / A . I 4 G N / NOME DEL POPOLO ITALIANO E R 6 - R 2 A B . T A R . U D L SUPREMA DI CASSAZIONE P L B E A D I T N R E T S 02 0 02/03 I E A Composta dagli R.G.N.477/1999 Saccucci Presidente Dott. Bruno Consigliere Dott. Enrico Papa 4578 Cron. Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Falcone Ud. 13/06/2002 Dott. Antonino Di Blasi Rel. Consigliere OKIE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: Oggetto: SE N TENZCAMPIONE CIVILE Tributi Ritenuta su depositi N. 62652 bancari sul ricorso proposto da: Beneficio esenzione DELLE FINANZE in persona del Ministro Soggetti AMMINISTRAZIONE destinatari diversi dallo pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Stato Portoghesi n. 12, Motivazione presso gli Uffici dell'Avvocatura Elementi post: a base del Generale dello Stato che la rappresenta e difende per ragionamento Inidoneità legge;
Conseguenze. - ricorrente
contro
Consiglio Regionale della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso dall'Avv. Prof. Francesco Moschetti del foro di Padova ed elettivamente domiciliato in Roma, via Confaloneri, 1 2689 5 presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi resistente controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia Sez. 32, n.155/32/98 emessa inter partes in data 2/07/98, depositata in data 1/10/98, e notificata il 29/10/98. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 13-06-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. Coglitore per delega del procuratore del controricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consiglio Regionale del Veneto, dopo aver inoltrato domanda per ottenere il rimborso della somma prelevata ex art. 7 comma 6 del D.L n. 333/92 per imposta straordinaria sui depositi bancari intrattenuti presso la B.N.L, impugnava il provvedimento, con cui 1'Amministrazione respingeva la richiesta nella considerazione che il regime di esenzione fosse previsto solo per le Amministrazioni Statali e non già per gli altri Enti, tra cui le Regioni. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Venezia con decisione n. 173/02/95 rigettava il ricorso. 2 L'appello del contribuente veniva accolto dall'impugnata sentenza della CTR di Venezia nella considerazione che nel concetto di organi dello Stato, agli effetti dell'art. 7 c. 6 D.L n. 333/92, dovessero intendersi anche le Regioni. Con ricorso notificato il 28/12/98, ed affidato ad un mezzo, 1'Amministrazione Finanziaria ha chiesto la Cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato il 05/02/99, il Consiglio Regionale del Veneto ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione censura 1'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 6 del D.L n. 333/92 convertito nella legge n. 359/92 nonché per motivazione inesistente o comunque insufficiente su un punto decisivo della controversia. سلامت Il Collegio ritiene fondato e da accogliere il profilo di censura con cui vengono dedotte carenze motivazionali. Invero, la CTR ha ritenuto di accogliere l'appello del Consiglio Regionale Veneto nella considerazione che avesse titolo al chiesto rimborso, trattandosi di Ente il cui servizio di tesoreria è sottoposto alla vigilanza della Giunta Regionale ed i cui depositi, 3 pertanto, costituiscono atti tipici della pubblica Amministrazione. Trattasi di motivazione assolutamente inadeguata che non consente, avuto riguardo all'assetto normativo ed ai principi alla relativa stregua elaborati dalla giurisprudenza, di individuare le ragioni logico- giuridiche che hanno indotto il Giudice di appello a maturare l'impugnata decisione. La norma in esame, invero, prevedeva l'esclusione dall'imposta straordinaria per i depositi ed i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e 1'Amministrazione postale, quelli detenuti estere in Italia о da Enti edda rappresentanze organizzazioni internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. D'altronde, questa Corte, alla stregua del dettato Costituzionale previgente, dell'avviso che l'esenzione fiscale prevista da tale disposizione deve ritenersi applicabile limitatamente ai depositi ed ai conti correnti accesi dalle Amministrazioni e dagli Organi dello Stato e non anche a quelli intrattenuti dalle Regioni e dagli altri Enti Territoriali dotati di una soggettività autonoma e distinta. Ciò posto, è evidente che la parte motiva dell'impugnata decisione non soddisfa la fondamentale esigenza di evidenziare l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di merito nel ritenere rilevante, agli effetti della decisione, la circostanza che il servizio di Tesoreria Regionale fosse soggetto a vigilanza della Giunta Regionale e che tale vigilanza fosse emblematica della natura dei depositi, quali atti propri della Pubblica Amministrazione. Essa non offre, infatti, una adeguata disamina degli elementi posti a base del maturato convincimento, avuto riguardo al fatto che, alla stregua del dato normativo e del richiamato principio, l'iter argomentativo esternato si rivela incompleto ed incoerente, non essendo possibile dedurre alla stregua di quali considerazioni logiche la terminologia adoperata dal Legislatore per identificare i soggetti esclusi dall'imposizione straordinaria abbia potuto indurre ad includere nel novero dei beneficiari oltre alle Amministrazioni ed agli Organi dello Stato anche altri enti e segnatamente il Consiglio Regionale Veneto. Non essendo, dunque, possibile, per le riscontrate carenze, esercitare il doveroso controllo sulla correttezza logico formale della decisione, il ricorso va accolto, con assorbimento dell'altro profilo di censura che, in ipotesi, potrà essere esaminato in sede di rinvio anche alla luce della portata e degli effetti 5 ricollegabili alla disposizione dell'art. 114 della Costituzione, così come rivisitato dalla recente Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001. La sentenza va, quindi, cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR del Veneto che procederà al riesame = deciderà, anche sulle spese, motivando esaustivamente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione tributaria Regionale del Veneto. Così deciso in Roma il 13 Giugno 2002. Il Presidente Bruno Saccucci мо 'Deriver' Estensore IL CANCELLIERE C1 IlConsigliere Relat Arnaldo Dott. Antonino asi Ju s DEPOSITATO IN CAR ERIA 11 FEB. 2003 Oggi CANCELLERE Arnaldo Casano ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA