Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6585 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Ill.mi 585/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità SEZIONE TERZA 6 5 professionale del medico Composta dagli ri Magis rati: : R.G.N. 978/00 Presidente Dott. Manfredo GROSSI ५ Consigliere LUPO Dott. Ernesto Cron.14764 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. 2291 Ud. 16/03/01 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: 4 MAG-2001 PICCININNO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE IL CANCELLIERE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO DOMENICO GAROFALO, giusta GHERA, difeso dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA MASTRANGELO ROSARIO, Richiesta copia studio dal Sig. KRONOS VIA VAL MAIRA 75, presso lo studio dell'avvocato LUIGI per diritti L. 6000.. 11.16.05.01 CAROPPO, che lo difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - controricorrente avverso la sentenza n. 661/99 della Corte d'Appello di 2001 E VARIE DEV 528 BARI, emessa il 09/06/99 e depositata il 29/06/99 (R.G. D068372 1064/95); F udita la relazione della causa svolta nella pubblica PAROPPO16.000 udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Alfonso 2001 AMATUCCI%;B € 0,52 11000 udito l'Avvocato IO CONTALDI (per delega Avv. D. CANCELLERIA= GAROFALO); udito l'Avvocato Luigi CAROPPO;
AT110896 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AY101602 Nel 1987 IO NN, medico dentista, conven- in giudizio RI GE chiedendone la con- ne danna al pagamento della somma di L. 4.000.000, oltre accessori, а saldo del corrispettivo pattuito per la realizzazione e l'impianto di una protesi dentaria. Il convenuto resistette affermando che la protesi presentava difetti tali da renderla inidonea all'uso e domandò in riconvenzionale la risoluzione del contratto con la condanna dell'attore alla restituzione dell'acconto di L.
4.000.000 ed al risarcimento dei danni. Espletata consulenza tecnica d'ufficio e dato atto della mancata presentazione dell'attore per rispondere al deferitogli interrogatorio formale, con sentenza del 2 23.6.1994 l'adito tribunale di Bari respinse la domanda principale e, in accoglimento di quella riconvenziona- le, dichiarò la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attore e lo condannò alla restitu- zione della somma ricevuta in acconto nonché al risar- cimento dei danni liquidati n L. 13.000.000, oltre agli accessori. L'adito tribunale di Bari, premesso che il Picci- ninno non si era presentato per rispondere al deferito- gli interrogatorio formale, non aveva ottemperato all'invito a riformulare i capitoli della prova per te- sti ed aveva depositato la consulenza tecnica di parte circa undici mesi dopo la scadenza del termine assegna- togli, ritenne che egli avesse sostanzialmente ricono- sciuto l'esistenza dei vizi (il passaggio d'aria nella protesi era stato in particolare riconosciuto con com- parsa istruttoria del 10.4.1989), non avendo contestato che il GE gli aveva subito fatto presenti gli inconvenienti lamentati né che egli lo aveva rassicura- to sul punto della scomparsa degli stessi col trascor- solo considerato causa di rere del tempo;
che aveva adesione del GE quanto accaduto la mancata agli inviti a recarsi presso il suo studio per il fis- saggio definitivo;
che di tali inviti non aveva però fornito alcuna prova;
che il c.t.u. aveva concluso nel 3 senso della cattiva esecuzione del manufatto odontoia- trico (gengive del paziente tumefatte e numerose frat- ture del rivestimento ceramico della protesi), di gra- vità tale da imporre il rifacimento dell'intero lavoro protesico. Con sentenza n. 661 del 1999 la corte d'appello di Bari ha respinto il gravame del NN cui aveva resistito il GE sulla scorta del sostanziale rilievo che del tutto infondatamente l'appellante s'era doluto della condivisione, da parte dei giudici di pri- me cure, delle conclusioni cui era pervenuto il consu- lente tecnico d'ufficio, che le aveva ribadite in sede di relazione integrativa redatta, su incarico della corte d'appello, a seguito delle osservazioni critiche del consulente di parte del NN. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione IO NN affidandosi a cinque motivi, cui RI Ma- strangelo resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta violazione dell'art. 2697 C.C. per avere i giudici del gravame, come già avevano fatto i giudici di primo grado, vulne- rato il principio dell'onere della prova (che incombeva alla parte risultata vittoriosa in via riconvenziona- le), esclusivamente fondando la decisione sulle risul- 4 tanze della consulenza tecnica d'ufficio, che costitui- sce invece solo uno strumento di eterointegrazione del- la conoscenza specialistica del giudicante. Il ricorrente si duole in particolare che si sia giunti a dare rilievo ad una consulenza svolta dopo an- ni su un manufatto portato a mano, che si presentava manipolato e mancante di alcuni elementi per le perso- nali indagini fatte svolgere in precedenza dal pazien- te;
su fotografie prodotte dalla stessa parte e, comun- que, contestate dal medico;
sulla considerazione di semplici e contestate allegazioni verbali del Mastran- gelo.
2. Col secondo motivo è denunciata contraddittorie- tà della motivazione sul punto decisivo costituito dal- la ravvisata responsabilità del professionista per ave- re la corte d'appello recepito la contraddittorietà e la illogicità degli accertamenti peritali là dove aveva disatteso le censure dell'appellante ritenendo che le chiare fotografie dell'apparecchio erano "più che suf- ficienti a consentire il rilievo del fondamentale di- fetto sottolineato dall'ausiliare del giudice", così condividendo le conclusioni del consulente d'ufficio, il quale pure aveva, peraltro, affermato che "da un re- siduo protesico in siffatte condizioni non è possibile ricavare elementi utili a ottenere ulteriori chiarimen- 5 ti in merito ai quesiti formulati”.
3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per di- fetto di motivazione in punto di affermata superfluità della prova testimoniale richiesta dall'appellante, per tale ragione non ammessa, benché essa vertesse sul pun- to decisivo della controversia costituito dalla "riconducibilità delle rilevate fratture della protesi ad un preciso momento storico". Il NN intendeva infatti dimostrare (a) di aver invitato il GE a ritornare presso il proprio studio, dopo un mese dall'applicazione della protesi, per il fissaggio defi- nitivo;
(b) di aver successivamente reiterato l'invito; (c) che il paziente, in sede di indagine del c.t.u., aveva affermato di aver portato il manufatto per tre anni e di aver fatto eseguire numerosi accertamenti sulla protesi stessa.
4. Col quarto motivo è dedotta violazione dell'art. 2697 C.C per avere la corte determinato in L. 13.000.000 il danno subito dal GE (per la rea- lizzazione di una nuova protesi del tipo di quella ri- tenuta non utilizzabile) sulla base dell'indicazione del c.t.u., ancora una volta consentendo che la valuta- zione del consulente tenesse il luogo della prova che avrebbe dovuto offrire il GE, al quale spetta- va provare quanto aveva speso per la realizzazione del- 6 la nuova protesi di cui era risultato dotato all'atto dell'espletamento della consulenza.
5. Col quinto motivo è, da ultimo, denunciata vio- lazione dell'art. 1223 c.c. per avere la corte territo- riale, condannando il medico alla restituzione dell'acconto di L.
4.000.000 ed al risarcimento del danno quantificato in L. 13.000.000, duplicato il ri- sarcimento, posto che, una volta restituito l'acconto, il danno subito dal GE non poteva essere rap- presentato dall'intero costo della nuova protesi ma, al più, dalla maggiore spesa affrontata rispetto a quella che avrebbe sostenuto se il contratto fosse stato pun- tualmente eseguito.
6. I primi tre motivi, che concernono tutti l'an debeatur e che possono essere congiuntamente esaminati per la connessione fra le censure che li sostanziano, sono infondati.
6.1. Sul primo va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermazione (cfr. Cass., n. 132/96) che la consulenza tecnica, pur costituendo normalmente non un mezzo di prova ma di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già ac- quisiti, può tuttavia assurgere anche a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e di descrizio- ne di fatti (Cass. 24 marzo 1987 n. 2849, 19 aprile 7 1988 n. 3064) e che tale fonte può essere anche autono- ma allorché l'accertamento possa essere compiuto solo grazie a speciali cognizioni o a mezzo di indagini tec- niche (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 1361, 2802, 10916 e 15572 del 2000). Del resto, l'art. 62 c.p.c. prevede esplicitamente che il consulente "compie le indagini che gli sono commesse dal giudice"; il che sta a signi- ficare che la sua attività si estrinseca sia nella for- mulazione di un parere tecnico, sia nell'acquisizione ed esame di dati, se del caso attraverso informazioni richieste a terzi (Cass. 4 dicembre 1989 n. 5329). L'opinione (espressa in dottrina) che la consulenza costituisca esclusivamente uno strumento di eterointe- grazione della conoscenza specialistica del giudicante non trova dunque riscontro nei principi affermati dalla corte di legittimità. Diverso problema è quello relativo all'attendibilità del presupposto di fatto sul quale l'indagine si è espletata, avendo nella specie il ri- corrente prospettato che la protesi potesse essere sta- ta manipolata. Ma tanto costituisce oggetto delle doglianze solle- vate col secondo motivo.
6.2. Il secondo motivo, che ricalca le stesse cen- sure mosse alla sentenza di primo grado e sottoposte 8 all'esame del giudice dell'appello, è infondato in quanto la corte di merito si è fatta puntualmente cari- CO delle obiezioni del NN, niente affatto con- traddittoriamente osservando: a) che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, la protesi, pur manipolata ed alterata nella sua struttura, e le chiare fotografie apparivanodell'apparecchio prodotte dal GE "più che sufficienti a consentire il rilievo del fonda- mentale difetto sottolineato dall'ausilare del giudice, e cioè di quelle fratture del rivestimento ceramico le quali per numero ed estensione resero la protesi del tutto inidonea all'uso: del resto le lesioni del rive- stimento sono visibili nelle fotografie anche ad un profano, sicché non può fondatamente sostenersi che il c.t.u. e poi il tribunale abbiano rilevato difetti ine- sistenti"; b) che non potevano nutrirsi dubbi sulla circostan- za che le fotografie rappresentassero la protesi in questione, che deve conformarsi all'arcata dentaria del soggetto, sicché il c.t.u. si sarebbe facilmente avve- duto del contrario. La non condivisione, da parte del ricorrente, delle conclusioni di merito cui sono addivenuti i giudici di entrambi i gradi non è evidentemente sufficiente a sor- 9 reggere la censura che, risolvendosi per il resto in una doglianza concernente la valutazione del fatto, è in tale parte inammissibile in questa sede.
6.3. Infondato è anche il terzo motivo. La corte d'appello ha motivatamente spiegato le ra- gioni della ravvisata superfluità della prova testimo- niale richiesta dall'appellante, ritenendo che le de- dotte circostanze, quand' anche provate, non avrebbero inciso sulla conclusione della "manchevolezza dell'opera affermata con sicurezza dal c.t.u.", il qua- le dette atto delle manipolazioni e delle alterazioni subite dalla protesi e tuttavia non ritenne che esse avessero inciso sui rilevati difetti (pagine 7 e 8 del- la sentenza gravata). Assolutamente non sussiste, dunque, il prospettato difetto di motivazione.
7. Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili la novità delle questioni sollevate per la prima per volta in questa sede. Con l'atto di appello, invero, la sentenza di primo grado non era stata censurata in or- dine alla determinazione quantitativa degli importi (già in quella sede) attribuiti al GE, ma solo in punto di responsabilità professionale del medico. Riconosciuta la quale per l'infondatezza dell'appello sul punto, la corte territoriale non avrebbe dunque po- 10 tuto estendere la sua cognizione ad ambiti estranei al- la devoluzione definita con l'atto di gravame.
8. Il ricorso va in conclusione respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 16 marzo 2001 Il presidente Il consigliere estensore pacified from IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 60000 Depositata in Cancelleria 11 MAG. 2001 Ogginli 310000 IL CANCELLIERE E R Giovanni Giambatt P U E S T R O F C sta UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato im aLUG. 2001 Sene 4 31652 al n. versate £. 310.000 (lire trecentodiecimila p. il Dirigente Arg. Spr (Dott.ssa Mana PPO) Responsabile Servizio ti diziari (Dr M RACCHI 11