Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2002, n. 14895
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, conservata per i rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione anche per le domande risarcitorie (ancorché proposte, in via subordinata, sotto il profilo dell'arricchimento senza causa), quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si assume essere stati disconosciuti o lesi dalla pubblica amministrazione in pregiudizio del dipendente. (Nella specie i ricorrenti, prefetti di prima classe, lamentavano la mancata adozione di provvedimenti, da essi richiesti anche in via giurisdizionale, di allineamento stipendiale ai sensi dell'art. 2, comma ventiduesimo bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, prima del sopravvenire della disposizione di cui all'art. 2, comma quarto, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, soppressiva dell'istituto con effetto retroattivo).

Il termine per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso pronuncia del Consiglio di Stato e per il deposito del controricorso è soggetto a sospensione feriale anche quando la pronuncia impugnata verta in materia di pubblico impiego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2002, n. 14895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14895
    Data del deposito : 22 ottobre 2002

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