Sentenza 18 giugno 1991
Massime • 2
Poiché il Parlamento Europeo è in sessione senza soluzione di continuità per tutta la durata della legislatura l'immunità prevista dall'art. 10 lett. a) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee allegato al trattato firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, ratificato in Italia con legge 3 maggio 1966 n. 437, per i membri del Parlamento Europeo coincide con l'intera durata del mandato.
Ogni qualvolta, con la nomina a parlamentare dell'imputato mentre il procedimento penale è tuttora pendente, cessa la possibilità di perseguire, in assenza di autorizzazione a procedere, il giudizio nei suoi confronti, è preclusa qualsiasi pronuncia giurisdizionale (di condanna o meno) perché ogni pronuncia implica comunque l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti di un membro di una camera parlamentare. (Nella fattispecie è stata esclusa, in difetto di autorizzazione a procedere, la possibilità di decidere se la dichiarazione di estinzione del reato pronunciata nel giudizio di appello doveva essere annullata o doveva rimanere ferma. Il procedimento è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi al P.G. presso la Corte per la richiesta di autorizzazione a procedere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1991, n. 7708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7708 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. S.E. MARCO BOSCHI Presidente del 18.6.1991
1. Dott. S.E. GAETANO LO COCO " SENTENZA
2. " ANTONIO CATALANO Consigliere N. 7
3. " ED LO OR " REGISTRO GENERALE
4. " EM TI " N. 33969/89
5. " OR EL "
6. " NO MI "
7. " NO AT OR "
8. " IO GO "
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
NG EX, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa, nei suoi confronti, dalla Corte d'appello di Roma l'8.3.1989. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.Satta Flores;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.Bartolo Lombardi che ha concluso per sospendere il processo e rimettere gli atti al Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione perchè richieda l'autorizzazione a procedere al Parlamento Europeo in quanto l'imputato è parlamentare europeo;
Udito il difensore del ricorrente, avv.Itala Mannias di Roma. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - NG EX, imputato del reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa (art. 595, I e II capov. C.P., 13 legge n.47 del 1948) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui (in riforma di quella di condanna alla pena di L.centomila di multa, emessa il 9 marzo 1984, dal Tribunale di Roma), è stato dichiarato non doversi procedere per il suddetto reato, perché estinto per prescrizione.
Con i motivi presentati a sostegno del ricorso, la difesa del NG ha censurato la sentenza impugnata per omesso esame dei motivi d'appello con cui era stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato e la sussistenza, invece, (e comunque) della causa di giustificazione costituita dall'esercizio del diritto di cronaca garantito dall'art. 24 della Costituzione. 2. - Con nota del 5 febbraio 1991 (ed allegata documentazione) la difesa del ricorrente ha comunicato al presidente della quinta sezione penale di questa Corte (cui il ricorso era stato assegnato) che, in data 18 giugno 1989, (successivamente, perciò, alla emissione della sentenza impugnata) il NG era stato eletto rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo;
ed ha chiesto, pertanto, che il processo fosse sospeso o, in subordine, rinviato, in attesa della decisione del Parlamento europeo sulla autorizzazione a procedere (aggiungendo che il NG intendeva, comunque, rinunciare alla detta prerogativa).
3. - Il ricorso è stato, peraltro, rimesso al primo presidente ed assegnato, quindi, a queste sezioni unite, a seguito dell'ordinanza, emessa dalla quinta sezione all'udìenza del 19 febbraio 1991, con cui è stata rilevata la sussistenza della "questione se, in presenza di una causa già dichiarata di estinzione del reato, il processo debba essere sospeso in attesa della decisione circa l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'imputato eletto membro del Parlamento europeo".
4. - Ed in riferimento, quindi, a tale questione, di evidente carattere pregiudiziale rispetto a ogni altra decisione, va, pertanto, rilevato, in primo luogo che, come è noto, l'art.10 lett.a) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee, allegato al Trattato firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, e ratificato in Italia con legge 3 maggio 1966 n.437, sancisce espressamente che, per la durata delle sessioni dell'assemblea, i membri di essa beneficano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese. Tale norma, richiamata dall'art.4 capov.
dell'Atto 30 novembre 1976, relativo all'elezione dei rappresentanti delle assemblee, estende, quindi, ai cittadini italiani, eletti membri del Parlamento europeo, le prerogative previste, per i parlamentari italiani dall'art.68 Cost. (Corte Cost. 20 dicembre 1984 n. 300, con cui è stata dichiarata non fondata la questione sollevata circa la legittimità costituzionale della cit. legge n.437 del 1966). E poichè il Parlamento europeo "va considerato in sessione, anche se non è effettivamente riunito, fino alla chiusura delle sessioni annuali o straordinarie" (Corte di giustizia C.E.E. sentenza del 12 maggio 1964), va ritenuto, ai fini della norma dell'art. 10 cit., conformemente alla prevalente dottrina sul punto, che in effetti, il parlamento europeo è in sessione, senza soluzione di continuità, per tutta la durata della legislatura e che l'immunità prevista dall'art.10 cit., coincide, quindi, con l'intera durata del mandato. 5.- Ritenuto, quindi, che, nella specie, deve trovare applicazione, nei confronti del NG, la norma dell'art.68 capov.cost. (secondo cui "senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale"), va rilevato che l'autorizzazione, cui la norma subordina il promovimento del processo nei confronti di un parlamentare, costituisce, come è evidente, una condizione di procedíbilità: una condizione, cioè, per la valida instaurazione del rapporto processuale nei confronti di quel determinato soggetto e, quindi, per l'attribuzione a questi della qualità di imputato e, perciò, di parte del processo.
La mancanza dell'autorizzazione se, "ab origine" ne sussisteva la necessità, impedisce, pertanto, la valida instaurazione del rapporto, mentre se la causa che dà luogo alla sussistenza della garanzia viene in essere successivamente (dopo che il rapporto processuale, in assenza di tale causa, era stato validamente instaurato a suo tempo, senza autorizzazione) il processo non può proseguire e deve, perciò, essere sospeso (art.159 C.P. ed esplicitamente, ora, art.344 C.P.P. del 1988) in attesa che la Camera interessata decida se concedere o meno l'autorizzazione (e con sentenza 16 gennaio 1 970,n.9 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata, perchè priva del presupposto di base, la questione sollevata per la mancanza di rimedi contro i ritardi del procedimento parlamentare relativo al rilascio o meno dell'autorizzazíone a procedere).
6. - L'unico limite, ovviamente, a tale disciplina è costituito dal giudicato: dal fatto che la causa, da cui deriva la situazione di garanzia, venga in essere dopo che, nei confronti dell'imputato, sia già stata pronunziata una sentenza irrevocabile. Ma, all'infuori di tale ipotesi, l'insorgere della necessità dell'autorizzazione a procedere, mentre il procedimento penale è tuttora pendente, determinando "ipso jure" (per effetto della norma cit. dell'art. 68) l'improseguibilità del processo, priva l'autorità giudiziaria del potere di emettere una qualsiasi pronuncia nei confronti del soggetto già investito, precedentemente, della qualità di imputato ma nei cui confronti non v'è più, allo stato, rapporto processuale. 7. - Nè alcun rilievo giuridico, va, poi osservato, ha il fatto che la pronuncia sia o meno "favorevole", per l'accusato. In primo luogo, invero, come s'è detto, verificatasi la situazione di garanzia, viene meno, in radice, la possibilità di emettere una qualsiasi pronuncia giurisdizionale (favorevole o sfavorevole che sia, per l'accusato) perchè l'esercizio della giurisdizione presuppone, necessariamente, (e pregiudizialmente) l'esistenza di un rapporto processuale, nel cui ambito soltanto la giurisdizione può estrinsecarsi.
Nessun rapporto, in secondo luogo, può sussistere tra la garanzia (e l'obbligo, quindi, della autorizzazione a procedere) e il carattere "favorevole" per l'accusato dell'eventuale pronuncia giurisdizionale perchè la disciplina dettata dall'art.68 non è prevista a favore del parlamentare, ma a favore della Camera di cui questi fa parte: onde proteggerne la sfera di autonomia e garantirne l'esercizio della funzione (Corte Costit.28 gennaio 1 970,n.9). Ed è perciò che le Camere, e solo le Camere, possono valutare la opportunità o meno che quel parlamentare sia sottoposto a procedimento penale per quel reato (valutando, tra l'altro, l'eventuale sussistenza o meno di un "fumus persecutionis"), - ed hanno, perciò, conseguentemente, il diritto, innanzitutto, di esserne informate -, per trarne le proprie determinazioni.
E proprio perchè trattasi di una garanzia conferita alle Camere, non al parlamentare, questi non è titolare, rispetto ad essa, di alcun interesse giuridicamente rilevante, ai fini del processo: neppure l'interesse a poter rinunciare alla garanzia stessa. Questa, invero, va considerata irrinunciabile, da parte del parlamentare (Corte Cost.n. 9 del 1970 cit.), data la "necessità di proteggere la funzione dello organo costituzionale anche contro atteggiamenti del suo componente che vulnererebbero l'essenza stessa della garanzia e la sua efficienza, anche se ispirati ad un soggettivo vantaggio immediato" del parlamentare stesso (Corte Cost. n. 9 del 1970 cit.). Questi, pertanto, nell'ambito parlamentare, può chiedere alla Camera che sia concessa l'autorizzazione a procedere, ma non può, a fini processuali, e con rilevanza processuale, rinunciare alla garanzia - di cui destinataria è la Camera - che si estrinseca nell'impossibilità dell'esistenza, nei suoi confronti, del rapporto processuale penale se non con l'autorizzazione riservata all'esclusiva valutazione della Camera stessa.
8. - È per tali ragioni, dunque, che, finchè tale autorizzazione non sia, eventualmente, rilasciata, il parlamentare non può chiedere al giudice l'emissione di alcun provvedimento nei suoi confronti relativo all'accusa a suo tempo contestatagli, così come non è consentito, come s'è detto, al giudice emettere una qualsiasi pronuncia che, in quanto estrinsecazione del potere giurisdizionale, presuppone la sussistenza di un rapporto processuale, insussistente fino alla eventuale concessione dell'autorizzazione.
9 - Costantemente tali principi sono stati affermati da questa Corte Suprema (solo con una isolata decisione, - sez.6^ C.C. 26 febbraio 1988 n. 1163, ric. Casoli, mass.179304 - è stata affermata la possibilità di emettere sentenza istruttoria di proscioglimento nel merito, nei confronti di un parlamentare, in pendenza di autorizzazione a procedere) che, ancora ,da ultimo (sez. 5^, 14 novembre 1990, n. 14717, ric. Giacovazzo, mass.185750) ha, appunto, ribadito che, poichè la mancanza dell'autorizzazione a procedere impedisce la prosecuzione del rapporto processuale, il giudice non può valutare, ex art.152 capov.C.P.P., la prova già acquisita onde affermare la sussistenza di prove che rendano evidente l'insussistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato, giacchè tale indagine, da un lato presuppone la persistenza di un valido rapporto processuale e, dall'altro, è comunque !rimessa alla esclusiva e insindacabile valutazione della Camera cui appartiene l'accusato. 10. - Per quel che concerne, in concreto, la fattispecie in esame, va rilevato che poichè la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è stata impugnata col presente ricorso;
poichè, quindi, per effetto di tal ricorso, era pendente il processo, nei confronti del NG, allorchè questi (il 18 giugno 1989) è stato eletto membro del Parlamento europeo;
poichè, per effetto del sopravvenuto "status" di parlamentare europeo, è venuto meno il rapporto processuale penale nei suoi confronti, è evidente che la decisione del ricorso è, allo stato, preclusa, salvo che, con l'eventuale autorizzazione a procedere del Parlamento europeo, venga nuovamente instaurato, nei confronti del NG, il rapporto processuale e, quindi, il suo "status" di imputato.
11. - Nè la garanzia di cui si discute è da ricollegarsi (come pare essere stato ritenuto con la ordinanza sopra citata, in virtù della quale il ricorso è stato assegnato a queste sezioni unite) solo alla possibilità dell'emissione di una sentenza di condanna:
sì che, quando è esclusa tale possibilità (perchè, come nella specie, il reato è estinto) verrebbe meno la finalità della garanzia dettata dall'art.68, non sarebbe più necessaria l'autorizzazione a procedere, verrebbe meno, in definitiva, la garanzia stessa. Come innanzi si è esposto, invero, ogni qualvolta, con la nomina a parlamentare dell'imputato cessa la possibilità di proseguire il giudizio nei suoi confronti, è preclusa, conseguentemente, ogni pronunzia giurisdizionale, di qualsiasi tipo (di condanna o meno), perchè ogni pronuncia implica, comunque l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti di un membro di una Camera parlamentare (e perciò, con riferimento alla fattispecie, in cui oggetto del ricorso è lo stabilire se la dichiarazione di estinzione del reato deve restare ferma o se deve, invece, essere annullata e deve, invece, essere emessa sentenza di proscioglimento nel merito, è precluso, a questa Corte, sia l'emettere una pronuncia di inammissibilità o di rigetto del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, sia l'emettere, invece, una pronunzia di annullamento senza rinvio della dichiarazione di estinzione del reato e di proscioglimento nel merito del NG, - che quale parlamentare, non ha più la qualità di imputato - sia l'emettere, infine, una pronunzia di annullamento della sentenza impugnata con rinvio, in riferimento - art. 2 C.P. - alla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale del 20 maggio 1990 n. 275, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.157 C.P.. nella parte in cui non prevedeva la possibilità, per l'imputato, di rinunciare alla prescrizione del reato). Ogni pronuncia, invero, qualsiasi pronuncia (di condanna o meno) presupporrebbe necessariamente la valida persistenza del rapporto processuale nei confronti del NG ed implicherebbe l'esercizio nei suoi confronti della giurisdizione penale: proprio l'attività, perciò, che l'art.68 ha precluso, salvo che, la consenta, formalmente, la Camera di cui il NG fa parte.
E ciò, come innanzi si è detto e va qui ribadito, perchè la garanzia dettata dall'art. 68 della Costituzione non è un privilegio dei parlamentari, ma un mezzo per garantire l'autonomia da ogni altro potere le la funzionalità delle Camere: in definitiva, un aspetto della supremazia di cui, quali dirette emanazioni del popolo, le Camere sono titolari.
12. - Nè, infine, ricorre, nella specie, la questioine su cui altre volte si è pronunciata questa Corte suprema (per tutte, Sezioni Unite 9 maggio 1964, ric. Pirrotta) relativa alla pregiudizialità della improcedibilità dell'azione penale rispetto all'estinzione del reato.
Nella specie, infatti, tale problema non sussiste perchè l'estinzione del reato è già stata dichiarata (in altro grado di giudizio). Ed a tale dichiarazione è subentrata, poi, in questo, la causa di improseguibilità del processo.
Non esiste, quindi, nella specie, l'alternativa, che è alla base della pregiudizialítà, ma sussiste, invece, una pronuncia già emessa, ed oggetto del ricorso, di estinzione del reato, ed una pronuncia, da emettersi, sulla improseguibilità, allo stato, dei processo: che va sospeso, in attesa che il parlamento europeo si pronunci sulla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere, nei confronti del NG.
P.Q.M.
ordina la sospensione del procedimento e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Generale presso questa Corte per la richiesta di autorizzazione a procedere al parlamento europeo nei confronti del ricorrente.
Così deciso, in Roma, il 18 giugno 1991.