Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1991, n. 7708
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Sentenza 18 giugno 1991

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Poiché il Parlamento Europeo è in sessione senza soluzione di continuità per tutta la durata della legislatura l'immunità prevista dall'art. 10 lett. a) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee allegato al trattato firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, ratificato in Italia con legge 3 maggio 1966 n. 437, per i membri del Parlamento Europeo coincide con l'intera durata del mandato.

Ogni qualvolta, con la nomina a parlamentare dell'imputato mentre il procedimento penale è tuttora pendente, cessa la possibilità di perseguire, in assenza di autorizzazione a procedere, il giudizio nei suoi confronti, è preclusa qualsiasi pronuncia giurisdizionale (di condanna o meno) perché ogni pronuncia implica comunque l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti di un membro di una camera parlamentare. (Nella fattispecie è stata esclusa, in difetto di autorizzazione a procedere, la possibilità di decidere se la dichiarazione di estinzione del reato pronunciata nel giudizio di appello doveva essere annullata o doveva rimanere ferma. Il procedimento è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi al P.G. presso la Corte per la richiesta di autorizzazione a procedere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1991, n. 7708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7708
    Data del deposito : 18 giugno 1991

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