CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GU LI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 22 febbraio 2021 della Corte di appello di Palermo. Visti gji atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
lette le conclusioni: del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
del difensore della parte civile Canale Castrenze, Avv. NT Di LO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria delle spese processuali del grado;
del difensore dell'imputato, Avv. Marco Sabato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 5 giugno 2020 dal Tribunale di Termini Imerese in relazione a fattispecie di truffa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2092 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 07/10/2022 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, GU LI, con l'Avv. Marco Sabato. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli di cui alla sentenza 15 febbraio 2019 della Corte di appello di Palermo con la quale il ricorrente era stato condannato per i fatti di cui agli articoli 56-640-642-497 bis cod pen. Erronea risulterebbe infatti la motivazione che valorizza la distanza di circa tre anni tra i fatti oggetto delle diverse sentenze posto che nella sentenza passata in giudicato era stato ritenuto il vincolo della continuazione fra le condotte avvenute tra il 2011 e il 2015, questi ultimi commessi a distanza di circa un anno dai fatti oggetto del presente procedimento;
al contrario, avrebbe dovuto prendersi atto della identità delle fattispecie delittuose contestate in entrambe le occasioni. Erroneo sarebbe il riferimento a un diverso luogo di consumazione dei fatti di luna nell'occasione posto che, nella sentenza già passata in giudicato, le condotte di cui ai capi G-H- I-J-K ed L risultano consumate nello stesso comune dove risultano consumate le condotte del presente procedimento (IA). Erronea sarebbe infine la mancata valutazione dell'identico modus operandi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione del provvedimento impugnato non appare considerare gli effettivi elementi caratterizzanti la sentenza richiamata dall'appellante (" sentenza n. 860/2019 emessa in data 15.02.2019 dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione seconda penale e depositata in data 15.05.2019, con la quale è stata confermata la sentenza n. 513/2018 emessa a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice presso il Tribunale di Termini Imerese - Dott. Alcamo - in data 16.04.2018 e depositata il 25.06.2018 con la quale il SI è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 56, 640, 642 co 2 e 497 bis c.p., unificati per continuazione"), di cui la Corte territoriale stessa richiama il contenuto e che è stata allegata al ricorso. 2.1 Tale sentenza risulta avere ad oggetto - almeno in parte - fatti oggettivamente identici a quelli oggetto del presente procedimento. 2.2. La Corte territoriale esclude di poter riconoscere il vincolo della continuazione sulla base della considerazione che i fatti oggetto della sentenza del 2019 risalirebbero al 2013. Tale assunto risulta erroneo. Infatti, dalla lettura dei capi di imputazione risulta che la condanna ha ad oggetto condotte che si sono 2 protratte sino al febbraio 2015 giungendo così a periodo prossimo a quello in cui sono stati commessi i fatti oggetto del presente procedimento. 2.3. Ancora, la stessa Corte territoriale afferma che i fatti oggetto del diverso procedimento sarebbero avvenuti in luoghi diversi ma risulta che tutti i fatti contestati nelle diverse occasioni sono stati commessi tra IA, CC e LL CI e quindi nell'ambito di aggregati urbani distanti al massimo due ore di cammino. 3. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvioad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso Roma, il 7 ottobre 2022 Il Consi iere estensore Il Presid te
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
lette le conclusioni: del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
del difensore della parte civile Canale Castrenze, Avv. NT Di LO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria delle spese processuali del grado;
del difensore dell'imputato, Avv. Marco Sabato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 5 giugno 2020 dal Tribunale di Termini Imerese in relazione a fattispecie di truffa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2092 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 07/10/2022 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, GU LI, con l'Avv. Marco Sabato. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli di cui alla sentenza 15 febbraio 2019 della Corte di appello di Palermo con la quale il ricorrente era stato condannato per i fatti di cui agli articoli 56-640-642-497 bis cod pen. Erronea risulterebbe infatti la motivazione che valorizza la distanza di circa tre anni tra i fatti oggetto delle diverse sentenze posto che nella sentenza passata in giudicato era stato ritenuto il vincolo della continuazione fra le condotte avvenute tra il 2011 e il 2015, questi ultimi commessi a distanza di circa un anno dai fatti oggetto del presente procedimento;
al contrario, avrebbe dovuto prendersi atto della identità delle fattispecie delittuose contestate in entrambe le occasioni. Erroneo sarebbe il riferimento a un diverso luogo di consumazione dei fatti di luna nell'occasione posto che, nella sentenza già passata in giudicato, le condotte di cui ai capi G-H- I-J-K ed L risultano consumate nello stesso comune dove risultano consumate le condotte del presente procedimento (IA). Erronea sarebbe infine la mancata valutazione dell'identico modus operandi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione del provvedimento impugnato non appare considerare gli effettivi elementi caratterizzanti la sentenza richiamata dall'appellante (" sentenza n. 860/2019 emessa in data 15.02.2019 dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione seconda penale e depositata in data 15.05.2019, con la quale è stata confermata la sentenza n. 513/2018 emessa a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice presso il Tribunale di Termini Imerese - Dott. Alcamo - in data 16.04.2018 e depositata il 25.06.2018 con la quale il SI è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 56, 640, 642 co 2 e 497 bis c.p., unificati per continuazione"), di cui la Corte territoriale stessa richiama il contenuto e che è stata allegata al ricorso. 2.1 Tale sentenza risulta avere ad oggetto - almeno in parte - fatti oggettivamente identici a quelli oggetto del presente procedimento. 2.2. La Corte territoriale esclude di poter riconoscere il vincolo della continuazione sulla base della considerazione che i fatti oggetto della sentenza del 2019 risalirebbero al 2013. Tale assunto risulta erroneo. Infatti, dalla lettura dei capi di imputazione risulta che la condanna ha ad oggetto condotte che si sono 2 protratte sino al febbraio 2015 giungendo così a periodo prossimo a quello in cui sono stati commessi i fatti oggetto del presente procedimento. 2.3. Ancora, la stessa Corte territoriale afferma che i fatti oggetto del diverso procedimento sarebbero avvenuti in luoghi diversi ma risulta che tutti i fatti contestati nelle diverse occasioni sono stati commessi tra IA, CC e LL CI e quindi nell'ambito di aggregati urbani distanti al massimo due ore di cammino. 3. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvioad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso Roma, il 7 ottobre 2022 Il Consi iere estensore Il Presid te