Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10356
CASS
Sentenza 17 luglio 2002

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Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere, incombente sul datore di lavoro, della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza deve essere contenuto nell'ambito delle circostanze di fatto e di luogo reali, verificando sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo dell'azienda e tenendo conto di dati oggettivamente rilevabili che possono essere sintomatici di tale incompatibilità, quali la mancata indicazione di alternative occupazionali da parte del dipendente licenziato, o la mancata assunzione di altri dipendenti. Peraltro, la prova della inutilizzabilità delle prestazioni del lavoratore licenziato non richiede che in ipotesi di riduzione dell'organico, il datore di lavoro dia conto anche dei criteri seguiti per la selezione dei soggetti da utilizzare per una redistribuzione dei compiti nell'ambito del personale già esistente, giustificando in base ad una valutazione comparativa la propria scelta imprenditoriale, che resta invece insindacabile nei suoi profili di congruità, e non esclude l'effettività della soppressione del posto di lavoro anche nell'ambito di un riassetto organizzativo. Resta, invece, a carico del lavoratore l'onere di dedurre e allegare la possibilità di essere adibito ad altre mansioni.

Commentario1

  • 1Il licenziamento per scarso rendimento: rassegna giurisprudenziale
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2013

    Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali Argomento di particolare interesse (anche e soprattutto a livello giurisprudenziale), in materia di licenziamento individuale, è quello concernente il c.d. licenziamento per scarso rendimento. Per scarso rendimento si intende una violazione del dovere di diligenza del lavoratore che può configurare un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Perché ciò accada, però, il datore di lavoro deve provare non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che la causa di esso derivi da negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nella sua …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10356
Data del deposito : 17 luglio 2002

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