Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere, incombente sul datore di lavoro, della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza deve essere contenuto nell'ambito delle circostanze di fatto e di luogo reali, verificando sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo dell'azienda e tenendo conto di dati oggettivamente rilevabili che possono essere sintomatici di tale incompatibilità, quali la mancata indicazione di alternative occupazionali da parte del dipendente licenziato, o la mancata assunzione di altri dipendenti. Peraltro, la prova della inutilizzabilità delle prestazioni del lavoratore licenziato non richiede che in ipotesi di riduzione dell'organico, il datore di lavoro dia conto anche dei criteri seguiti per la selezione dei soggetti da utilizzare per una redistribuzione dei compiti nell'ambito del personale già esistente, giustificando in base ad una valutazione comparativa la propria scelta imprenditoriale, che resta invece insindacabile nei suoi profili di congruità, e non esclude l'effettività della soppressione del posto di lavoro anche nell'ambito di un riassetto organizzativo. Resta, invece, a carico del lavoratore l'onere di dedurre e allegare la possibilità di essere adibito ad altre mansioni.
Commentario • 1
- 1. Il licenziamento per scarso rendimento: rassegna giurisprudenzialeRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2013
Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali Argomento di particolare interesse (anche e soprattutto a livello giurisprudenziale), in materia di licenziamento individuale, è quello concernente il c.d. licenziamento per scarso rendimento. Per scarso rendimento si intende una violazione del dovere di diligenza del lavoratore che può configurare un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Perché ciò accada, però, il datore di lavoro deve provare non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che la causa di esso derivi da negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nella sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10356 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STEDIL - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO SILVETTI, che lo rappresenta e difende Unitamente all'avvocato ARTURO MARESCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO BARTOLINI, SIMONE ARIANO giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.12055/01 del Tribunale di ROMA depositata il 27/03/01 R.G.N. 31789/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli Avvocati MARESCA e SILVETTI;
udito l'Avvocato BARTOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il geom. IN AB impugnava il licenziamento intimatogli dalla S.p.a. Istedil - Istituto Sperimentale per l'Edilizia, contestando la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso. Il Pretore adito rigettava la domanda dell'attore e il Tribunale di Roma con sentenza del 27 marzo 2001 riformava tale decisione, annullando il licenziamento impugnato e condannando la società Istedil alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Il giudice dell'appello rilevava che la società datrice di lavoro aveva specificamente dedotto una situazione di crisi aziendale con contrazione dell'attività, in conseguenza della quale era stata disposta una riorganizzazione dei servizi aziendali;
in particolare nella sede di Guidonia, dove esistevano un direttore generale, un responsabile tecnico e tre sezioni, che si occupavano di prove di laboratorio e di prove esterne, era stata eliminata la figura del responsabile tecnico ed era stata attribuita a due sezioni, con ridistribuzione e accorpamento degli incarichi, l'attività relativa alle prove di laboratorio ed esterne. Nello stesso tempo, era stata creata una nuova linea di attività affidata alla terza sezione, riguardante i sistemi di qualità di imprese e prodotti, nonché la qualità interna. Nel nuovo assetto l'attività precedentemente svolta dal AB era stata assegnata ad un altro dipendente (geom. IB) che aveva conservato anche i propri precedenti compiti di addetto al laboratorio fisico ed infissi. Il Tribunale osservava quindi che la riorganizzazione della società, finalizzata ad un rilancio produttivo, aveva imposto una revisione della complessiva struttura aziendale;
la posizione del ricorrente era stata valutata come esuberante, ma doveva essere considerata anche la creazione di una nuova linea di attività con la terza sezione, rispetto alla quale la società non aveva dimostrato l'inutilizzabilità delle prestazioni del geom. AB. Non era stata poi dimostrata l'impossibilita di trasferire il lavoratore in altre sedi periferiche della società, pur risultando che stesse erano state coinvolte dalla ristrutturazione, con licenziamenti di addetti.
Ad avviso del Tribunale la società convenuta in primo grado non aveva fornito alcun concreto elemento in ordine all'impossibilità di ricollocazione del dipendente in altri settori o altre sedi, mediante utilizzazione della professionalità acquisita, come di ogni riqualificazione dello stesso ai fini del suo impiego nella riconversione di settori produttivi.
Avverso questa sentenza la società Istedil - Istituto Sperimentale per l'Edilizia propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale IN AB resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.41 Cost., 3 legge 15 luglio 1966 n.604, 18 legge n.300/1970, 2113 cod.civ., nonché illogica ed omessa motivazione, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ. La ricorrente osserva che l'onere probatorio a suo carico imponeva la dimostrazione della impossibilità di utilizzare le prestazioni del dipendente mediante fatti positivi, come le circostanza che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero al tempo del recesso stabilmente occupati o che dopo il licenziamento per un congruo periodo non risultasse effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica;
tale prova poteva essere raggiunta anche mediante risultanze di natura presuntiva e indiziaria.
Nella specie, il AB non aveva mai dedotto la possibilità di inserirsi nella terza sezione, per la quale del resto non era stata fatta alcuna nuova assunzione, essendo stati destinati a tale settore altri dipendenti già occupati dalla società; ciò risultava dal prospetto prodotto in atti dalla società e confermato dai testi ZA e IB.
Il Tribunale ha prospettato l'idoneità tecnica del AB per altre mansioni nella nuova sezione sulla base del solo dato di una valutazione di idoneità per i compiti precedentemente svolti, di per sè insufficiente a far presumere un'utile collocabilità nella nuova posizione di lavoro;
l'affermazione secondo cui la società non aveva dimostrato la possibilità di tale inserimento nella terza sezione si poneva in contraddizione logica con il riconoscimento della necessità della revisione della complessiva struttura aziendale, rispetto alla quale le scelte imprenditoriali avevano valutato come esuberante la posizione all'epoca occupata dal lavoratore. Il giudice dell'appello aveva aprioristicamente svalutato l'importanza della riduzione di personale effettuata presso la sede ove era addetto il AB (cinque unità su 24 addetti, e tre su due unità periferiche); non aveva considerato che nessuna assunzione era stata compiuta nel ruolo e nelle mansioni del dipendente, e neppure che il posto di questi era stato soppresso.
Il motivo merita accoglimento per le seguenti considerazioni. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento l'onere, a carico del datore di lavoro, della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza deve comunque essere contenuto nell'ambito delle circostanze di fatto e di luogo reali, verificando sul piano concreto la non compatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo dell'azienda e tenendo conto di dati oggettivamente rilevabili che possono essere sintomatici di tale incompatibilità, quali la mancata indicazione di alternative occupazionali da parte del dipendente licenziato o la mancata assunzione di altri dipendenti (Cass. 9 luglio 1997 n. 6253, 16 giugno 2000 n. 8207). Nel caso di specie, il Tribunale, pur riconoscendo l'effettività delle ragioni che avevano determinato la scelta imprenditoriale di ristrutturazione dell'azienda con una riduzione del personale occupato, ha ritenuto che tale prova non era stata raggiunta perché nella sede dove era assegnato il geom. AB era stata creata una nuova linea di attività affidata alla terza Sezione. Non era stata dimostrata l'impossibilità di adibire A lavoratore a questa attività, perché, come si legge nella sentenza, "nulla è stato allegato circa la mancanza di idonea professionalità del ricorrente per consentire tale assegnazione. Nè e stato dimostrato per come siano stati assegnati i posti relativi a detta sezione". La Corte osserva che il Tribunale non ha tenuto conto delle difese svolte dalla società appellata, secondo cui tale attività era stata organizzata destinando ad essa altri dipendenti già occupati presso la stessa unità produttiva, e quindi senza l'assunzione di altri addetti, con la creazione di nuovi posti di lavoro. Secondo l'attuale ricorrente, la circostanza è provata dalle deposizioni di testi ZA e IB, che hanno confermato le indicazioni contenute in un prospetto prodotto in atti, da cui risulta la distribuzione degli incarichi nella nuova struttura aziendale. Tale assunto è contestato dalla controparte, ma l'indagine compiuta dal giudice dell'appello risulta comunque carente, perché la rilevanza probatoria di tali elementi non è stata affatto esaminata nella motivazione della sentenza.
La decisione sul punto risulta quindi affidata unicamente alla considerazione secondo cui la società datrice di lavoro avrebbe omesso di dimostrare i criteri in base ai quali erano stati assegnati gli incarichi nella nuova sezione (e correlativamente l'inidoneità per tali compiti del geom. AB). Contrariamente a quanto sembra ritenere il Tribunale, peraltro, la prova della ulteriore l'Inutilizzabilità delle prestazioni del lavoratore licenziato non richiede affatto che nel caso di riduzione dell'organico il datore di lavoro dia conto anche dei criteri seguiti per la selezione dei soggetti da utilizzare per una redistribuzione dei compiti nell'ambito del personale già esistente, giustificando in base ad una valutazione comparativa la propria scelta imprenditoriale, scelta che resta insindacabile nei suoi profili di congruità e non esclude l'effettività della soppressione del posto di lavoro anche in questa ipotesi di riassetto organizzativo (cfr. Cass. 14 giugno 2000 n. 8135, 29 marzo 2001 n. 4670, 23 ottobre 2001 n. 1302 1). Il giudice dell'appello ha poi osservato che la società Istedil non ha offerto alcun concreto elemento in ordine all'impossibilità di ricollocazione del AB in altre sedi dell'azienda. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del resistente (che deduce per questo aspetto l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnazione di una autonoma ratio decidendi) anche questa affermazione è stata censurata dall'attuale ricorrente, con il rilievo che anche presso queste unità produttive periferiche erano stati disposti dei licenziamenti senza nuove assunzioni. Secondo la sentenza impugnata, la circostanza non vale a dimostrare l'inutilizzabilità del dipendente, non essendo stati forniti elementi in ordine alla analogia delle mansioni di questi con quelle dei lavoratori licenziati nelle altre sedi;
ne' rileva il fatto che il geom. AB non abbia saputo indicare alcuna delle altre posizioni di lavoro alle quali avrebbe potuto essere destinate. La motivazione sul punto non sfugge alle critiche mosse, posto che l'effettiva riduzione dell'organico nelle unità produttive in questione, conseguente alla ristrutturazione, appare di per sè rilevante per dimostrare che i residui posti di lavoro erano stabilmente occupati da altri dipendenti;
d'altro canto, il lavoratore aveva l'onere di allegare, tra gli elementi posti a fondamento dell'azione e tra i presupposti della sua domanda, la possibilità di essere adibito ad altre mansioni, allo scopo di sollecitare, con l'indicazione di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione, il relativo onere probatorio datoriale (cfr. Cass. 16 giugno 2000 n. 8207, 3 ottobre 2000 n. 13134). La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, e la causa rinviata ad altro giudice che dovrà procedere a nuova indagine attenendosi ai principi sopra indicati.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello dell'Aquila. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2002