Sentenza 15 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7552 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 50 7552/03LA CORTE SU E TRIBUTARIA SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto SACCUCCI Presidente TributariaDott. Bruno Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere R.G.N. 13755/00 RAGONESI Rel. Consigliere Cron. 16693 Dott. Vittorio Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud.09/12/02 SENTENZA sul ricorso proposto da: PERTICI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso 10 studio dell'avvocato MARIO MENDICINI, che la difende unitamente all'avvocato ROBERTO NANNELLI, giusta delega A MARGINE;
- ricorrente
contro
MIN FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 282/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 19/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica . udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
4530 -1- udito, per il ricorrente, l'Avvocato MENDICINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La TI PA chiedeva il rimborso delle tasse per le concessioni governative per l'anno 1988 relative all'iscrizione di alcune società nel registro delle imprese. Non avendo ricevuto il pagamento dovuto chiedeva ed otteneva dal presidente del Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministrazione finanziaria per il pagamento in suo favore della somma complessiva di lire 70.500.000. Avverso tale decreto proponeva opposizione il Ministero delle finanze con citazione dell'8.5.97 eccependo: a) l'incompetenza territoriale del tribunale adito in favore del tribunale di Roma;
b)la tardività della domanda ai sensi dell'art. 13 DPR 641/72;c)la legittimità almeno parziale della tassa e la sua compatibilità con la normativa comunitaria. Il Tribunale di Firenze, revocava il decreto opposto ma condannava l'amministrazione a restituire la stessa somma. Quest'ultima proponeva appello deducendo esclusivamente che l'appellata era incorsa nel termine triennale di decadenza di cui all'art. 13 del DPR 641/72. Resisteva la società TI . La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado riduceva a lire 38 milioni la somma complessiva che l'amministrazione era condannata a restituire ritenendo intervenuta decadenza per i restanti importi. Ricorre per cassazione la TI PA sulla base di un unico motivo. L'amministrazione finanziaria non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione dell'art. 13 del DPR 641/72 per avere la sentenza impugnata ritenuto intervenuta la decadenza in relazione ad alcune istanze di rimborso in quanto le stesse, ancorchè spedite per posta quando il termine triennale non era ancora scaduto erano giunte presso l'amministrazione finanziaria dopo la scadenza del termine predetto. Il motivo è fondato. In ordine alla tempestività della istanza di rimborso la giurisprudenza costantemente prevalente di questa Corte ha rilevato quanto segue. 66Sulla presenza nell'ordinamento di un principio tendenziale che ai fini dell'osservanza del termine la spedizione alla equipara all'ufficio tributario si e' pronunziata la Corte presentazione Costituzionale nella sentenza 26 aprile 1985, n.121, nella quale si e' riconosciuto valore omogeneizzante alla disposizione di cui all'art.2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, considerando tale norma come espressione di un principio generale. Tale principio può, naturalmente, essere derogato espressamente, come quando il legislatore fissa una precisa data di presentazione ( ad esempio, il 30 giugno 1983 per la presentazione della dichiarazione straordinaria INVIM: art.26, comma febbraio 1983, n.55 ), ovvero esiga che l'atto siaquarto, del d.l. 28 M presentato all'ufficio ( ad esempio, l'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n.70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n.154, stabilisce che la domanda di valutazione automatica ai fini dell'imposta di registro non D'altra parte, di nessun aiutopuò essere inviata per posta). ermeneutico e' la distinzione tra atti recettizi e non recettizi. Pur essendo la domanda di rimborso di cui all'art. 13 del d.P.R. n.641 del 1972 atto certamente recettizio, tale natura non esclude che lo stesso possa produrre l'effetto di evitare la decadenza in un momento anteriore a quello in cui l'amministrazione destinataria ne ha avuto legale conoscenza. Tale anticipazione, infatti, non e' espressione di logica giuridico normativa, ma soltanto di un principio di giustizia in senso - lato. Essa, infatti, mira ad evitare che le lungaggini del servizio postale comportino un danno per l'utente incolpevole. Poiche' l'art. 13 citato non prevede espressamente che l'istanza di rimborso debba pervenire all'ufficio entro il termine stabilito e, d'altra parte, non si dubita della possibilita' di spedizione per posta, deve considerarsi tempestiva l'istanza presentata per la spedizione agli uffici postali entro il medesimo termine." (Cass 1691/00 conf. Cass 11973/99;Cass 11362/01;Cass 11463/01). La sentenza impugnata non si è attenuta al principio dianzi esposto ritenendo,al contrario, che le istanze di rimborso, in quanto atti recettizi, abbiano effetto anche ai fini interruttivi della decadenza, solo dal " momento della consegna al destinatario. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della MATERIA E S I Corte d'appello di Firenze che, oltre ad attenersi al principio di diritto N T affermato,provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di REGISTRAZIONE cassazione. ALL 6 N. 5.. 26/4/1986 TRIBUTARIA
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze Roma 9.12.02 Il Cons.est. чино /асчист Il Presidente и AL CANCELLIERE dott Luigi Ritano Depositath IN CAMELLERIA 15 MAG. 2003 IL CANCELLIERE do Luigi Riitano