Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 C.d.S.. (La Corte, con riferimento a patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità della Costa d'Avorio, ha ritenuto che essa, pur non assumendo validità come documento di identificazione personale, possa costituire documento che, nei limiti delle richiamate disposizioni, può avere validità come permesso per la conduzione di veicoli, e come tale essere ricompresa nell'ambito di applicazione del reato previsto dagli artt. 477-482 cod. pen.).
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Con la sentenza n. 12064/22, le Sezioni Unite hanno affermato che la falsificazione della patente di guida straniera (fuori UE) integra il reato di falso anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale. Introduzione L'art. 116 del codice della strada e le sanzioni per la guida senza patente Le norme che disciplinano la guida in Italia con patente straniera L'articolo 135 del codice della strada e le sanzioni per chi guida con patente straniera La patente di guida è un documento di identità: la normativa Il primo orientamento: la falsificazione della patente estera integra il reato di falso solo in presenza …
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Con la sentenza che qui brevemente si annota, la Corte di legittimità si pronuncia sulla ascrivibilità della patente di guida risultata falsa all'ambito di operatività degli artt. 477 e 482 c.p., che puniscono il falso in autorizzazioni o certificati amministrativi commesso dal privato. Nella vicenda giudiziaria, l'imputato, di origine marocchina, era stato condannato in entrambi i gradi di merito per avere formato o fatto formare una falsa patente di guida apparentemente rilasciata dalla competente autorità del Marocco, sulla quale era stata applicata la sua effige. Nel suo ricorso per cassazione, il difensore ha chiesto l'annullamento della decisione per innocuità del falso, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2007, n. 12693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12693 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 08/03/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 603
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 015979/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) AG EY N. IL 08/05/1972;
avverso SENTENZA del 08/11/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'8 novembre 2005, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale GH AN è stata assolta per insussistenza del fatto dal reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per avere contraffatto ed alterato la patente di guida internazionale n. 0475/69 rilasciata dallo Stato della Costa d'Avorio, falsa in ogni sua componente, facendone poi uso (acc. in Napoli il 23.1.2001).
Ha osservato la corte di merito che, pur essendo certo che il documento in questione non era autentico e nonostante gli agenti avessero dovuto svolgere accertamenti per accertarne l'autenticità, "in quanto la sua genuinità non era di facile percezione", nondimeno la falsificazione non integrava il reato contestato perché il documento stesso "non ha alcuna validità nel territorio italiano, nè sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, nè tanto meno sotto il profilo della identificazione della persona". Contro la predetta sentenza il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce il ricorrente che, se è vero che il documento in questione non ha validità ai fini dell'identificazione, tuttavia esso potrebbe essere idoneo - ai sensi dell'art. 135 C.d.S. - a consentire la guida di veicoli in Italia e la sentenza impugnata esclude tale idoneità esclusivamente sulla base delle dichiarazioni di un verbalizzante, rese senza precisa cognizione ("... che io sappia ...").
Il ricorso è fondato.
Infatti, l'art. 135 C.d.S., che disciplina la "Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri", prevede - tra l'altro - che "1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali".
A condizioni di reciprocità, poi, ai sensi dell'art. 136 C.d.S. la patente di guida rilasciata da Paesi non comunitari può essere convertita in patente italiana.
Pertanto, prima di affermare la non punibilità della falsificazione - di cui aveva escluso la grossolanità - perché caduta su documento privo di qualsiasi validità giuridica la corte di merito avrebbe dovuto accertarne e giustificarne l'invalidità alla luce della richiamata normativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2007