Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
034 764 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogge:to LA CORTE locazione immobili TERZA CIVILE urbani Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.1784/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Cron. 7213 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 1158 Dott. Bruno DURANTE Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 06/11/00 ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Provincia di Venezia, già Istituto Autonomo Case Popo- dal Sig.* SOLE 24 ORE per diritti L.3000 lari di Venezia, in persona del legale rappresentante KAL, 2001 pro tempore EG IE, elettivamente domici- IL CANCELLIERE liato in Roma, via Oslava n. 7, presso l'avv. Loretta Innamorati, che lo difende giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
DA IO MO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimato UFFICIO COPIE avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 115/97 Rilasciata copia legale al Sig. ena3 per diritti 4/63000+3 del 22 ottobre 1996 - - 21 gennaio 1987 (R.G. 1180/1996). 1471 il1 231413 2001 IL CANCELLIERE 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. L. Inammorati;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- LIRE 1000 nerale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso CANCELLERIA chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AQ786508 Con atto 26 gennaio 1990 DA IO MO conveniva in giudizio, innanzi al pretore di Venezia Dolo l' Isti- AQ786509 tuto Autonomo Case Popolari della provincia di Venezia, chiedendo che fosse confermato il provvedimento con il AQ786510 quale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., era stato imposto all'Istituto convenuto di provvedere alla sostituzione AY521750 dell'impianto pro-di riscaldamento nell'alloggio di prietà dello stesso Istituto e condotto in locazione AQ786504 dall'attore. Costituitosi in giudizio l'Istituto convenuto resi- J008046 steva alla avversa domanda, deducendone la infondatezza e chiedendo, da un lato, la revoca del provvedimento di AQ786514 urgenza, dall'altro, la riunione del presente giudizio alla controversia promossa da esso concludente
contro
AQ786515 il DA IO per ottenere la restituzione delle somme pa- gate per dare esecuzione del provvedimento pretorile. 2 Svoltasi l'istruttoria del caso il pretore adito, riuniti i giudizi, con sentenza 25 gennaio 1995 revo- cava la propria precedente ordinanza 27 novembre 1989 e condannava il DA IO al pagamento della somma di lire 2.144.350. Gravata tale pronunzia dal soccombente DA IO, il tribunale di Venezia con sentenza 22 ottobre 1996- 21 gennaio 1997 in accoglimento della proposta impugnazio- ne e in riforma della sentenza del primo giudice con- fermava il provvedimento di urgenza 27 novembre 1989, rigettata ogni contraria domanda proposta dall'IACP di Venezia. Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 9 dicembre 1997, ha proposto ricorso, affidato a due mo- tivi, con atto notificato il 17 gennaio 1998, 1' Azien- da Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Venezia, già Istituto Autonomo Case Popolari di Venezia. Non ha svolto attività difensiva, in questa sede 1'intimato DA IO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. tribunale di Venezia, in riforma della pronunzia dei primi giudici, ha posto a carico dell'Azienda Ter- ritoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia (già IACP di Venezia), le spese per il rin- novo della caldaia esistente nell'alloggio di proprietà 3 della stessa Azienda condotto in locazione da DA IO MO, in applicazione del «punto 9» del contratto di locazione inter partes. Tale punto>> hanno osservato quei giudici espressamente prevede che «il conduttore dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento per le locazioni in vigore presso l'Istituto», cioè il re- golamento in vigore all'epoca della stipulazione del contratto, con la conseguenza che è del tutto irrile- - di- vante la successiva disciplina regolamentare, che versamente dal regolamento in vigore alla ricordata -epoca di conclusione del contratto inter partes pone le spese in questione non più a carico del locatore, ma del conduttore. -Appare ha osservato al riguardo il tribunale alla stregua della volontà espressa dalle parti e della funzione attribuita al richiamo regolamentare, assolu- tamente non ipotizzabile che si sia voluto porre in es- sere un richiamo formale». «La deroga alla disciplina codicistica in materia di accollo delle spese per manutenzione straordinaria prosegue la pronunzia censurata dovrebbe essere chia- ramente ed esplicitamente prevista e voluta da entrambe le parti, soprattutto in una situazione come quella in esame, caratterizzata dalla funzione che l'Istituto 4 chiamato а svolgere a favore di fasce sociali meno provvedute».
2. L'azienda ricorrente censura, con il primo moti- la riassunta pronunzia denunziando «violazione e VO, falsa applicazione degli artt. 1587 e 1588 C. C. >> e omessa motivazione in ordine al mancato rispetto dell'obbligo di manutenzione ordinaria rilevato dal c.t.u. e prospettato dall'appellato».
3. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimen- to. Sia in primo grado che in appello - ex art. 346 Veneziadil'Istituto Autonomo Case Popolari c.p.c. - aveva, tra l'altro, dedotto, a fondamento del rifiuto opposto alla domanda del DA IO (perché fossero poste a carico dell'istituto locatore le spese necessarie per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento nell' alloggio condotto dal DA IO), che l'impianto stesso si era deteriorato, con conseguente necessità di sostitu- zione della caldaia, per fatto imputabile al solo con- duttore. Quest'ultimo, infatti, aveva omesso di provvedere come accertato, altresì, da una consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado alla manutenzione ordinaria dell'impianto, ma- nutenzione senza ombra di dubbio facente carico allo 5 stesso sia ex contractu sia ex lege (artt. 1587 e 1588). La questione specifica, per contro, non risulta af- frontata neppure per implicito dalla sentenza gravata, atteso che la stessa ha circoscritto la propria indagi- ne ad altri, diversi aspetti della controversia. Pacifico quanto sopra è evidente che il tribunale di Venezia è incorso nel denunziato vizio di omessa mo- tivazione circa un punto decisivo della controversia. Non può infatti, al riguardo, dubitarsi che la que- stione sopra descritta, prospettata dalla difesa dell'IACP nella comparsa di risposta in grado di appel- lo ai sensi dell'art. 346 c.p.C. e totalmente ignorata dai giudici di secondo grado, fosse rilevante al fine del decidere, atteso che avrebbe potuto, ove accertato che la carenza di manutenzione ordinaria aveva determi- nato (o concorso a determinare) la necessità della SO- stituzione della caldaia oggetto di causa, condurre in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1587 e 1588 c.c. a una soluzione della lite in termini opposti rispetto a quelli fatti propri dai giu- dici a quibus.
4. All'accoglimento del primo motivo segue, da un lato, la cassazione della sentenza impugnata, dall' al- tro, l'assorbimento del secondo motivo, con il quale la 6 ricorrente, denunziando «insufficiente e contradditto- ria motivazione in ordine alla intervenuta installazio- ne dell'impianto autonomo di riscaldamento in luogo di quello centralizzato», lamenta che i giudici del merito nel ritenere applicabile esclusivamente il vecchio «re- golamento» non hanno tenuto presenti le modifiche, alla situazione di fatto, introdotte medio tempore, nell' immobile e in particolare la sostituzione dell' origi- nario impianto centralizzato di riscaldamento attraver- so la installazione di piccole caldaie da appartamento. La causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Venezia, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità. Deve ribadirsi, infatti, ulteriormente che a segui- to dell'entrata in vigore del d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte di appello, salve le eccezioni di cui agli artt. 134-bis e 135 lett. a) dello stesso decreto per cui la cassazione come nella specie della sentenza emessa dal tribunale di grado di appello comporta rinvio della causa alla corte di appello.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assor- bito il secondo. 7 Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, an- che per le spese di questo giudizio di legittimità alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 6 novembre 2000. il Consigliere relatore est. lifer denfoo d il Presidente, factors Francin Giovanni Giambattista Ами R CANCELLIERE C1 40000 Depositata in Cancelleria 290000 - 9. MAR. 2001 Ogai, li IL CANCELLIERE Giovani Giambattista The UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 MAG. 2001. . 25242 versate £330.00 .4 Registrato in 208 Sorio Dirigente Area Servian PO) al n. (D.ssa Maria Grazia DIF diziari (fire Il Responsabile Servizio Att P. N) (Dr. M. RACCIO 1 0 1 8