Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
Il reato di evasione non é configurabile nella ipotesi di un internato per esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, che, dopo aver goduto di una licenza, non abbia fatto rientro nella casa circondariale, non essendo assimilabile la figura dell'internato a quella del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2014, n. 48648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48648 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 05/11/2014
Dott. ROTUNDO ZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1731
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 37738/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA ZO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 25-10-12 del Tribunale di Palermo, sezione 4^ penale. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. ZO Rotundo. Lette le richieste del Pubblico Ministero, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1.-. VA ZO ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 25/10/2012, il Tribunale di Palermo, sezione 4^ penale, ha applicato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., a lui ascritto perché, essendo legalmente detenuto presso la Casa Circondariale di Favignana in forza di misura di sicurezza detentiva del Tribunale di Palermo, sezione 5 penale, emessa in data 25-5-09, era evaso, non facendo rientro presso la suddetta casa circondariale dopo avere goduto della licenza per giorni sette dalle ore 7,30 del 9-8-12 al 16-8-12. Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 385 c.p., per non essere configurabile il reato previsto da questa disposizione nella ipotesi (come quella in esame) di internato in esecuzione di misura di sicurezza della casa di lavoro, che, dopo avere goduto di una licenza, non abbia fatto rientro presso l'istituto di pena.
2.-. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che non è configurabile il reato di cui all'art. 385 c.p. nella ipotesi (del tutto analoga a quella di specie) di un internato per esecuzione di una misura di sicurezza, ammesso al regime di semilibertà, che non rispetti l'orario di rientro nella casa circondariale, non essendo assimilabile la figura dell'internato a quella del condannato ed essendo l'indicazione contenuta nell'art. 385 c.p. tassativa e non suscettibile di applicazione analogica, che, risolvendosi in malam partem, non è consentita in materia di responsabilità penale (sez. 6, sent. 28/09/1983, Tosolini, rv. 161162; sent. 02/05/1984, Matta, rv. 165987; Sez. 6, Sentenza n. 12795 del 13/03/2006, Rv. 233737, Luongo).
3.-. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio perché fatto ascritto al VA non sussiste.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 5 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014