CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15041 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IN NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Antonietta Picardi ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 27 giugno 2025 il Tribunale di Velletri ha affermato la penale responsabilità di IN NO in riferimento alla contestazione a lui ascritta, con condanna alla pena di euro 200 di ammenda. In particolare, nel capo di imputazione si è contestato al IN – titolare della licenza per attività di vigilanza privata – di non aver rispettato alcune delle prescrizioni imposte dalla autorità di pubblica sicurezza nello svolgimento di detta attività (fatto accertato il 17 febbraio del 2022). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Penale Sent. Sez. 1 Num. 15041 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI RA Data Udienza: 06/02/2026 IN NO. Al primo motivo, da ritenersi assorbente per quanto si dirà in parte motiva, si deduce erronea applicazione di legge. Secondo la difesa la condotta ascritta al IN – soggetto titolare di licenza - integra un mero illecito amministrativo, posto che non si tratta di esercizio abusivo della attività di vigilanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La decisione impugnata non ha tenuto conto degli insegnamenti di questa Corte, secondo cui integra la violazione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 17 bis, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non il reato di cui agli artt. 17 e 134 dello stesso T.U.L.P.S., la condotta di chi, in possesso di licenza del Prefetto, svolge attività di vigilanza in violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di P.S. (Sez. 3, n. 33045 del 13/04/2016, Sberna, Rv. 268124 - 01). A tale indirizzo interpretativo il Collegio intende dare continuità e da ciò deriva l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Antonietta Picardi ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 27 giugno 2025 il Tribunale di Velletri ha affermato la penale responsabilità di IN NO in riferimento alla contestazione a lui ascritta, con condanna alla pena di euro 200 di ammenda. In particolare, nel capo di imputazione si è contestato al IN – titolare della licenza per attività di vigilanza privata – di non aver rispettato alcune delle prescrizioni imposte dalla autorità di pubblica sicurezza nello svolgimento di detta attività (fatto accertato il 17 febbraio del 2022). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Penale Sent. Sez. 1 Num. 15041 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI RA Data Udienza: 06/02/2026 IN NO. Al primo motivo, da ritenersi assorbente per quanto si dirà in parte motiva, si deduce erronea applicazione di legge. Secondo la difesa la condotta ascritta al IN – soggetto titolare di licenza - integra un mero illecito amministrativo, posto che non si tratta di esercizio abusivo della attività di vigilanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La decisione impugnata non ha tenuto conto degli insegnamenti di questa Corte, secondo cui integra la violazione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 17 bis, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non il reato di cui agli artt. 17 e 134 dello stesso T.U.L.P.S., la condotta di chi, in possesso di licenza del Prefetto, svolge attività di vigilanza in violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di P.S. (Sez. 3, n. 33045 del 13/04/2016, Sberna, Rv. 268124 - 01). A tale indirizzo interpretativo il Collegio intende dare continuità e da ciò deriva l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente