Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2002, n. 6839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6839 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
A I ee 74777ее R 0 6 8 3 9 /0 2 A T L Y L U G A B L . I E REPUBBLICA ITALIANA B D R A I T T S A I N 1 IN NOM DEL POLO TAL E 3 R S 1 E I . T A LA CORT CASSAZIONE N A Oggetto Tributin M SEZIONE TRIBUTARIA Agardurimi гой Тетражобий Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4244/01 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 13412 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Ud. 30/01/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 74777 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF ENTRATE PERUGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in 12, presso 1'AVVOCATURA ROMA VIA DEI PORTOGHESI lo rappresenta e difende ope GENERALE DELLO STATO, che 2002 legis;
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- ricorrente -
contro
NI RZ;
intimato avversO la sentenza n. 402/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 16.12.1999, la Commis- tributaria regionale di Perugia ha rigettato sione l'appello del locale Ufficio imposte dirette motivando che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette, disposta a favore dei contribuenti delle Zone terremotate, non concorrono alla formazione dell'impo- nibile per PE e OR, e correttamente erano state dedotte da CA MA nella dichiarazione dei red- diti. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente 2 infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.l. 30.12.1985 n. 791; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. 46; 2 d.p.r. 597/73; d.l. 29.5.1989 n. 202, conv. in 1. 293/89, sostiene il ca- rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini PE e OR, va consi- 3 derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte riore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.1.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Stafano Benini Michele Cantillo Jufhing DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANC 1.3 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi ir. 20 Battista E N IO 26/4/1988 Z A R IST A G . W E .P.R R B A D LL. IA D EL TE A D A . SI B SEN SEN A T B E 1 I I A 13 R A I T R . E N T A M 4