Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU3494 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE EMG Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 7390/99 Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Consigliere Cron. 8350 Dott. Michele VARRONE Rep. 816 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Ud.03/12/01 Dott. Italo PURCARO - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: ON RM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO TIBERIO 64, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ALBERTO TADDEI, che lo difende anche disgiuntamente UFFICIO COPIE Richiesta 2 HORE all'avvocato DOMENICO ANFOSSI, giusta delega in atti;
dal Sig. per diritti €1.55 ricorrente MAR. 2002
contro
IL CA NA OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ,55 L.3000 PALESTRO 56, presso 10 studio dell'avvocato MARIO ROSSO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ARCANGELO DE VICARIIS, giusta delega in atti;
DG710492. 2001
- controricorrente -
2081 avverso la sentenza n. 723/98 della Corte d'Appello di 1 TORINO, Sezione III Civile, emessa il 15/5/98 e depositata il 17/06/98 (R.G. 299/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Mario ROSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 28.3.1985 tra EL DO e EN Paolo ebbe luogo un incontro di Karate, nel corso del quale lo EN colpì al volto il EL, causandogli la frattura di uno zigomo con postumi permanenti. Il Mon- teleone, convenne dinanzi al Tribunale di Cuneo lo EN per esserne risarcito. Lo EN contestò il fondamento della domanda, che venne rigettata dal Tri- bunale con sentenza del 28/10/1994. Su appello del Mon- teleone la Corte di Torino, con sentenza del 17/6/1998, ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che nei confronti dello EN non era dato ravvisare estremi di colpa, onde l'infortunio subito dal Monte- leone era riconducibile al rischio insito nello sport da lui praticato. Ricorre il EL contre motivi. Lo EN resiste con controricorso e propone ricorso 2 incidentale affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente principale denunzia violazione degli artt. 2050 e 2697 Cod. Civ. Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che l'onere di provare la colpa dello EN incombesse all'infortunato EL, quantunque, avendo lo Sche- na provocato le lesioni al EL nell'esercizio di una attività pericolosa, la sua colpa avrebbe dovuto presumersi, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., salva la prova (che lo stesso EN avrebbe dovuto fornire e non aveva fornito) dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. La censura è inammissibile perchè la responsabilità dello EN a termini dell'art. 2050 cod. civ. viene prospettata dal ricor- rente principale per la prima volta nella presente sede e comporta una indagine di fatto non consentita nel giudizio di legittimità. Col secondo motivo il EL denunzia contrad- dittorietà di motivazione ― lamenta che la Corte terri- toriale, pur avendo "ipotizzato" che le regole del Ka- rate prevedano che i contendenti non "portino i colpi a destinazione", abbia poi escluso la responsabilità del- lo EN, quantunque egli avesse colpito il suo avver- sario, provocandogli le lesioni. La doglianza è incon- 3 ferente. La Corte di merito - come lo stesso ricorrente principale riconosce ha considerato l'esistenza del - divieto di colpire l'avversario alla stregua di una me- ra ipotezsi, non confermata da alcuna prova (che EL incombeva di fornire) ed anzi contraddetta dalla circostanza che nessuna scrorrettezza da parte dello EN era stata rilevata dagli arbitri. Di con- seguenza, non potendosi ritenere che lo EN abbia violato il supposto divieto, non merita censura la pro- nunzia con cui nella sua condotta di gara la Corte ter- ritoriale non ha ravvisato estremi di colpa. Col terzo motivo il ricorrente denunzia un ulterio- re profilo di contraddittorietà della notivazione. La- menta che la Corte torinese, pur avendo richiesto senza esito al C.O.N.I. informazioni circa il contenuto dei regolamenti concernenti il Karate, abbia poi ritenuto inopportuno insistere nella richiesta. La doglianza non ha fondamento, attesa la naturale revocabilità, anche implicita (Cass., 22/12/2000, n. 16113), delle ordinan- ze istruttorie e considerato il carattere assolutamente discrezionale del potere del giudice di richiedere in- formazioni alla pubblica amministrazione (Cass. 358, Cass., 14/3/1962, n. 534; Cass., 17/1/1983, n. 28/5 /1981, n. 6018), con conseguente insindacabilità dell'esercizio di quel potere nel giudizio di cassazio- 4 ne. Col suo ricorso incidentale (impropriamente defini- to controricorso) lo EN lamenta che le spese pro- cessuali siano state immotivatamnte compensate per un qurto. La doglianza è infondata. La compensazione tota- le o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, il quale può di essa avvalersi nel concorso di giusti motivi, la cui valutazione, rimessa al suo pru- dente apprezzamento, è sotratta all'obbligo di una spe- cifica motivazione (Cass., 6/12/1986, n. 7248). Entrambi i ricorsi vanno, dunque, rigettati. Stima- si di compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principa- le e quello incidentale (qualificato controricorso) e HOST 100 compensa le spese del giudizio di cassazione. 20,66 Roma, 3.12.2001 LECT 149.771 Il Consigliere est. Il Presidente свиби Шиде Depositata in Cancelleria t. 7.07 16477 E Joggi, II IL CA C1 IL CA C1 Gina Casoli Gina Casoli L R O C CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17.1. 2012...... serie 4 al n. 2760 versate € 161, 77 apposta in calce alla copia autentica 5 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)f