Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5452
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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Il Protocollo di intesa del 23 luglio 1993, che ha introdotto un'"indennità di vacanza contrattuale" per adeguare le retribuzioni dei lavoratori subordinati al mutato costo della vita nelle more e nella carenza dei rinnovi contrattuali, non può trovare applicazione nei confronti dei dipendenti postali, atteso che, per il periodo anteriore alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Ente pubblico economico, all'applicabilità del detto Protocollo ostano, in linea di principio, la natura non normativa di tale atto e, in linea di fatto, la previsione di una specifica indennità di vacanza contrattuale sino alla data del 1 gennaio 1994 (data di decorrenza degli accordi di comparto "ex" legge n. 93 del 1983), determinata forfettariamente, per il 1993, ex art. 7 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, in lire 20.000 mensili per tredici mensilità, e che, per il periodo successivo, le stesse disposizioni legislative attuative della suddetta trasformazione (D.L. n. 487 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994) prevedono (art. 6, sesto comma) che ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sicché, pur dopo l'anzidetta trasformazione, ai rapporti di lavoro fra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro, la precedente normativa pubblicistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5452
    Data del deposito : 11 aprile 2001

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