Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 37320
CASS
Sentenza 3 luglio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati edilizi, la contravvenzione consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di immediata sospensione adottato dal Sindaco ex art. 4, comma terzo, L. 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi adottato dal dirigente o responsabile dell'ufficio comunale competente ex art. 27, comma terzo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è configurabile anche nel caso in cui l'attività edilizia oggetto dell'ordinanza di sospensione non necessiti del previo rilascio del permesso di costruire, in quanto la norma sanzionatoria mira a punire il comportamento di chiunque contrasti l'intervento cautelare della P.A.. (Fattispecie nella quale l'ordine di sospensione riguardava interventi edilizi successivamente qualificati come di manutenzione straordinaria, non soggetti a concessione edilizia).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 37320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37320
    Data del deposito : 3 luglio 2007

    Testo completo