CASS
Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/10/2023, n. 29146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29146 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35254/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-ricorrente- contro SYNT3 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato FRUSCIONE ES ([...]) che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4454/2019 depositata il 18/07/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 9 maggio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29146 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 19/10/2023 2 di 6 FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle dogane ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma che ha accolto il ricorso della Synt 3 srl contro l’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) con cui era stata respinta la proposta classificazione del prodotto “river” con il codice di nomenclatura combinata NC 5603149090 (“stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate”) e si era classificato il prodotto alla voce NC 3921131090 (“foglio di plastica alveolare di colore nero munito di supporto”). 2. A fondamento dell’appello l’Agenzia ha insistito nell’eccezione di difetto di giurisdizione e di difetto di interesse ad impugnare l’ITV, in quanto atto amministrativo privo di natura impositiva, deducendo altresì la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e per erroneità della decisione. 3. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello, ritenendolo generico quanto all’indicazione dei motivi di gravame e comunque infondato nel merito. 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane affidato a quattro motivi. 5. Resiste con controricorso la Synt 3 srl. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 1 c.p.c., nullità della sentenza per difetto di giurisdizione del giudice tributario in quanto l’Informativa Tariffaria Vincolante (ITV) non è di per sé un atto impositivo e non è suscettibile di autonoma impugnazione. 2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 100 c.p.c. per carenza di interesse a ricorrere non sussistendo l’interesse a impugnare una ITV non seguita da alcun atto applicativo. 3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR aveva ritenuto generico il gravame erariale. 3 di 6 4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2697 comma 2 c.c., 2700 c.c., 115 c.p.c., regolamento CEE n 2658/1987 all. 1, lamentando il mancato esame della documentazione doganale prodotta ai fini della classificazione. 5. E’ pregiudiziale il terzo motivo, che è ammissibile e fondato, mentre gli altri restano assorbiti. 6. Si consideri che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006). Pertanto, per esempio, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Cass. n. 24048 del 2021). Peraltro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (Cass. n. 11325 del 2023). 4 di 6 7. Tanto premesso, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente, perché la ricorrente assolve l’onere di autosufficienza trascrivendo la parte della sentenza della CTR riportante la motivazione sull’inammissibilità dell’appello e indicando i titoli dei motivi d’appello; sotto il motivo n. 4, poi, riporta per esteso buona parte dell’atto d’appello, in particolare laddove si era argomentato il valore probatorio della certificazione merceologica a base della rettifica della classificazione, contenuta nella nota dell’Ufficio Centrale per il coordinamento delle attività di analisi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 16452 del 15.7.2015, prodotta con l’atto d’appello (all. N. 8). 8. Da tale complessiva esposizione risulta che la sentenza aveva fondato il giudizio di inammissibilità del gravame sul fatto che «l’atto di appello si limita a riproporre pedissequamente le ragioni relative alla legittimità dell’operato della agenzia (…), dovendosi evidenziare che in alcune parti dell’impugnazione viene fatto un mero richiamo a quanto già dedotto in primo grado». Vi è da notare, inoltre, che, nonostante il giudizio di inammissibilità dell’appello, la CTR era entrata nel merito delle questioni, ritenendo correttamente motivata la sentenza della CTP, infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione e insussistente la prova delle caratteristiche merceologiche del prodotto in contrasto con quanto dichiarato dalla parte, disattendendo altresì il rilievo probatorio della certificazione merceologica con la motivazione che l’atto era stato prodotto soltanto in allegato alle memorie illustrative. 9. La motivazione della CTR, laddove censura tanto la riproposizione pedissequa delle ragioni relative alla legittimità dell’atto, quanto il mero richiamo delle deduzioni svolte in primo grado, è dissonante rispetto ai principi costantemente affermati da questa Corte. 9.1. In termini generali, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo 5 di 6 sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 21745 del 2006); ciò che conta è che vi sia «una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze» (Cass. n. 36481 del 2022). 9.2. Nel processo tributario, poi, si ritiene che la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. n. 32954 del 2018); si afferma, quindi, che «ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992» (v. Cass. n. 6302 del 2022); prevale il principio di effettività della tutela, in forza del quale «la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo 6 di 6 gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass. n. 15519 del 2020). 9.3. A questa stregua, quindi, non solo la riproposizione delle ragioni ed argomentazioni a difesa della legittimità dell’atto impugnato non rappresenta causa di inammissibilità, ma anche il mero richiamo agli elementi dedotti negli atti del primo grado non determina alcun vizio laddove il contenuto del gravame sia comunque inequivocabile, come risulta in questo caso in cui, nonostante la pronuncia di inammissibilità che aveva esaurito la potestas iudicandi, la CTR è entrata nel merito dell’appello, con motivazione pertinente, dimostrando così che le ragioni di gravame erano ben chiare. 10. Conclusivamente, deve accogliersi il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e deve cassarsi di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 09/05/2023.
-ricorrente- contro SYNT3 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato FRUSCIONE ES ([...]) che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4454/2019 depositata il 18/07/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 9 maggio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29146 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 19/10/2023 2 di 6 FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle dogane ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma che ha accolto il ricorso della Synt 3 srl contro l’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) con cui era stata respinta la proposta classificazione del prodotto “river” con il codice di nomenclatura combinata NC 5603149090 (“stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate”) e si era classificato il prodotto alla voce NC 3921131090 (“foglio di plastica alveolare di colore nero munito di supporto”). 2. A fondamento dell’appello l’Agenzia ha insistito nell’eccezione di difetto di giurisdizione e di difetto di interesse ad impugnare l’ITV, in quanto atto amministrativo privo di natura impositiva, deducendo altresì la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e per erroneità della decisione. 3. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello, ritenendolo generico quanto all’indicazione dei motivi di gravame e comunque infondato nel merito. 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane affidato a quattro motivi. 5. Resiste con controricorso la Synt 3 srl. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 1 c.p.c., nullità della sentenza per difetto di giurisdizione del giudice tributario in quanto l’Informativa Tariffaria Vincolante (ITV) non è di per sé un atto impositivo e non è suscettibile di autonoma impugnazione. 2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 100 c.p.c. per carenza di interesse a ricorrere non sussistendo l’interesse a impugnare una ITV non seguita da alcun atto applicativo. 3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR aveva ritenuto generico il gravame erariale. 3 di 6 4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2697 comma 2 c.c., 2700 c.c., 115 c.p.c., regolamento CEE n 2658/1987 all. 1, lamentando il mancato esame della documentazione doganale prodotta ai fini della classificazione. 5. E’ pregiudiziale il terzo motivo, che è ammissibile e fondato, mentre gli altri restano assorbiti. 6. Si consideri che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006). Pertanto, per esempio, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Cass. n. 24048 del 2021). Peraltro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (Cass. n. 11325 del 2023). 4 di 6 7. Tanto premesso, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente, perché la ricorrente assolve l’onere di autosufficienza trascrivendo la parte della sentenza della CTR riportante la motivazione sull’inammissibilità dell’appello e indicando i titoli dei motivi d’appello; sotto il motivo n. 4, poi, riporta per esteso buona parte dell’atto d’appello, in particolare laddove si era argomentato il valore probatorio della certificazione merceologica a base della rettifica della classificazione, contenuta nella nota dell’Ufficio Centrale per il coordinamento delle attività di analisi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 16452 del 15.7.2015, prodotta con l’atto d’appello (all. N. 8). 8. Da tale complessiva esposizione risulta che la sentenza aveva fondato il giudizio di inammissibilità del gravame sul fatto che «l’atto di appello si limita a riproporre pedissequamente le ragioni relative alla legittimità dell’operato della agenzia (…), dovendosi evidenziare che in alcune parti dell’impugnazione viene fatto un mero richiamo a quanto già dedotto in primo grado». Vi è da notare, inoltre, che, nonostante il giudizio di inammissibilità dell’appello, la CTR era entrata nel merito delle questioni, ritenendo correttamente motivata la sentenza della CTP, infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione e insussistente la prova delle caratteristiche merceologiche del prodotto in contrasto con quanto dichiarato dalla parte, disattendendo altresì il rilievo probatorio della certificazione merceologica con la motivazione che l’atto era stato prodotto soltanto in allegato alle memorie illustrative. 9. La motivazione della CTR, laddove censura tanto la riproposizione pedissequa delle ragioni relative alla legittimità dell’atto, quanto il mero richiamo delle deduzioni svolte in primo grado, è dissonante rispetto ai principi costantemente affermati da questa Corte. 9.1. In termini generali, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo 5 di 6 sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 21745 del 2006); ciò che conta è che vi sia «una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze» (Cass. n. 36481 del 2022). 9.2. Nel processo tributario, poi, si ritiene che la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. n. 32954 del 2018); si afferma, quindi, che «ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992» (v. Cass. n. 6302 del 2022); prevale il principio di effettività della tutela, in forza del quale «la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo 6 di 6 gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass. n. 15519 del 2020). 9.3. A questa stregua, quindi, non solo la riproposizione delle ragioni ed argomentazioni a difesa della legittimità dell’atto impugnato non rappresenta causa di inammissibilità, ma anche il mero richiamo agli elementi dedotti negli atti del primo grado non determina alcun vizio laddove il contenuto del gravame sia comunque inequivocabile, come risulta in questo caso in cui, nonostante la pronuncia di inammissibilità che aveva esaurito la potestas iudicandi, la CTR è entrata nel merito dell’appello, con motivazione pertinente, dimostrando così che le ragioni di gravame erano ben chiare. 10. Conclusivamente, deve accogliersi il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e deve cassarsi di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 09/05/2023.