Sentenza 8 luglio 1998
Massime • 1
L'esame che il G.i.p. è tenuto a compiere ai fini della convalida dell'arresto, pur non esaurendosi in un mero controllo di legalità formale, deve essere limitato alla verifica della esistenza del "fumus commissi delicti" e non deve anche comprendere l'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di responsabilità, attività questa oggetto della fase, successiva ed eventuale, di applicazione della misura cautelare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/1998, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 8.7.1998
1. Dott. Ugo L. Scelfo Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 2474
3. " LA MA " REGISTRO GENERALE
4. " NI MI " N. 7719/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala nei confronti di RR EN IM, nato a [...] il [...]
avverso la ordinanza emessa in data 14 febbraio 1998 dal GIP del tribunale di Marsala;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Nessuna istanza essendo stata avanzata dalla difesa;
Osserva in
Fatto e diritto
Con verbale del 12.2.1998 i Carabinieri di Marsala procedevano all'arresto di EN IM RR siccome sorpreso nella flagranza del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 del d.p.r. n. 309 del 1990, perché, in concorso con AS NT, illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in trentotto dosi confezionate singolarmente, unitamente alla somma di lire cinquantottomila provenuto della attività di spaccio della predetta sostanza.
Con istanza dello stesso giorno il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala chiedeva la convalida dell'arresto e l'applicazione, nei confronti del RR, della misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al suddetto reato. Il GIP del tribunale di Marsala, con ordinanza emessa in data 14.2.1998, negava la convalida dell'arresto e rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare nella considerazione che a carico del RR, esclusa ogni rilevanza delle informazioni confidenziali in possesso della polizia giudiziaria, gli elementi a carico erano generici ed equivoci e non consentivano di passare dall'area del fondato sospetto a quella degli indizi giuridicamente rilevanti a giustificare l'adozione di una misura cautelare. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala, il quale, deducendo la mancanza e ha manifesta illogicità della motivazione nonché la implicita violazione della legge processuale penale, lamenta che il giudice di merito non ha esattamente valutato che il delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti non implica necessariamente il contatto con la droga (sicché, nella specie, non doveva essere negato il concorso del RR nel delitto ex art. 73, 1^ comma, del d.p.r. n. 309 del 1990, per il quale lo stesso deteneva anche con il NT la sostanza sequestrata nella forma della concreta disponibilità) e che lo stesso giudice ha erroneamente richiesto per la colpevolezza, laddove la convalida suppone la sola verifica delle condizioni previste dagli artt. 380 e 382 del c.p.p.. La impugnazione è fondata e deve essere accolta mediante pronuncia di annullamento della ordinanza denunciata con conseguente rinvio degli atti, per nuovo esame in ordine alla richiesta di convalida dell'arresto, al tribunale di Marsala.
Costituisce affermazione del tutto pacifica nella giurisprudenza di legittimità che la convalida dell'arresto ed il provvedimento attuativo di una misura cautelare costituiscono atti del tutto distinti ed autonomi, aventi presupposti e finalità del tutto diversi, giacché l'ordinanza di convalida dell'arresto deve essere motivata in ordine alla sussistenza della flagranza ed alla configurabilità di una delle ipotesi di arresto nonché al rispetto dei termini della relativa procedura, senza che per essa debbano essere prese in esame le circostanze di fatto e quelle soggettive;
mentre le suddette circostanze, in quanto suscettibili di integrare il giudizio di alta probabilità di colpevolezza, debbono essere valutate ai fini della decisione sulla richiesta di applicazione della misura cautelare.
È stato, perciò, precisato (ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, 25 giugno 1997, n. 2135, P.M. in proc. Totorizzo, n. CED 208.00 7) che l'esame che il GIP è tenuto a compiere ai fini della convalida dell'arresto, pur non esaurendosi in un mero controllo di legalità formale, deve essere limitato alla verifica dell'esistenza del "fumus commissi delicti" e non deve anche comprendere l'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di responsabilità, attività questa oggetto della fase, successiva ed eventuale, di applicazione della misura cautelare.
Del principio di diritto, di cui innanzi, il giudice di merito non ha fatto esatta applicazione in ordine alla richiesta rivoltagli dal P.M. di convalidare l'arresto di soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria in compagnia di altra persona - nella detenzione di sostanza stupefacente, ripartita in dosi destinate al consumo, e di somma di danno presumibilmente derivata da pregresse cessioni - e per il quale le concrete circostanze di fatto denunciavano il "fondato sospetto" di concorso nel delitto ex art. 73, 1^ comma, del d.p.r. n.309 del 1990. Occorre, pertanto, nuovo esame da parte dello stesso giudice che, avendo già positivamente valutato la sussistenza del "fumus commissi delicti", dovrà verificare la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 380 e 382 c.p.p. in ordine alla convalida dell'arresto, erroneamente negata in difetto dei gravi indizi di reità.
P.T.M.
Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al tribunale di Marsala.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 1998