Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche e psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971, dei quali sia accertata la impossibilità di deambulazione senza l'ausilio permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ne consegue che l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale; la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non è; invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'CO BO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 13778/00 proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
D'CO BO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1256/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 31/05/99 R.G.N. 3613/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lecce del 1/7/94 D'IC BB conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per la corresponsione della indennità di accompagnamento, ingiustamente negatale in via amministrativa.
Il Ministero contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Lecce, investito, in grado di appello ad istanza della D'IC, con sentenza del 6/4 - 31/45/99, riformava in parte la decisione riconoscendo il diritto, con decorrenza però dall'1/8/97, sul rilievo che il consulente nominato in secondo grado aveva riscontrato una serie di patologie, descritte in dettaglio, che comportavano una incapacità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a partire del luglio 1997. Le valutazioni del CTU non erano state specificatamente contestate dal Ministero ed erano adeguatamente motivate e documentate anche in ordine alla decorrenza, con la conseguenza che non potevano essere accolte le censure mosse dalla stessa appellante, che insisteva per il riconoscimento dal luglio 1996.
Rilevava in proposito il Tribunale che l'ausiliare aveva precisato che la perizianda da ben 15 anni era affetta da una patologia involutiva che aveva avuto però una lenta progressione;
si trattava di "forme demenziali su base vascolare è non certamente degenerative primitive", che avevano portato ad una compromissione delle capacità psichiche, che al momento della valutazione era di grado così elevato da rendere impossibile una gestione autonoma degli atti quotidiani della vita. Era certamente difficile stabilire il momento esatto in cui c'era stata la perdita della autonomia funzionale, trattandosi di una sindrome involutiva con passaggi lenti e graduali;
considerato, però, che alla data della prima consulenza, 6/12/95, non era stata riscontrata la perdita di tale autonomia e che nel luglio 1997 i familiari si erano affidati al CRA per la gestione periodica della paziente e successivamente si era reso necessario il ricorso a mezzi, protesici (pannoloni-mutandina e traverse) si poteva individuare nello stesso periodo il momento della perdita totale della autonomia. Queste considerazioni erano condivisibili, anche perché nella cartella clinica di CIM si dava atto che "negli ultimi tempi la situazione sarebbe peggiorata sul piano cognitivo", con più evidente decadimento, perché l'ammalata non riconosceva più le persone, era disorientata, aveva chiari disturbi mnesici, ecc.. Nel certificato del 13/7/96, richiamato dalla difesa, si attestava invece una "sindrome psico-organica grave", con "note di disorientamento, lacune mnesiche": la situazione quindi in quel momento era meno grave di quella accertata nell'anno successivo ed in ogni caso non era tale da escludere del tutto il compimento autonomo dei semplici atti detta vita quotidiana. In conclusione, poco prima del luglio 1997 si era registrato un particolare segnale di aggravamento che giustificava il riconoscimento del beneficio da questa data. L'appello quindi doveva essere accolto entro questi limiti.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la D'IC, fondato su un solo motivo.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale il Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione ed erronea applicazione dell'art 1 L. n. 18/80 e n. 588/885 nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale, nell'individuare la data di insorgenza del diritto, ha riportato la consulenza di secondo grado, "omettendo però di valutare la ratio - delle norme sopra richiamate. La individuazione di eventuali aggravamenti non esclude di per sè la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del beneficio da epoca anteriore. La legge nel riconoscere il beneficio nei casi in cui il paziente non è in grado di deambulare autonomamente, o non possa compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita non si riferisce solo a quelli indispensabili per una vita puramente vegetativa, ma anche quelli di una vita di relazione e sociale;
sussiste quindi il vizio denunciato per non avete il giudice di merito individuato questa "ratio" della norma.
Nella determinazione della data di insorgenza del diritto il giudice deve valutare con la massima precisione tutti gli elementi acquisiti in atti;
nel caso di specie, già la Commissione medica in data 4/10/93 aveva diagnosticato "cardiopatia ed iniziale sindrome demenziale il Tribunale non ha rilevato l'irrazionalità del riconoscimento di una incapacità lavorativa al 90% per un soggetto nato nel 1914 e non ha indicato se e quali atti della vita potesse eventualmente compiere la D'IC. La successiva certificazione sanitaria del 1994 documenta una "demenza degenerativa primaria in fase avanzata", nonché una "autonomia funzionale estremamente limitata". Sussistono quindi elementi per una diversa decisione e la sentenza deve essere cassata.
Con il ricorso incidentale, il Ministero dell'Interno, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art, 149 disp. att. CPC, nonché omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce che gli aggravamenti avvenuti in corso di causa ed utilmente valutabili dal giudice di merito per economica processuale sono soltanto quelli che si riscontrano nel corso del giudizio di primo grado. Nel caso di specie l'appello è stato depositato il 28/12/96 e la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio è stata fissata nel settembre 1997, in aperta violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. La decisione del primo giudice non avrebbe mai potuto essere di accoglimento della domanda perché l'incapacità, è insorta in, epoca successiva. Il principio della economia processuale non può in ogni caso giustificare la violazione, del doppio grado del giudizio, in quanto la norma eccezionale di cui all'art. 149 non intacca il principio di carattere generale della devolutività dell'appello e quindi del doppio grado. I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti. Il ricorso principale è infondato, mentre quello incidentale è inammissibile. Secondo un primo profilo di Censura il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la legge, in quanto l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (presa in Considerazione ai fini del riconoscimento del beneficio) si riferirebbe non solo agli atti della vita puramente vegetativa, ma anche a quelli della vita di relazione e sociale. Si osserva a proposito che la Corte di recente ha avuto modo di riaffermare un principio di diritto, ormai consolidato e condiviso dal Collegio, secondo cui "l'art. 1 L. 11/2/80 n. 18 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche e psichiche di cui all'art. 2 e 12 della L. n. 118 del 30/3/71, dei quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Pertanto, è in funzione di tali presupposti che viene compiuto l'accertamento giudiziario in caso di richiesta di riconoscimento del relativo diritto..." (Cass. n. 3085 del 4/3/2002). L'accertamento sanitario che deve essere fatto per stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano (mangiare, vestirsi, espletare le funzioni fisiologiche, ecc.) che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
questa però non è suscettibile di autonoma considerazione come vorrebbe la ricorrente, e non entra, di per sè, nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva.
Il secondo profilo di censura attiene al merito della valutazione effettuata dal Tribunale ed all'accertamento del momento preciso di insorgenza del diritto. In linea generale va detto in proposito che la Corte ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: "in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica, sotto il profilo formale, e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune, della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte" (Cass. n. 225 del 1/1/2000). In concreto il Tribunale, pur dando atto della difficoltà del compito in presenza di "una sindrome involutiva con passaggi lenti e graduali ha individuato in maniera precisa e con un ragionamento logico ineccepibile il momento del passaggio da una situazione di autosufficienza, ad una di non autosufficienza utilizzando tutti gli elementi disponibili (il precedente accertamento, effettuato in data 6/12/95 dal primo consulente, che esclude l'incapacità, nonché il certificato richiamato dalla difesa del 13/7/96 da cui risulta un certo aggravamento;
che non esclude però "il compimento autonomo dei semplici atti della vita quotidiana", ed infine l'affidamento al CIM luglio 1997 per la gestione periodica della paziente ed i mezzi protesici necessari (pannoloni-mutandina e traverse) e relativa cartella clinica, individuando così in questo momento la data d'insorgenza dell'incapacità). L'iter logico della motivazione non viene minimamente censurato dal ricorrente, che si limita a proporre una sua diversa e più favorevole valutazione, assolutamente inammissibile e certamente inadeguata ai fini della cassazione della sentenza impugnata.
Il ricorso principale va quindi rigettato. Il ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile: la sentenza del Tribunale di Lecce infatti è stata depositata il 31/5/99, mentre il ricorso principale è stato notificato in data 12 maggio 2000.
Il controricorso con il contestuale ricorso incidentale è stato notificato il 24 giugno 2000, oltre il termine complessivo di 40 giorni di cui agli art. 369 e 370 CPC ed oltre il temine annuale rispetto al deposito della sentenza;
l'atto quindi è tardivo sia come ricorso incidentale che come ricorso autonomo e va perciò dichiarata la inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Ministero dell'Interno.
Le spese vanno interamente compensate fra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003