Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1003
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Sentenza 23 gennaio 2003

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L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche e psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971, dei quali sia accertata la impossibilità di deambulazione senza l'ausilio permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ne consegue che l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale; la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non è; invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1003
    Data del deposito : 23 gennaio 2003

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