Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5778 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
I L L O B 9 8 E 6 E . N ale N IO 5 7.78 /0 1 , Z en SA 1 A 8 R p T 9 a IS 1 istem - G 1 E 1 R - s PUBBLICA ITALIANA 4 A 2 l D a . E L e T ifich 3 N E 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S . E od T R m A LA CORTE SUPREMA DI CA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONI AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRIECO Presidente R.G.N. 4698/99 Dott. Angelo Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Consigliere 12434 Cron. Dott. Giovanni VERUCCI Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Ud. 23/02/2001 Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE RI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso l'avvocato FALZETTI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLETTI SIMONETTA, giusta delega a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OPT REGIONE UMBRIA;
per diritti L. 3.000. 19 APR 2001 intimata- IL CANCELLIERE avversO la sentenza n. 294/98 del ET di ORVIETO, 2001 depositata 1'01/12/98; 523 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Du . udienza del 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 NI AN, con ricorso 19 ottobre 1998 al ET di Orvieto, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti in data 1 settembre 1998 dalla Regione Umbria, con la qua- le gli è stato ingiunto il pagamento della sanzione am- ministrativa di lire 41.640 per la violazione della legge della Regione Umbria 27 marzo 1975, n. 16, per non avere denunciato all'autorità competente la deten- zione di uno stallone di età superiore a 24 mesi. Dedu- ceva che il cavallo era destinato solo ad attività sportiva e non alla riproduzione, e che quindi non vi era obbligo di denuncia;
che comunque la ordinanza- ingiunzione era viziata da genericità. La Regione Umbria, costituitasi, chiedeva il ri- getto dell'opposizione. Il ET, con sentenza depo- il giorno 1 dicembre 1998, rigettavasitata l'opposizione. Avverso tale sentenza il NI ha proposto ri- a questa Corte con atto notificato alla Regione corso н Umbria il 24 febbraio 1999, formulando un unico motivo di ricorso. La Regione non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione della legge della Regione Umbria 27 maggio 1975, n. 16. Si deduce che l'art. 3 di tale legge - sul quale il ET ha fondato il rigetto dell'opposizione pro- posta avverso l'irrogazione di una sanzione amministra- tiva per non avere denunciato all'autorità competente la detenzione di uno stallone di età superiore ai 24 mesi consente di detenere in allevamento uno stallone "intero" di età superiore a 24 mesi, per fini diversi dalla procreazione, solo ove sia stato denunciato all'autorità competente. Si osserva che, peraltro, se- condo la norma, in seguito alla denuncia, lo stallone deve essere castrato, о abilitato alla riproduzione, mentre nulla è previsto per l'ipotesi in cui il pro- prietario voglia mantenere il cavallo per fini diversi da quelli riproduttivi senza doverlo castrare. Sulla base di questa ricostruzione della normati- se ne deduce la illegittimità, in quanto limitereb- va, be "la libertà di scelta del possessore dello stallo- ne", introducendo una disciplina del tutto peculiare rispetto a quella nazionale. La normativa sarebbe ille- 3 на gittima anche in quanto prevederebbe una specifica re- golamentazione per "utilizzazioni diverse" dalla ripro- duzione senza menzionare quali siano tali utilizzazio- ni. Il ricorso è inammissibile. L'art. 3 della legge della Regione Umbria così "dispone: E' vietato mantenere in allevamento, tranne che per utilizzazioni specificamente ammesse, maschi equini di età superiore a 24 mesi per i quali non sia stata chiesta l'abilitazione per la riproduzione o per i quali l'abilitazione non sia stata concessa. I maschi equini interi mantenuti in allevamento per utilizzazioni diverse devono essere regolarmente _ denunciati al Dipartimento della Giunta regionale". Secondo quanto si evince dalla sentenza e dal ri- corso, la violazione contestata era quella di non avere ottemperato al disposto del secondo comma dell'articolo, per avere omesso di denunciare uno stal- lone di età superiore ai ventiquattro mesi intero, e l'opposizione verteva sulla prova dell'età del cavallo e sulla dedotta inesistenza dell'obbligo di denuncia per gli equini non destinati alla procreazione. Il ET, in relazione a tale thema decidendum, ha interpretato la norma nel senso che essa prescrive la richiesta di abilitazione alla procreazione per i 4 maschi equini di età superiore a 24 mesi destinati alla procreazione, mentre per quelli destinati a uso diverso mantenuti in allevamento, impone la denuncia al Dipar- timento della Giunta regionale competente, cosicchè una volta accertato che nel caso di specie la denuncia non era stata effettuata, l'opposizione andava respinta. Tale interpretazione è conforme al testo della norma ed alla ratio della legge, la quale vieta all'art. 1 "di adibire alla riproduzione cavalli ed asini stalloni non preventivamente approvati e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilita- zione alla procreazione" e disciplina dettagliatamente negli articoli seguenti la riproduzione equina, stabi- ། lendo vari obblighi a carico di chi mantenga in alleva- mento stalloni per la riproduzione, senza peraltro im- porre in alcuna sua norma la castrazione obbligatoria degli equini destinati ad uso diverso ammesso, in rela- zione ai quali, ai sensi dell'art. 3, è obbligatoria unicamente la denuncia all'organo competente. Il ricorrente con il ricorso prospetta una inter- pretazione della legge secondo la quale i cavalli di età superiore ai ventiquattro mesi non destinati alla procreazione, a seguito della denuncia dovrebbero esse- re necessariamente castrati, deducendone la illegitti- mità costituzionale, in quanto limiterebbe la libertà fly 5 di scelta del detentore dello stallone, detterebbe una disciplina del tutto peculiare rispetto alla legisla- zione statale e non preciserebbe le utilizzazioni di- verse dalla riproduzione per le quali sarebbe autoriz- zata la detenzione "di stalloni interi". Ma tale eccezione di illegittimità costituzionale per un verso muove da una interpretazione non corretta della norma, che non impone affatto la castrazione de- gli equini detenuti in allevamento per usi consentiti diversi dalla procreazione, mentre per altro verso si appalesa irrilevante rispetto al thema decidendum, che non aveva per oggetto nè la castrazione del cavallo in questione, nè la legittimità della detenzione dello "stallone intero" in relazione all'uso per il quale era detenuto, ma unicamente la sua mancata denuncia. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso. Nulla va statuito sulle spese non avendo la parte intimata con- trodedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco Francesco Felicetti withJean Jack 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 19 APR. 2001 Н -_ IL CANCELLIERE Mire TouchesТексми IL CANCER Luisa Passinetti