Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14797 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 62618 IN NOME DEL POLO TALIA O1 479 7 /02 REPUBBLICA ITALIANA RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto A I Ded Tributaria 6 R SEZIONE TRIBUTARIA 8 E 9 O 1 N T / O 4 U I 7 5 Cost- 6 Z B I 2 . sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A . R N R ( R . - T T P S . B I D . G L L E Presidente - L Vittorio Glauco EBNER R.G.N. 3918/99 E R A D I . A S A D N I 34573 E T R S E - Consigliere- Cron. It. Antonio MERONE 1 I E T A T 3 N E A . * N M Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Ud.11/04/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 62698 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro E VARIE-DCV tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo a rappresenta e difende ope legis;
ricorrente IT IO, IT EP, IT IT & IT NG, tithi quali eredi di
contro
IT FI, elettivamente domiciliate in ROMA VIA TOMACELLI 132, presso lo studio dell'avvocato DELL'ACQUA GAETANO, difeso dall'avvocato GENZABELLA CANCELLERIA LORENZO, giusta procura a margine;
- controricorrent 2002 avverso la decisione n. 208/98 della Commissione 1501 -1- પ્રમ tributaria regionale di PALERMO, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo IT LF, imprenditore edile ed albergatore, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, relativo al 1986, per un reddito complessivo di lire 504.041.000 e per una maggiore imposta (Irpef) per lire 150 milioni circa, oltre llor e sanzioni. L'ufficio ha recuperato a tassazione ricavi ritenuti omessi e costi indebitamente dedotti. La voce più consistente ha riguardato la somma di lire 216.000.000 considerata come ricavi non registrati per lavori di ristrutturazione eseguiti dal contribuente per rendere idoneo l'immobile della Curia Vescovile di Lipari, immobile poi dato in locazione al contribuente con scomputo del pagamento per i lavori fatti. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la deducibilità di circa 7.500.000 lire. La Commissione Regionale, invece, ha accolto l'appello del contribuente ed ha ammesso in deduzione la somma di lire 216.000.000 sul presupposto che tale somuna, determinata dall'Ute quale importo dei lavori di ristrutturazione sopra specificati, pur non risultando inserita nel conto profitti e perdite o nella contabilità, era emersa da elementi certi e precisi, per cui doveva essere riconosciuta. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico complesso motivo. Ha resistito il contribuente con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione dell'art. 74 d.p.r.n.597/73 e art. 75 Tuir per la dichiarata deducibilità di costi non imputati al conto profitti e perdite, nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia sul presupposto che l'appello del contribuente aveva riguardato la motivazione per relationem e la non imponibilità ai fini Irpef ed Ilor dell'importo di lire 216.000.000, mentre la Commissione Regionale non ha negato l'imponibilità di questa somma, ma ha affermato apoditticamente la deducibilità di un importo corrispondente quali canoni di locazione, senza che sul punto vi fosse una specifica richiesta. La doglianza non è fondata poiché nell'appello il contribuente ha affrontato espressamente il problema dei corrispettivi per i lavori di ristrutturazione compiuti dalla sua ditta individuale nell'attività di imprenditore edile, nonché il problema dei costi sostenuti dalla sua ditta individuale per canoni pattuiti per gli stessi locali concessi in locazione dalla Curia per 12 anni. Nell'impugnazione è scritto che da quanto esposto precedentemente è chiaro che se si rileva una omissione di registrazione di corrispettivi per passaggi interni, per come ha preteso fare l'Ufficio impositore nel caso di specie, è illegittimo ed erroneo procedere esclusivamente all'accertamento di un maggior ricavo senza tenere conto anche del maggior costo per lo stesso titolare". Peraltro, in punto di fatto, giova evidenziare come già nel ricorso introduttivo il contribuente, dopo avere esposto gli accordi intercorsi con la Curia e relativi ai lavori di ristrutturazione ed alla locazione per 12 anni di tali locali, aveva precisato che .....si è venuta a configurare una locazione dell'immobile ristrutturato, ed in tale locazione il credito dei lavori già effettuati dall'impresa edile dello scrivente è stato compensato ed estinto con la corresponsione di un canone di locazione transattivo di lire 2.000.000 annue, sempre e solo a titolo di locazione e per 12 anni". Su questa base, il contribuente ha poi negato che si fosse verificato un ricavo, invece mai realizzato, posto che il corrispettivo per la ristrutturazione non è stato mai pagato dalla Curia, ma è stato conteggiato come canone della locazione per 12 anni, in aggiunta a lire 2.000.000 annue. In un tale contesto di fatto, e trattandosi di una unica ditta individuale avente due attività distinte tra loro, correttamente la Commissione Regionale ha affermato l'esistenza di un ricavo collegato ai lavori di ristrutturazione (ed in questo ha confermato l'accertamento dell'ufficio), ma altrettanto correttamente ha valutato l'esistenza del costo sostenuto dal medesimo soggetto (nella qualità di albergatore) a titolo di parte (rilevante) dei canoni di locazione. Nessuna ultrapetizione è possibile configurare poiché il problema dei costi e dei ricavi è stato posto fin dal ricorso introduttivo ed è stato ribadito nell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, sfavorevole per il contribuente sul punto. A fronte di una richiesta espressa della parte che per un ricavo (non registrato e correttamente ritenuto omesso dall'ufficio) ha voluto sostanzialmente fare valere un costo (non transitato nelle scritture, e non contabilizzato), la Commissione aveva l'obbligo di emettere una pronuncia che riguardasse sia il ricavo che il costo, non potendosi porre in dubbio che il reddito di impresa è costituito dalla differenza tra ricavi e costi. Peraltro, è un dato ormai acquisito quello secondo il quale, quando l'ufficio recupera a tassazione ricavi ritenuti omessi, il contribuente ha la possibilità di fare valere costi, anche se non sono transitati nelle scritture, purchè essi siano espressi attraverso elementi certi e precisi. Il giudice di appello ha ritenuto sussistenti questi elementi, formulando una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità. 'N IS Il ricorso va dunque respinto. L HV N TIV IV Sussistono giusti motivi per compensare le spese. O V IDEN N 9861/b/9 9
P.Q.M.
E IZV O N Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il giorni 11.4.2002 nella camera di consiglio della Sezione E Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Vittorio Glauco Ebner Dr. Giuseppe Falcone Arnaldo CasanoIL CANCEL DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 18 OIL 2002. CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano