Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15026 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
VINA VN VIRVINGINE TTV VI 1 1 N G N IV PROIZVO DIN VA JINS 9861/b/9% REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IVA - Accertamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 21437/1999 45025/02 35215 composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Mario Cicala President Consigliere Ud. 13.05.2002 Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Nino Fico Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal signor RE OR, rappresentato e difeso dall'avvocato RE Monaco, in virtù di delega posta a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Via Cialdi 31;
- ricorrente -
contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, nella persona del Ministro in cari- ca;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 19 ot- tobre 1998, n. 140/22/98, depositata il 28 ottobre 1998; 2037 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 13 maggio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
AC udito l'avv. RE OR per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, per l'ac- coglimento del secondo e per l'assorbimento del terzo;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor RE OR ricorre per la cassazione della sen- tenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 19 ottobre 1998, n. 140/22/98, depositata il 28 ottobre 1998, che ha accolto l'appello del I Uffi- cio IVA di Napoli contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Napoli 7 febbraio 1996, n. 103/27/96, che aveva accolto il ricorso del contribuente in tema di IVA 1982. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti. - il 14 dicembre 1987 l'Ufficio IVA di Napoli notifica al signor RE OR un avviso di rettifica della dichiarazione IVA prodotta per il 1982, con il quale non viene riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% applicata, quale impresa costruttrice, nelle fatture di vendita di unità immobiliari realizzate nel Comune di Giuliano (Napoli); - il ricorso del contribuente contro l'avviso di rettifica è accolto dalla Com- missione tributaria di primo grado di Napoli con sentenza 7 febbraio 1996, n. 103/27/96, con la seguente motivazione: "agli atti sono stati allegati quei documenti necessari affinché il contribuente possa procedere all'applicazio- ne dell'aliquota IVA nella misura del 2% in occasione dell'alienazione degli immobili di nuova costruzione"; तार 2 - il ricorso in appello dell'Ufficio IVA di Napoli è accolto dalla Commissio- ne tributaria regionale di Napoli con sentenza 19 ottobre 1998, n. 140/22/98. 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 19 ottobre 1998, n. 140/22/98, è così motivata: - l'art.
8.1 DL 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella L. 22 dicembre 1980, n. 891, prevede l'assoggettamento ad aliquota ridotta per le cessioni, da par- te delle imprese costruttrici, di fabbricati e porzioni di fabbricati purché permanga l'originaria destinazione, quale risulta dalla concessione edilizia;
a tale riguardo, tenuto conto che la concessione edilizia esibita dal contri- buente è risultata rilasciata dal competente Comune di Giuliano in Campa- nia il 1° dicembre 1982, ma in trasformazione-variante alla licenza n. 261 del 1968, risulta provato che le cessioni di immobili effettuate dalla ditta OR tra il 30 giugno 1982 e il 29 ottobre 1982, cioè in periodo antece- dente all'adozione della licenza (1° dicembre 1982), non rientrano nell'age- volazione di cui si discute;
invero, per poter godere dell'agevolazione dell'a- liquota ridotta mancano due elementi: 1) posteriorità della cessione dei fab- bricati rispetto alla licenza;
2) mantenimento dei fabbricati ceduti all'origi- naria destinazione.
2.1. Il ricorso per cassazione del signor RE OR è sostenu- to con tre motivi di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia annullata la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli impugnata e che il Mini- stero delle finanze sia condannato al pagamento delle spese processuali. 3 3. Il 9 ottobre 2001 si adotta un'ordinanza, con la quale si dispone la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al Ministero delle fi- nanze e si rinvia la causa a nuovo ruolo.
4. Il 7 novembre 2001 il signor RE OR, in adempimento dell'ordinanza, rinnova la notifica al Ministero delle finanze del ricorso per cassazione.
5. Il Ministero delle finanze non si è costituito. Motivi della decisione 6.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la cpc, in re- nullità del processo di appello per violazione dell'art. 360.1, n. 3, lazione all'art. 79.2 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546. 6.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata sa- rebbe affetta da nullità assoluta e sarebbe, quindi, insanabile per violazione delle norme in materia di procedure relative al diritto di difesa. Infatti, il grado di appello si sarebbe svolto dopo l'entrata in vigore del DLgs 31 di- cembre 1992, n. 546, per cui avrebbe dovuto essere disposto, ai sensi del- l'art. 79.2 con decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale, il termine entro il quale egli doveva comunicare la nomina del proprio di- fensore ai sensi dell'art. 12 dello stesso atto normativo.
6.3. Risulta accertato in fatto che alla data di inizio dell'efficacia del nuovo regime del processo tributario introdotto con il DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, cioè al 1° aprile 1996 - lo si desume: dall'art. 80.2 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546; dall'art. 42.1 DLgs 31 dicembre 1992, n. 545; dall'art.
1.1.a) DL 26 settembre 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 425 -, era ancora pendente il termine per la proposizione 4 dell'appello e che nel relativo giudizio il signor RE OR ha assun- to la posizione di appellato difendendosi in proprio. Con il primo motivo di impugnazione il signor OR invoca l'applicazione al suo caso dell'art. 79.2 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, che è così formulato: Nei giudizi davanti alla commissione tributaria re- gionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giuri- sdizionali... la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o del collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria>>. In sostanza il contribuente, appellato e costi- tuito senza difesa tecnica in un giudizio di appello sottoposto al regime dell'art. 12 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, si lamenta del fatto di non esse- re stato invitato dal Presidente della Commissione tributaria regionale a no- minarsi un difensore e di aver così subito una lesione del suo diritto di dife- sa. Il motivo è infondato. Infatti, poiché a partire dal 1° aprile 1996 ai nuovi atti d'impugnazione doveva applicarsi il DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, il signor OR, appellato, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio mu- nito di difensore tecnico ai sensi dell'art. 12 dello stesso atto normativo. La mancata osservanza, da parte del contribuente, di questa norma avrebbe do- vuto portare all'applicazione dell'art. 54.1, dell'art. 23 e dell'art. 18.4 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546. In ogni caso, il fatto che egli sia stato ammesso a difendersi in proprio in violazione dell'art. 12 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, in un giudizio aperto dopo il 1° aprile 1996, non realizza affatto una 5 violazione del suo diritto di difesa, perché egli, rinunciando a farsi rappre- sentare e difendere da un assistente tecnico, si è collocato in una situazione comunque migliore di quella conseguente alla contumacia e all'estromissione dal giudizio. La pretesa del signor OR si dimostra, poi, palesemente infondata, se si considera che a qualsiasi appellato baste- rebbe costituirsi in giudizio senza difensore tecnico per poi invocare l'eventuale inerzia del giudice al fine di ipotizzare l'invalidità dell'intero processo d'appello.
7.1. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ipotizza la violazione dell'art. 360.1, n. 5, cpc, per insufficiente e contraddittoria moti- vazione su un punto decisivo della controversia.
7.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che il punto decisivo della controversia sarebbe stato rappresentato dal rapporto tra l'originaria licenza edilizia e la concessione che di questa aveva consentito la variante al fine di riscontrare se con essa si fosse o meno effettuata una modifica dell'origina- ria destinazione. La Commissione tributaria regionale avrebbe apodittica- mente asserito che la variante del primo dicembre 1982 sarebbe una tra- sformazione della licenza n. 261 del 1968, ricavandone acriticamente la ces- sazione dell'originaria destinazione alla data degli atti di trasferimento.
7.3. Il motivo è fondato, perché sulla questione dell'anteriorità della licenza rispetto alla cessione dei fabbricati la Commissione tributaria regio- nale non si è pronunciata se non in maniera contraddittoria e insufficiente, realizzando una vera e propria omissione di pronuncia. Infatti, come si è ri- ferito al punto 1.3, il giudice di secondo grado, da un lato, ha riconosciuto che la concessione edilizia esibita dal contribuente è un atto solo modificati- तार 6 vo - una "trasformazione-variante" - della licenza del 1968, e, dall'altro, senza fornire alcuna illustrazione di ragioni, ha affermato che così risulta provato che le cessioni di immobili non rientrano nell'agevolazione di cui si discute per la posteriorità della cessione dei fabbricati rispetto alla licenza.
8.1. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360.1, n. 5, cpc, in relazione all'art. 56.1 e all'art. 56.2 DPR 26 ottobre 1972, n. 633. 8.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che egli sottopose alla Com- missione tributaria di primo grado di Napoli due motivi di doglianza: il pri- mo era relativo alla richiesta di riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata e il secondo riguardava la richiesta di nullità dell'atto di rettifica per difetto di motivazione. In ordine al difetto di motivazione il ricorrente faceva presente che nella descrizione esposta nel modello di retti- fica non veniva minimamente indicato quale fosse la motivazione posta a base della rettifica, limitandosi solamente ad elencare le tre violazioni com- messe nella dichiarazione IVA presentata, violando così la normativa previ- sta dall'art. 56 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, la quale richiede che vengano indicate specificamente, a pena di nullità, le motivazioni su cui è fondata la rettifica. La Commissione tributaria di primo grado, riconoscendogli il dirit- to all'applicazione agevolata, ha omesso di esprimersi sulla richiesta di nulli- tà della rettifica. Nemmeno la Commissione tributaria regionale di Napoli, alla quale il ricorrente aveva chiesto con il deposito di nota aggiunta di esa- minare tutte le doglianze manifestate nel primo grado, si è espressa circa la richiesta di dichiarare nulla la rettifica, perpetuando anch'essa una manifesta violazione di norme imperative di legge. तर 7 8.3. Il motivo è inammissibile, perché esso è formulato in maniera tale da violare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale impone al ricorrente l'onere di riprodurre testualmente quelle parti de- gli atti processuali relativi ai gradi di merito nella specie il ricorso intro- duttivo, la sentenza di primo grado e la nota aggiunta in secondo grado - che fornirebbero il fondamento della censura in sede di legittimità e che, so- lo in quanto siano state testualmente riferite, consentirebbero alla Corte di cassazione di formulare il suo giudizio senza accedere agli atti di causa. La genericità del ricorso per cassazione è, del resto, confermata dal fatto che, da parte del ricorrente, nell'atto di memoria e di controdeduzioni del 14 luglio 1997, depositata il 15 luglio 1997 presso la Segreteria della Commissione tributaria regionale di Napoli, dopo avere trattato specifica- mente del rapporto tra atti di concessione, nel richiamare tutti motivi de- dotti in primo grado e che qui si intendono integralmente trascritti, si chiede la conferma di quanto disposto dalla Comm.ne Tributaria Provinciale di Na- poli>>. Il petitum, cioè la richiesta della conferma della sentenza di primo grado, la quale non si è pronunciata sulla precedente richiesta di nullità del- l'avviso di rettifica, conferma che con la generica riproposizione dei motivi addotti nel ricorso introduttivo si è inteso rinunciare a quello specifico della nullità dell'avviso di rettifica.
9. Per le considerazioni illustrate si deve accogliere il secondo moti- vo di ricorso, mentre si deve rigettare il primo motivo di censura e si deve dichiarare inammissibile il terzo. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata e la controversia è rinviata ad altra Sezione della Commissione tri- M 8 butaria regionale della Campania, che provvederà anche a determinare le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara i- nammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2002. Il Presidenme Il relatore ed estensore Meloncell Ашов б ло - IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano LLERIA DEPOSITS 25 OTT 2002 Oggi PLUIERE C Colou 9