Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
s REPUBBLICA ITALIANA m a ( IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . . . c i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE g Oggetto u E l T a 04-077/03 N SEZIONE PRIMA CIVILE E S E Composta dagli Ill Bi ri Magistrati: Dott. Angelo R.G.N. 16969/01 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Co igliere Ction. 9364 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere ud.26/11/02 - ConsigliereDott. Carlo DE CHIARA ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA rappresentato e di feso dagli avvocati GIUSEPPERICCI giusta mandato FRANCESCONI, CIPRIANI, LEONILDE margine del ricorso;
ricorrente
contro
AN IN;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 1465/00 del Giudice di pace di 2180 BARI, depositata il 16/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cipriani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICB che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ci citazione notificato 1 cata 11.1.1999 BI NN convenivo aventi 3.1 giudice di pace di Ba la Regione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 2 836.000 a Litolo ci contributo a seguito delie avversità atmosferiche che avevano comportato, nell'anno 1987, dei danni ai propri terreni siti in agro di Minervino Murge. 4 Sosteneva che tale contributo era regolato dalla Legge 590/81, modificata dagli artt. 2 e 4 dclla Legge 138/85 ed integrata dalle leggi della Regione Puglia n.19/79 e n.38/82, C01 cui erano stani previst interventi in favore delle aziende agricole coipite da avversità atmosferiche e cre a tal fine, Conostante avesge presentato regolare domanda al Comune di Minervino Murge, quale ente delecato 'ex lege" a ricevere, istruire o liquidare J'indennità e gli fosse stato Iiconosciuto il contributo, la Regione non avevo richiesto provveduto. Si costituiva in Regione Puglia one eccopiva pregiudizialmente 'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 102 C.
2.C., 11 proprio difetto o legittimazione passiva ed il difetto di 3 7 giurisdizione dell'A.G.O.. Noi merito sosteneva 1'infondatezza della domanda in assenza del decreto del Ministero dell'Agricoltura dichiarativo della eccezionalità dell'avversità atutosferica in relazione a terreno di proprietà de l'attore ed in T.. R. n. 10/89 Ja quatepresenza deil'intervenuta all'art. 6 comma 2 aveva previsto la sospensione degli interventi di cui alla citata . . n.19/79. Con sentenza del 13.4-16.5.2000 il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la Regione pagamento a tavore dell'attore dellaPuglia richiesta somma di £ 836.000 o ro agli interesai daila domanda. Ιτί vid preliminare disattendeva i'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.G.O e riconosceva la egittimazione passiva delia Regione, escindendo tali quella del Comune e della Provincia, avendo en esplicato, come previsto per legge, 11012 Iera altività amministrativa istruttoria delegata dalla Regione cul compote esclusivamente Ja funzione di accertamento in virtù dell'art. 70 del D. P. R. 616/77, con facoltà di controllo e di sostituzione all'en e delegato. Escludeva altresì che alia 6 comma 2 della sospensione disposta CON l'art. successiva I. R. 1.10/89 potessero essere + riconosciuti cffct retroatcivi. Sosteneva nel merito l'irrilevanza del decreto ministeriale, in quanto trovava applicazione nel caso in esame la .R. n.19/79 in Legzata dalla L.R. 38/82 com cui la Regione Puglia aveva introdotto en autonoma discipline più favorevole per gli operatori agricoli. Avverso Cale sentenza propone ricorso per cassazione la Regione Puglia, deducendo due motivi di censura. Con sentenzA 1.7386/02 Je Gezioni Unite di questa Corte rigettavano i l primo motivo di ricorso, dianiacando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti a questa Sezione in ordine al secondo motivo. MOTIVT DELLA DECISIONE Risclta dalie Sezioni Unite di questa Corte la questione di giurisdizione del giudice ordinario dedotta dalla Regione COTL 11 primo motivo d ricorso, va esaminato il restante motivo a seguito cel rinvio operato a questa sezione. Con 1} secondo motivo di ricorso la Regione Puglia cenuncia violazione dell'art. 102 C.P.C., iamentando che 11 giudice di pace, nonostante l'attore avesse chiesto i subordine di dichiarare 5 ia Regione Puglia tenuta ad accreditare al Comune di Minervino i'importo occorrente al pagamento del contributo A malgrado quindi detto Comune fosso stato coinvol±0 nel giudizio qua e litisconsorte necessario, поп abbia accolto la richiesta di integrazione del contraddittorio, senza considerare che la domanda aveva per oggetto l'accertamento di 11% situazione giuridica comune a più soggetti e یرا circostanza che nessuna rilevanza può assumere a. giudizio del Comune sia che 1la partecipazione riferimento alla domanda necessaria Яcio соп subordinata in quanto giudizio al riguardo deve essere espresso non già "ex post" in base all'esito della lite ma "ex ante. La CensurE è cortamente ammissibile so to i 1 profilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, pur riguardarco una sentenza de giudice di pace pronunciata secondo equità in una controversia di valore non superore a lire due milioni, prospetta una questione processuale che rientra fra quelle che possono essere fatle valere avanti alla Corto di IO (per Lutle Sez. Un. 716/99). de pari ammissibile sotto il да stessa profi c della violazione dell'art. 102 dedo-to ני trattandosi di questione C.P.C. iT: quanto, 6 WA dato cho in primo grado no era Stata richiesta l'integrazione del contraddittorio 91 presupposto della presenza di un litisconsorzio Decessario ma ora alata eccepita dalla Regione solo la carenza della propria legitiimazione passiva con 1'indicazione di quela del Corure e della Provincia, non v'è dubbio che una tale mancata integrazione, qualora ricorrossero gli estremi del litisconsorzio necessario, potrebbe essere rilevala anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi per a prima volta anche in IO, sta cure salia base degli atti già acquisiti neila precedente Fase. Deve escluderai però in radice che nel caso in esame ne sussistano le condizioni, richiedendosi a cal fire, a di foxi de 1. casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotra in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di più soggetti (Cass. 11150/98) e non coniiguzardosi tale ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottenere, core quella formulate introduttivo, 'adempimento di ני cor: 'atto Demmeno qualora si indichi in via obbligazione, cale eventus ie destinatario subordinata, de l'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, un 7 RG alt ro soggetto che dovrebbe provvedore poi a riversare a somma all'avente airitto. Una tale prospettazione, che Sa riferimento sostanzialmer e ad una moda! ilà di pagamento attraverso la partecipazione di un Lerzo, Ion idonea a qualificare tale terzo come litisconsorte necessario, sia porché si è p ” sempre in materia di obbligazioni € sia perché, dovendosi in tale everLuaii là considerare tale ZO come semplice mancatario, egli non potrebbe ritenersi directamente e personalmente obbligato. Nulia deve esserc disposto 15 ordine alle spese, non essendosi la controparte costituta.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA D1 CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 26.11.2002 Il Consigliere est. Fresiden Mgo Riccardo Partionиде Pi Depositat Cancelleria it 2.0. MAR. 2003 _ Lasa rasg etti . T T R ( A