Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di violazione del principio del "ne bis in idem", il provvedimento del magistrato di sorveglianza di rigetto dell'istanza non determina la formazione del giudicato in ordine alla decisione preliminare di ammissibilità della domanda; ne consegue che, nel caso di successiva analoga istanza da parte dell'interessato, non è precluso al gudice rilevare una causa di inammissibilità e pronunciare la relativa declaratoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2017, n. 19642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19642 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
19 642-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE J PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MASSIMO VECCHIO Dott. Presidente SENTENZA - Consigliere - 6412017 N. Dott. ENRICO PP SANDRINI N. 12396/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR PP N. IL 18/02/1960 avverso l'ordinanza n. 2326/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 15/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Meri Nerd he he chiesto l zigetts del ricorso;
Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2015, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo proposto da PU EP avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede datato 25.8.2015, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza del condannato di concessione di un permesso premio. A ragione della decisione il Tribunale rilevava che il PU stava espiando la pena determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Repubblica di Caltanissetta del 30.10.2013, comprensivo della sentenza di condanna all'ergastolo inflittagli dalla Corte di Assise di Agrigento il 23.12.1994 per i delitti di strage e porto illegale di armi, nonché di furto aggravato, commessi, rispettivamente in data 4.7.1990 e 25.5.1990, delitti che, dalla lettura della pronuncia di condanna, risultavano determinati da un movente di matrice mafiosa inserendosi nella sanguinosa faida che negli anni ottanta e novanta aveva visto contrapposta nella provincia di Caltanisetta l'organizzazione criminale denominata "Stidda" alle famiglie mafiose facenti capo all'associazione denominata "Cosa Nostra" e, quindi, ricompresi nel novero di quelli che l'art. 4 bis O.P. identifica come assolutamente ostativi alla concessione dei benefici penitenziari. Specificava, altresì, che non ricorreva, nel caso di specie, violazione del principio del ne bis in idem come prospettata dalla difesa in considerazione della circostanza che in - precedenza il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva rigettato altra istanza formulata dal PU di concessione di un permesso premio ritenendola, dunque, ammissibile atteso che, in materia di concessione dei benefici penitenziari, "i presupposti condizionanti la prima concessione possono essere rivalutati in modo difforme nel caso di un provvedimento che riguardi un nuova seconda concessione del beneficio" e che, in materia di permessi premio, il decreto viene emanato a seguito di un procedimento giurisdizionale che non può qualificarsi "procedimento di sorveglianza" ai sensi dell'art. 678 cod. proc. pen., al quale soltanto la giurisprudenza riconnette, per talune ipotesi, l'applicazione del principio in parola.
2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Marina Vaccaro, denunciando "nullità dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.". Ha, in proposito, sostenuto che il Magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale di sorveglianza, non hanno tenuto conto che una precedente istanza del condannato di concessione di permesso premio formulata al Magistrato di sorveglianza di Milano era stata rigettata nel merito e, dunque, aveva superato il vaglio preliminare di ammissibilità; che le sentenze sulla scorta delle quali era stato emesso il provvedimento "favorevole" in punto di ammissibilità della domanda di concessione del permesso premio erano le medesime ricomprese nel provvedimento di cumulo del 30.10.2003; che, dunque, in ordine all'ammissibilità della domanda si era formato un "giudicato interno", essendo il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano divenuto irrevocabile sul punto. 2 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte, d.ssa Marilia di Nardo, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato. Come rilevato anche dal Procuratore generale nella requisitoria, il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del ne bis in idem, sancito dalla norma di cui all'art. 649 cod. proc. pen., ha carattere generale e, con i dovuti adattamenti, è applicabile alle procedure di cognizione, di esecuzione, a ogni forma di impugnativa, di riesame e di revoca, e ai procedimenti di sorveglianza, in virtù, rispetto a questi ultimi, del richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen., comma 1. Tuttavia, va osservato che nei provvedimenti di rigetto non si può formare alcuna preclusione processuale e/o procedimentale sulle questioni preliminari "favorevoli" alla parte soccombente;
e ciò per il rilievo che la controparte non ha strumento per reagire alla decisione adottata non avendo interesse all'impugnazione. Nel caso di specie, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di permesso premio formulata in precedenza dal PU al Magistrato di sorveglianza di Milano, il Pubblico Ministero non aveva alcun interesse a proporre impugnazione, sicché rispetto alla decisione preliminare di ammissibilità dell'istanza in parola non si è formato "giudicato interno". In applicazione del superiore principio, l'ordinanza impugnata è immune dal denunciato vizio, ben potendo il Magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale, dopo, rivalutare i presupposti di ammissibilità della domanda del condannato.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Massimo Vecchio Assaurmovecchio Telie Tel co DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 APR 2017 IL CANCELLIERE NI LL 3