Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2591
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Sentenza 22 febbraio 2002

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Nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2591
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2591
    Data del deposito : 22 febbraio 2002

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