Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
Nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI EN CE, RÈ NA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZLE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VIOLO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
VA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. POLIZIANO 27, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13559/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Francesco DE PROPRIS, per delega dell'Avv. G. VIOLA, depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21 gennaio 1997 EL Di IO e NN IA proponevano appello, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il provvedimento depositato il 14 dicembre 1995 con il quale il Pretore di Tivoli aveva respinto il ricorso dai predetti presentato in via cautelare a tutela del proprio possesso in relazione al fabbricato sito in San Gregorio da Sassola, contiguo a quello di GI LV, condannando i ricorrenti, in solido, ai sensi dell'art. 669 septies cpc, alle spese di lite. Assumevano che il provvedimento del giudice era errato in quanto non vi era stato da parte di essi appellanti alcun riconoscimento di un compossesso della rampa di accesso risalente ad anni addietro per transiti pedonali e veicolari, ma al contrario una semplice tolleranza;
che l'affermazione del primo giudice non esservi stato nè spoglio ne' molestia "dal momento che i ricorrenti neppure avevano saputo dire in cosa consisteva la lesione patita" era censurabile, in quanto era indubbia la turbativa del loro possesso, avendo il resistente realizzato un allargamento del passaggio con la sostituzione del cancello ad apertura manuale con cancello elettrico, onde permettere l'accesso a mezzi pesanti, un innalzamento della quota stradale di accesso, l'apposizione di un tombino, l'installazione di una ringhiera sul muro di contenimento resosi pericoloso a seguito del suddetto innalzamento di quota. Chiedevano pertanto l'accoglimento della domanda di manutenzione con conseguente ordine di demolizione.
Si costituiva il LV eccependo preliminarmente la tardività del gravame per decorso dei trenta giorni e del termine annuale per impugnare previsto dall'art. 327 cpc. Nel merito contestava l'appellato la fondatezza dell'azione cautelare, risalendo il compossesso ad anni prima, come avevano riferito i testi escussi.
Con sentenza 19.1-14.7.98 il Tribunale dichiarava inammissibile l'appello condannando gli appellanti alle spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione EL Di IO e NN IA sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso GI LV.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto il proposto appello tardivo per inapplicabilità al caso di specie del termine annuale ex art. 327 cpc e per il decorso comunque di tale termine, ov'anche ritenuto applicabile.
Il ricorso è fondato.
Conformemente a Cass. S.U. n. 5615/98 (v. anche Cass. sez. 1 sent. n. 746/99) l'ordinanza, come quella che ne occupa, cui sia riconosciuto contenuto sostanziale di sentenza, è soggetta, nella ipotesi in cui tale provvedimento non risulti alle parti notificato, al termine lungo di cui all'art. 327 cpc che decorre, secondo il disposto di cui al primo comma della citata normativa, dalla pubblicazione della sentenza oggetto d'impugnazione.
Ebbene, poiché nella fattispecie il provvedimento del pretore di Tivoli risulta depositato il 14 dicembre 1995, la notifica del gravame al LV in data 21 gennaio 1997 è ritualmente avvenuta nel termine di legge, dovendosi tener conto, contrariamente a quanto eccepito dal predetto in controricorso, della sospensione dei termini nel periodo feriale non applicabile, secondo Cass. n. 11517/99, soltanto alla fase sommaria del procedimento possessorio, mentre, nel caso che ne occupa, stante l'unificazione delle due fasi di tale procedimento, lo stesso si è concluso con una decisione di merito a fase cautelare ormai esaurita (vedi anche Cass. n. 2102/84 e n. 2392/86 secondo le quali nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale fissata dall'art. 31 L. n. 742 del 1969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario opera con riguardo alla fase a carattere sommario intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella dell'impugnazione, trova applicazione la regola generale della sospensione di tali termini). Alla stregua delle svolte argomentazioni la gravata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma (v. Cass. S.U. sent. n. 1044/2000) che, stante l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronuncerà nel merito dello stesso, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002