Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10769 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO6 9/01 LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 201/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 23287 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 18/05/01 Dott. Natale CAPITANIO GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Corrado ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ISPETTORATO ORA DIREZIONE - PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis. - ricorrente
contro
MUNICIPALE AULETTA, in persona delAMMINISTRAZIONE legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo2001 cheGIUSEPPE, la 2419 studio dell'avvocato SPAGNUOLO -1- rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 14/98 della Sezione distaccata di Pretura di POLLA, depositata il 10/03/98 R.G.N. 1268/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato DORRUCCI per delega SPAGNUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Auletta ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Ministero del Lavoro -Ispettorato di Salerno- con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di lire 25. 318. 300 per aver assunto, per il periodo ottobre 1990 aprile 1991, non per il tramite dell'ufficio di collocamento tredici dipendenti adibiti a mansioni di bidello, vigile urbano, addetto alla mensa scolastica. Per quanto rileva nella presente sede, l'opponente ha dedotto che l'assunzione era avvenuta ai sensi dell'art.3 comma 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1998, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 4 quater della 1. 20.5 1958 n.160, per motivi di urgenza costituita dalla necessità di non interrompere servizi essenziali durante i tempi di svolgimento delle prescritte procedure concorsuali. Essa aveva riguardato lavoratori da destinare a mansioni di bidella, di cuoca della mensa scolastica e di vigile, scelti a rotazione ed impiegati per periodi non superiore a dieci giorni. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Salerno chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. Il Comune di Auletta resiste con controricorso;
esso ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECSIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.8 D.P.M.C. 27 dicembre 1988 e sostiene che la interpretazione fornita dal TO della norma in esame si rileva vanificante di tutte le procedure per la formazione della 1 pianta organica degli enti locali e le relative autorizzazioni e controlli da parte degli organi centrali della finanza locale. Di conseguenza, il rimedio del tutto eccezionale previsto da tale norma non può esser collegato a deficienze strutturali della pianta organica bensì ad eventi imprevedibili, non diversamente fronteggiabili e sicuramente senza periodica ripetizione, come era avvenuto nella fattispecie in cui era stata effettuata una rotazione su periodi di dieci giorni. Con il secondo motivo il ricorrente reitera la denuncia della violazione della predetta norma ed aggiunge quella dell'esistenza di vizi di motivazione. Sostiene che l'assunzione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni è consentita come rimedio eccezionale solo in situazioni di urgenza, mentre il Comune di Auletta si era totalmente sostituito alla sezione circondariale dell'impiego stabilendo la graduatoria degli aventi diritto all'assunzione temporanea, istituendo un proprio sistema di collocamento nel quale era riservato al Comune medesimo di stabilire l'esistenza del presupposto dell'urgenza come deroga alla normale disciplina normale del collocamento. Il TO non aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto al quale la legge condiziona il ricorso da parte del Comune all'assunzione diretta ,non compiendo quella verifica della legittimità delle deliberazioni che avrebbe potuto contrastare la pretesa sanzionatrice. Entrambe le censure - che devono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione ed interdipendenza, integrando la seconda la prima e contenendo come profilo 2 autonomo ed ulteriore il difetto di motivazione in ordine al presupposto alla quale la legge subordina il ricorso all'assunzione diretta- sono fondate. Questa Corte, con la recente sentenza n.9961 del 2000 esaminando una fattispecie del tutto analoga alla presente, anche per le censure formulate ha ritenuto: a- in tema di collocamento al lavoro di soggetti iscritti nelle liste per l'assunzione nella P.A. la procedura di assunzione diretta, prevista dall'art.8 comma quarto del D.C.P.M. 27 dicembre 1988, dei lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale è consentita, anche in relazione ai servizi di igiene e di assistenza 66sanitaria, scolastica e domiciliare, nel solo caso di urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità” e tale situazione che postula il pericolo di un pregiudizio eccedente le esigenze considerate dal secondo comma dello stesso articolo non è ravvisabile ove ( per scongiurare i gravi danni sopra indicati) si tratti di far fronte a carenze di personale dovute alla limitatezza della pianta organica o a sopravvenute ma prevedibili cessazioni di rapporti di lavoro, salvo che una situazione contingente abbia determinato l'impossibilità giuridica o di fatto di ampliare la pianta organica o di assumere secondo legge;
b- il TO è incorso nel vizio di motivazione in quanto ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura considerata dall'art.8, quarto comma del D.C.P.M. del 27 dicembre del 1988 sulla base di un generico riferimento alla necessità di evitare danni alle persone ed alla collettività ed all'impiego degli assunti in attività essenziali e non differibili senza pericolo di 3 gravi danni omettendo qualsiasi precisazione circa la consistenza e la natura di tali supposti gravi danni. A tale decisione la Corte si conforma, nel presente caso atteso che la sentenza impugnata è incorsa nel difetto di motivazione per le ragioni indicate al punto b) essendosi il TO limitato a ritenere una sorta di automatica equivalenza fra il mancato espletamento delle funzioni relative ai posti non coperti (bidello, vigile, cuoca) ed il grave pregiudizio richiesto dalla legge per procedere all'assunzione diretta. Il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato procedendo ad un motivato accertamento della concreta configurabilità- o meno- della "urgente necessità".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Sala Consilina. Roma 18 maggio 2001 Il Consigliere es. Corrado Grepleten Il Presidente Pronar Amizanta Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 3 AGO. 2001 IL CANCELLIERE