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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17519 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL MA nato il [...] avverso il decreto del 06/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentita le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 17519 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 10/02/2023 Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, chiede l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. LO AW ricorre avverso il decreto del 6 maggio 2022, con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, evidenziando che il reato in esecuzione era ostativo ai sensi dell'art.
4-bis Ord. pen. e che l'interessata non aveva allegato, nel caso di specie, i presupposti di fatto di cui al comma 1-bis del richiamato articolo. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt.
4-bís Ord. pen., 2 cod. pen. e 25 Cost., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Presidente del Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera erronea dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, senza verificare se nel merito vi fossero elementi in forza dei quali poter o meno ritenere sussistenti i collegamenti con la criminalità organizzata. In particolare, il Presidente avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura della sentenza di condanna, si evinceva che LO era stata condannata per aver messo a disposizione il proprio appartamento per ospitare soggetti clandestini (circostanza sintomatica del fatto che la stessa non era a conoscenza delle attività delinquenziali commesse da altri soggetti) e che i fatti era risalenti nel tempo (circostanza che rendeva ancora meno probabile una sua utile collaborazione). 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt.
4-bis Ord. pen., 2 cod. pen. e 25 Cost., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Presidente del Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che ì reati ex art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 erano stati inseriti tra i reati ostativi per la concessione dei benefici dall'art.
3-bis, comma 1, d.l. 18 febbraio 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43), entrato in vigore successivamente alla commissione dei reati in ordine ai quali LO era stata condannata. 2 Nel ricorso, quindi, si evidenzia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2020, ha affermato che «di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost.». La ricorrente, infine, evidenzia di aver allegato all'istanza la documentazione relativa a un valido domicilio per l'esecuzione delle misure alternative richieste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del secondo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, l'inserimento del reato ex art. 12, commi 1 e 3, T.U. imm. all'interno del catalogo di cui all'art. 4, comma 1, Ord. pen., inerente i c.d. reati ostativi di prima fascia, è avvenuto per opera dell'art.
3-bis, comma 1, d.l. n. 7 del 2015, entrato in vigore il 21 aprile 2015. Tale inserimento, alla luce della lettura dell'art. 25, secondo comma, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, ha determinato una trasformazione della natura dell'esecuzione della pena e della sua incidenza sulla libertà personale del condannato e non una mera modifica di disciplina normativa. Ne deriva che, avendo la normativa sopravvenuta comportato una modifica sostanziale della pena rispetto a quella legalmente stabilita al momento della violazione, la stessa non può essere applicata in via retroattiva ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost., con conseguente accoglimento del motivo di ricorso. 2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per sorveglianza di Milano. Così deciso il 10/02/2023 nuovo giudizio al Tribunale d'e (Itn o o 441 ..• :
lette/sentita le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 17519 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 10/02/2023 Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, chiede l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. LO AW ricorre avverso il decreto del 6 maggio 2022, con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, evidenziando che il reato in esecuzione era ostativo ai sensi dell'art.
4-bis Ord. pen. e che l'interessata non aveva allegato, nel caso di specie, i presupposti di fatto di cui al comma 1-bis del richiamato articolo. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt.
4-bís Ord. pen., 2 cod. pen. e 25 Cost., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Presidente del Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera erronea dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, senza verificare se nel merito vi fossero elementi in forza dei quali poter o meno ritenere sussistenti i collegamenti con la criminalità organizzata. In particolare, il Presidente avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura della sentenza di condanna, si evinceva che LO era stata condannata per aver messo a disposizione il proprio appartamento per ospitare soggetti clandestini (circostanza sintomatica del fatto che la stessa non era a conoscenza delle attività delinquenziali commesse da altri soggetti) e che i fatti era risalenti nel tempo (circostanza che rendeva ancora meno probabile una sua utile collaborazione). 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt.
4-bis Ord. pen., 2 cod. pen. e 25 Cost., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Presidente del Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che ì reati ex art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 erano stati inseriti tra i reati ostativi per la concessione dei benefici dall'art.
3-bis, comma 1, d.l. 18 febbraio 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43), entrato in vigore successivamente alla commissione dei reati in ordine ai quali LO era stata condannata. 2 Nel ricorso, quindi, si evidenzia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2020, ha affermato che «di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost.». La ricorrente, infine, evidenzia di aver allegato all'istanza la documentazione relativa a un valido domicilio per l'esecuzione delle misure alternative richieste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del secondo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, l'inserimento del reato ex art. 12, commi 1 e 3, T.U. imm. all'interno del catalogo di cui all'art. 4, comma 1, Ord. pen., inerente i c.d. reati ostativi di prima fascia, è avvenuto per opera dell'art.
3-bis, comma 1, d.l. n. 7 del 2015, entrato in vigore il 21 aprile 2015. Tale inserimento, alla luce della lettura dell'art. 25, secondo comma, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, ha determinato una trasformazione della natura dell'esecuzione della pena e della sua incidenza sulla libertà personale del condannato e non una mera modifica di disciplina normativa. Ne deriva che, avendo la normativa sopravvenuta comportato una modifica sostanziale della pena rispetto a quella legalmente stabilita al momento della violazione, la stessa non può essere applicata in via retroattiva ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost., con conseguente accoglimento del motivo di ricorso. 2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per sorveglianza di Milano. Così deciso il 10/02/2023 nuovo giudizio al Tribunale d'e (Itn o o 441 ..• :