Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6590 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6 590/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA di obbligazione. Composta dagli Ill.mi agitati: Dott. Gaetan Presidente R.G.N. 17377/98 Cron.14769 Dott. Michele VARRONE Consigliere P. 2396 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere Ud. 19/03/01 - Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.1500 SACCO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale || 144-MPG. IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, ER NN IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOVARA 51, €0.77 1500 CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato TARANTO GIUSEPPE, che lo difende, con procura speciale del Dott. Notaio Roberto Gabei Allessandria 6/10/1998 rep.n.178908; - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio CARIPLO,CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE dal Sig. TARANTO diritti 1500 S.P.A., in persona del legale rappresentante per diritti Presidente del Consiglio di Amministrazione prf.2001 IL CANCELLIERE 539 Giovanni Ancarani, elettivamente domiciliato in ROMA -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva VIA VAL GARDENA 35, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. GUIDI per diritti L. 20006+6 GUIDI DOMENICO, che lo difende unitamente all'avvocato #1 -6 SET 2001 ILCANCELLIERE VITALE FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
LIRE 10000 avverso la sentenza n. 2230/97 della Corte d'Appello CANCELLER di MILANO, Sezione III CIVILE emessa il 27/5/97, depositata il 08/07/97; RG.590/93, AS035791 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/01 dal Consigliere Dott. Giuliano AS035792 LUCENTINI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE TARANTO;
udito l'Avvocato FRANCO VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso in via priliminare rinvio a N.R., in attesa del pronunciamente della Corte Costituzionale;
nel merito inammissibilità del ricorso perchè tardivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 12 febbraio 1990 la s.r.l. AC ZI proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Milano, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente dello stesso Tribunale, ad istanza della CARIPLO, per il pagamento di lire 596.132.854 in forza di fideiussione prestata dall'opponente a favore della s.a.s. AC MB e C. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, nel dichiarare l'inefficacia del decreto, condannava la AC ZI al pagamento di somma pari a quella portata dal decreto, e la sentenza, impugnata dalla soccombente, era confermata dalla Corte d'appello di Milano. Алисия Per la cassazione della sentenza di appello la AC ON proponeva ricorso sulla base di un motivo. Resisteva con controricorso la CARIPLO. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione della resistente -di inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto- è fondata. Come infatti ha osservato la CARIPLO in sede di discussione orale, puntualizzando le precedenti deduzioni, la sentenza fu pubblicata 1'8 luglio 1987, mentre l'ufficiale giudiziario, incaricato della notifica del ricorso, ne spedi copia alla CARIPLO ex art. 149 co. 2 c.p.c. il 9 ottobre 1998, quando sin dal giorno precedente (giorno non festivo) era scaduto il c.d. 3 20000 termine lungo di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c., essendo tale CO 270000 termine, nella specie, di un anno e 92 giorni per effetto del duplice aumento (di giorni 46 ciascuno) conseguente alla legge 7 ottobre 1969 n. 742. Stando così le cose, appare ovviamente non rilevante ogni¸ altra questione: in particolare, quella, dedotta dal ricorrente di contrasto con la Costituzione delle norme sulla notifica degl atti mediante il servizio postale (contestandosene la legittimità costituzionale nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", stabiliscono che essa notifica si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e non già semplicemente con la sua spedizione). Cosi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il rimborso delle . p spese di lite, nella liquidazione di cui in dispositivo, segue la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 272,000, oltre SUPR E T R O C onorari, liquidati in lire 15.000.000. NO Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 19 marzo 2001. IL IL PRESIDENTE Sa n Foruci a ICCANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 4