Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2002, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBL10623/02 O L L O ) B 4 E E 7 3 C E . N A N O P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO , I 1 I Z 9 A D 9 O S A T I A P M R 1 D A G O N S I T - E S 1 I C 1 I G - E 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D R 2 Oggetto U L . A L Q D 9 E E 3 T E Assicurazione contro i N SEZIONE TERZA CIVILE N E 6 T S danni. 4 E S . I T T R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A A S R.G.N. 19170/98Dott . Angelo GIULIANO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere 1635 Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 12/10/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RO GU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POMARICI, che lo difende unitamente all'avvocato EMILIO SANGREGORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI S.P.A.; intimato M avverso la sentenza n. 571/98 del Giudice di pace di 2001 LECCO, emessa il 6/3/1998, depositata il 09/03/98; 1746 1 rg.1008/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato GUIDO POMARICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 6-9.3.98 n. 571/98 il Giudice di Pace di Lecco, Con sentenza definitivamente pronunciando, così provvedeva: “ condanna NA PI a pagare alla compagnia La previdente Assicurazioni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di £. 580.000 e interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio liquidate in complessive lire 736.000, di cui lire 200.000 per onorari, oltre accessori di legge. Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 113, comma 2', C.p.C.....".. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il NA con due motivi. La controparte intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Come richiesto dal P.M. il ricorso va dichiarato inammissibile. Questa Corte ha più volte osservato (v. tra le altre Cass. n. 4998 del 22/05/1999) che sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non debba necessariamente costituire una premessa a se' stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, e' tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3 cod. proc. civ., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche' delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere riconosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo senza necessita' di attingere ad altre fonti. Nella specie il ricorso del NA non solo non contiene una autonoma rituale esposizione dei fatti di causa, ma anche nella parte destinata alla esposizione dei motivi, non offre, neppure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche' delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato. Quindi va dichiarata la predetta inammissibilità ex art. 366, 1° comma, n. 3 c.p.c. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività processuale. A
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 12.10.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Albut. Tie fuckin IL CANCELLIERE 01 Gina Gasoli Depositata in Cancelleria 21.1.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Posoli