Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10163
CASS
Sentenza 26 giugno 2003

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La sentenza della Corte costituzionale, dichiarativa della incostituzionalità (in sè o in relazione a talune sue componenti) di un organo giurisdizionale, non comporta l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo (e del provvedimento che l'abbia conclusa), ove intervenga dopo l'esaurimento di essa, salvo che la relativa questione sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase ovvero sia stata dedotta come motivo di impugnazione della sentenza, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 158 stesso codice. (Enunciando il principio di cui in massima - in relazione alla sentenza n. 393 del 2002 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, nella parte in cui prevedeva che facesse parte della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato -, le Sezioni Unite hanno escluso l'influenza di tale declaratoria di illegittimità costituzionale nel processo in corso dinanzi al S.C., non essendo stata la relativa questione prospettata ne' nella pregressa fase di merito, ne' in via impugnatoria).

L'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - il cui fondamento poggia sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo ne sia indennizzato - spetta anche ai titolari di beni non espropriati, essendo necessario e sufficiente, ai fini dell'operatività di detta disposizione normativa, il compimento di una attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nell'esecuzione di un'opera pubblica, comportante, direttamente, l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno di carattere permanente all'altrui proprietà.

In tema di esecuzione di opere ricomprese nel programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di Napoli previsto dall'art. 80 della legge n. 219 del 1981, la delega conferita al concessionario, ai sensi dell'art. 81 della stessa legge, riveste caratteri di tale ampiezza da far identificare nel concessionario stesso il soggetto obbligato al pagamento tanto delle indennità che si colleghino alla procedura, quanto dell'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, con conseguente esclusione della legittimazione, anche solidale, del concedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10163
    Data del deposito : 26 giugno 2003

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