Sentenza 26 giugno 2003
Massime • 3
La sentenza della Corte costituzionale, dichiarativa della incostituzionalità (in sè o in relazione a talune sue componenti) di un organo giurisdizionale, non comporta l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo (e del provvedimento che l'abbia conclusa), ove intervenga dopo l'esaurimento di essa, salvo che la relativa questione sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase ovvero sia stata dedotta come motivo di impugnazione della sentenza, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 158 stesso codice. (Enunciando il principio di cui in massima - in relazione alla sentenza n. 393 del 2002 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, nella parte in cui prevedeva che facesse parte della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato -, le Sezioni Unite hanno escluso l'influenza di tale declaratoria di illegittimità costituzionale nel processo in corso dinanzi al S.C., non essendo stata la relativa questione prospettata ne' nella pregressa fase di merito, ne' in via impugnatoria).
L'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - il cui fondamento poggia sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo ne sia indennizzato - spetta anche ai titolari di beni non espropriati, essendo necessario e sufficiente, ai fini dell'operatività di detta disposizione normativa, il compimento di una attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nell'esecuzione di un'opera pubblica, comportante, direttamente, l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno di carattere permanente all'altrui proprietà.
In tema di esecuzione di opere ricomprese nel programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di Napoli previsto dall'art. 80 della legge n. 219 del 1981, la delega conferita al concessionario, ai sensi dell'art. 81 della stessa legge, riveste caratteri di tale ampiezza da far identificare nel concessionario stesso il soggetto obbligato al pagamento tanto delle indennità che si colleghino alla procedura, quanto dell'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, con conseguente esclusione della legittimazione, anche solidale, del concedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10163 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FINTECNA FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ON GI, NE VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CORNELIO NEPOTE 21, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA MANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO IADANZA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché
contro
COMUNE DI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7/00 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 07/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione rispettivamente notificato il 3 ed il 4 giugno 1999, OV NE e CE RR, convenivano davanti alla Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte di Appello di Napoli il locale Comune e la Iritecna S.p.A. in liquidazione, premettendo:
a) di essere proprietari di un appartamento sito nell'immobile posto nel medesimo Comune alla Via Zara n. 23 bis;
b) che la Iritecna S.p.A., concessionaria del Sindaco di Napoli in qualità di Commissario Straordinario di Governo, aveva provveduto alla costruzione di un viadotto autostradale che invadeva in verticale lo spazio aereo del fabbricato de quo;
c) che non era mai stata offerta loro alcuna somma a titolo di indennità, malgrado tale viadotto avesse causato una diminuzione del valore dell'appartamento di loro proprietà.
Tanto premesso, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento di tutte le indennità di legge, oltre gli accessori. Si costituivano in giudizio i predetti convenuti, eccependo, l'uno (il Comune cioè), il difetto della propria legittimazione passiva, l'altra (l'Iritecna cioè) il difetto di legittimazione attiva degli istanti, il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla legittimazione passiva ad causam, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'improponibilità dell'azione per carenza di suoi presupposti e prescrizione, nonché chiedendo in via subordinata il rigetto delle domande avversarie siccome infondate e la rivalsa nei confronti del concedente.
Detto giudice, con sentenza in data 23.12.1999/7.1.2000, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune ed il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rivalsa, mentre condannava l'Iritecna al pagamento in favore degli attori della somma dovuta ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, oltre gli accessori, nonché al pagamento dell'indennizzo connesso al diminuito godimento dell'immobile per quanto riguardava l'aria e la luce ed in considerazione della variazione delle caratteristiche posizionali intrinseche.
Avverso tale decisione, propone ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte la CN S.P.A., incorporante mediante fusione dell'Iritecna, deducendo sei motivi di gravame ai quali resistono con controricorso le parti private.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve escludersi che incida sulla validità della sentenza impugnata la sopravvenuta pronunzia, n. 393/02, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17 del d.l. lgt. n. 219/1919 "nella parte in cui non prevede che faccia parte della G.S.E. presso la Corte di appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale" (e cui ha fatto seguito l'intervento correttivo del legislatore che, con l'art. 1 della l. n. 1/2003, di conversione del d.l. n. 251/02, ha modificato la composizione del suddetto organo, chiamando ora a farvi parte "due ingegneri particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello").
Per principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la sentenza della Corte costituzionale, dichiarative (come nel caso in esame) della incostituzionalità in sè o in relazione a talune sue componenti di un organo giurisdizionale, non comportano, infatti l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo e del provvedimento che l'abbia conclusa, ove intervengano dopo l'esaurimento di essa, e salvo che la relativa questione di legittimità sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase (cfr. SS.UU. n. 3923/75; Sez. 1^. nn. 4266/77; 2644/79;
3334/98), ovvero non sia stata dedotta come motivo impugnatorio della sentenza, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 161, comma primo, in relazione all'art. 158 c.p.c.. Nella specie, non essendo stata la questione di costituzionalità del citato art. 17 l. 219/1919 prospettata ne' nella pregressa fase di merito, ne' in via impugnatoria, al quadro del presente giudizio, resta per ciò, appunto, in esso ininfluente la successiva su menzionata declaratoria di incostituzionalità.
2. Vanno, quindi, esaminati i sei (in parti connessi, in parte ripetitivi) motivi di che si compone l'odierna impugnazione, con i quali la CN, rispettivamente, lamenta:
- che la G.S.E. abbia ritenuto la legittimazione passiva di essa concessionaria pur essendo carente di giurisdizione, al riguardo della correlativa questione (1^ motivo), ed errando comunque nel merito, in quanto per gli adempimenti definiti "amministrativi" la società si era impegnata "in nome e per conto del Comune concedente" (3^ mezzo);
- che sia stato, per altro, a torto riconosciuto agli attori l'indennizzo in questione in assoluto difetto dei correlativi presupposti (motivi 4^, 5^ e 6^) e con utilizzazione per di più di un inesatto parametro valutativo (4^ m);
- che sia stata omessa ogni pronuncia sulla propria domanda di rivalsa (2^ motivo) ed ove, invece, una tale pronuncia debba ricondursi ad una implicita declinatoria di giurisdizione della G.S.E. in ordine a siffatte domande, non sia stata rilevata l'illegittimità dell'art. 19 l. n. 219/1919, così interpretato, con l'art. 24 Costituzione.
3. Nessuna delle riferite censure può, però, trovare accoglimento.
3.1. Infondate, in primo luogo sono, infatti, sia l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata sul rilievo che, statuendo sulla legittimazione passiva di essa ricorrente, la G.S.E. avrebbe risolto questione, inerente ai rapporti tra concedente e concessionario, non riconducibile alla competenza di quell'organo, limitata viceversa alla rideterminazione giudiziale delle indennità ablatorie sia la doglianza in punto di asserita erroneità dell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennizzo in questione. - Con costante giurisprudenza queste Sezioni Unite hanno, invero da tempo già chiarito, in sede di esegesi dell'art. 81 della l. 219/81, come - in materia di esecuzione (come nella specie) di opere ricomprese nel programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana nel Comune di Napoli previsto dall'art. 80 della suddetta legge - la delega conferita al concessionario, ai sensi appunto del citato art. 81, rivesta caratteri di tale ampiezza da far identificare nel concessionario stesso il soggetto obbligato al pagamento tanto delle indennità che si colleghino alla procedura, tanto dell'indennizzo di cui all'art. 46 della l. 2359/1865, con conseguente esclusione della legittimazione, anche solidale, del concedente (cfr. da ultimo, sent.ze nn. 143/99; 299/00; 14378/01;
17260/02).
Come giudice speciale della determinazione delle indennità e degli indennizzi ai proprietari nel quadro di attuazione del suddetto Programma straordinario, la G.S.E. ha innegabilmente, quindi, operato nel quadro delle proprie attribuzioni, individuando il soggetto tenuto al correlativo pagamento - dal che l'insussistenza del denunciato difetto di giurisdizione - e ciò ha fatto con puntuale applicazione della normativa di riferimento, in aderenza alla sua consolidata esegesi giurisprudenziale: dal che l'inconsistenza anche della prospettata violazione e falsa applicazione del citato art. 81 l. n. 219/81. 3.2. Prive di giuridica consistenza sono pure tutte le censure, aggregate nei motivi da quarto a sesto del ricorso, relative all'an e al quantum dell'indennizzo che la G.S.E. ha riconosciuto, ex art. 46 l. n. 2359/1865, dovuto agli istanti.
Ed infatti:
a) non è esatto che, nella specie, non siano stati neppure indicati e che, comunque, non sussistono i presupposti giustificativi di quell'indennizzo.
Avendo, viceversa, correttamente al riguardo la G.S.E. rilevato come esso spetti anche ai titolari di beni non espropriati (per cui non rileva che gli attori non siano destinatari di alcun provvedimento ablatorio), essendo necessario e sufficiente, per l'operatività della disposizione normativa di cui all'art. 46 l. 2359/1865, una attività lecita della P.A., consistente nell'esecuzione di un'opera pubblica, comportante, direttamente l'imposizione di una servitù o la produzione, di un danno di carattere permanente all'altrui proprietà. E ciò in aderenza alla "ratio" della disposizione in esame ispirata ad un principio di giustizia distributiva, per il quale non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo ne sia indennizzato (cfr. n. 4561/1996);
b) del pari inesatto è che, per il profilo del diminuito godimento temporale dell'immobile l'indennizzo sia privo di giustificazione e "privo di base normativa".
Per un vero, non a torto ha ritenuto, invero, quel Giudice che, in fatto, la circostanza che l'edificio in questione non fosse stato materialmente occupato durante i lavori non escludeva che, per effetto e nel corso degli stessi, non fosse stato diminuito, appunto, temporaneamente il godimento.
E, per altro verso, in punto di diritto, non v'è dubbio che proprio il richiamato art. 46 della l. 2359, per come interpretato costituisca la base normativa dell'indennizzo in contestazione;
c) inammissibili sono poi le doglianze relative al "parametro valutativo". E ciò sia per la sostanziale loro inerenza al merito sia comunque per difetto di interesse della ricorrente a proporle, una volta che, per tal profilo, la G.S.E. ha commisurato l'indennità di asservimento non già al valore pieno dell'immobile ma (percentualmente), con criterio, quindi, innegabilmente a lei più favorevole.
d) del pari inammissibili sono pure le censure di insufficiente motivazione relativamente alle non meglio specificate "richieste ed eccezioni di essa società, che la Giunta avrebbe trascurato di prendere in considerazione".
E ciò per la triplice ragione che, per questa parte, il motivo, per come formulato, è privo del necessario requisito dell'autosufficienza, è sostanzialmente rivolto ad ottenere un non consentito riesame del merito in questa sede di legittimità, ove, per di più, con riguardo a decisioni della G.S.E. il sindacato sulla motivazione è ammesso solo per carenza assoluta, o mera apparenza, e non anche per vizi della stessa riconducibili allo schema dell'art. 360 n. 5 (cfr. SS.UU. n. 8918, 11354/98; 128/99 e successive conformi).
3.3. Relativamente, infine, alle residue contestazioni formulate in ricorso relativamente al mancato esame della domanda di rivalsa della società, deve in primo luogo escludersi che la decisione impugnata incorra per tal profilo in alcuna violazione di legge. Al contrario la G.S.E., non pronunciandosi su quella domanda, ha fatto puntuale e corretta applicazione della norma sulla competenza, che la riguarda.
Atteso che, ai sensi dell'art. 19 l. 219/1919 la G.S.E., ha giurisdizione esclusivamente in ordine alla determinazione della indennità e non può estendere la propria cognizione ad alcun altro, pur connessa questione che non sia quella strettamente indennitaria (Cfr. SS.UU. nn. 917/96; 8496/98; 2, 104, 162, 386/99, ex plurimis).
Nè è ipotizzabile che il citato art. 19, così interpretato, violi, come sostenuto dalla ricorrente, l'art. 24, comma primo e secondo, Costituzione: donde la manifesta infondatezza delle correlative questioni. Atteso che - come già reiteratamente puntualizzato nelle pronunzie del 1999 su citate - è corrente alla natura di "organo di giurisdizione speciale" della G.S.E. presso la Corte di appello di Napoli che ad essa sia domandata la cognizione unicamente di controversie determinate, e considerato poi, comunque, che davanti al detto organo, in relazione alla materia di sua competenza, le parti possono dedurre e trattare ogni questione di "merito giuridico", sicché non è ravvisabile compressione del diritto di difesa.
4. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
5. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, respinge il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2003