Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 2
La norma dell'art. 810, secondo comma, cod. proc. civ., la quale, per il caso di mancata nomina dell'arbitro, consente all'altra parte di rivolgersi al Presidente del Tribunale affinché egli stesso provveda alla nomina, è applicabile anche all'arbitrato irrituale; ne consegue che, qualora in un contratto di assicurazione sia previsto il previo espletamento di un arbitrato irrituale per la quantificazione dell'indennizzo e una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro, è onere della controparte , al fine di poter proporre la domanda in sede giudiziaria, di chiedere al Presidente del tribunale la nomina dell'arbitro mancante perché si proceda alla liquidazione dell'indennizzo; ne consegue che la domanda giudiziaria proposta, in difetto di tale richiesta, è improponibile.
Il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro ( nel caso di specie, in applicazione del su indicato principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito in cui il giudice aveva rigettato la domanda senza tener conto, tra l'altro, delle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti solo dal procuratore "ad litem", e del comportamento, anche extraprocessuale, della parte).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità, manager corrotto, danni all’immagine dell’ente, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., in persona dell'Amministratore delegato Dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliato in Roma, via LO Poma n. 2, presso l'avv. Raniero Valle, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'FR LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Corridoni n. 23, presso l'avv. Piero Conti, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2704/98 del 15 luglio 1998, deliberata il 20 luglio 1998 e pubblicata il 13 agosto 1998 (R.G. 2039/96);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Raniero Valle per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 22 marzo 1993 D'FR LO, premesso che la sua autovettura Lotus, targata Rm 9A0563, acquistata il 19 giugno 1991, assicurata contro il rischio del furto presso la AG Assitalia, era stata rubata da ignoti il 17 dicembre 1991 e non più ritrovata e che la società assicuratrice non aveva dato corso alla liquidazione del danno, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma la Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo.
Costituitasi in giudizio la società convenuta eccepiva, da un lato, la improponibilità della domanda, per mancato rispetto della clausola arbitrale, contenuta nell'art. 12 delle condizioni generali di polizza, dall'altro, la prescrizione del diritto azionato da controparte nonché il difetto di copertura assicurativa, per il mancato pagamento del premio, mentre, nel merito, contestava che il valore dell'auto rubata potesse essere quello richiesto da controparte.
Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale adito con sentenza 3 - 11 aprile 1996 rigettava la domanda ponendo a carico dell'attore le spese di lite.
Gravata tale pronunzia dal soccombente D'FR, che deduceva di avere regolarmente interrotto il corso della prescrizione, la corte di appello di Roma con sentenza 15 luglio 1998, deliberata il 20 luglio 1998 e pubblicata il 13 agosto 1998 accoglieva il gravame e, per l'effetto condannava la s.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia a pagare in favore del D'FR la somma di lire 59 milioni di lire oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo a carico della stessa le spese di lite di entrambi i gradi. Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, con atto 19 ottobre 1999, la Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.: resiste, con controricorso, D'FR LO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva, D'FR LO, proprietario di una vettura assicurata contro il rischio del furto presso la Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., premesso che ignoti lo avevano privato della disponibilità di tale vettura, mai più recuperata, ha chiesto la condanna della società assicuratrice al pagamento dell'indennità del caso.
I giudici di secondo grado - andando di diverso avviso rispetto alle conclusioni fatte proprie dal tribunale - hanno accolto la domanda attrice.
Hanno evidenziato i detti giudici, per quanto ancora rilevante al fine del decidere:
a) che il furto dell'autovettura era avvenuto il 17 dicembre 1991 e che l'appellante aveva interrotto la prescrizione sia con raccomandata RR in data 16 ottobre 1992, sia con telegramma collazionato 14 dicembre 1992 con il quale aveva espressamente specificato che era inviato per interrompere la prescrizione;
b) che nella specie non solo non poteva trovare applicazione l'art. 12 delle condizioni generali del contratto, non risultando che sussistesse, tra le parti, disaccordo sulla natura, cause e conseguenze e entità del danno, ma che con la raccomandata 16 ottobre 1992 il D'FR aveva espressamente invitato la AG assicuratrice alla nomina dell'arbitro e non risultava, dagli atti, che la LI avesse provveduto all'incombente;
c) che il D'FR aveva provveduto regolarmente al pagamento del premio di assicurazione, tanto che la LI gli aveva rilasciato il relativo tagliando e che, infine, quanto all'assunto che l'appellante non avesse provveduto al pagamento della secondo rateo di premio lo stesso era irrilevante, atteso che la copertura del primo rateo si protraeva sino a tutto il 19 dicembre 1991, cioè fino al giorno successivo alla data del furto;
d) che sulla polizza, stipulata il 19 giugno 1991 (cioè solo sei mesi prima del furto) il valore dell'autovettura era indicato in lire 59 milioni e appartiene "al notorio che nei primi sei mesi di vita le autovetture non subiscono svalutazioni e che, anzi, auto di caratteristiche particolari quale quella in esame possono talvolta essere in detto periodo commercializzate a prezzo superiore a quello di listino", per cui deve essere riconosciuto al danneggiato, in totale accoglimento della sua domanda un indennizzo pari all'intero valore assicurato.
2. Con il primo motivo la ricorrente LI censura le proposizioni sopra riassunte sub b) denunziando "violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3, c.p.c.) degli artt. 1321 ss., 1362 ss. 1372 ss. c.c. nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)". Osserva, in particolare, parte ricorrente che la operatività della clausola arbitrale, come dedotta nella specie, non presuppone alcuna formalizzazione del disaccordo, ne' alcun previo tentativo di bonaria composizione della controversia, avendo le parti inteso rimettere al preventivo esperimento della perizia contrattuale ogni questione concernente non solo l'entità del danno, ma anche la natura e le cause dello stesso.
Precisato che la controparte, in sede di comparsa conclusionale di primo grado aveva affermato che erano state esperite "tutte le attività di rito per la liquidazione del sinistro ... ma al momento della liquidazione del furto il funzionario disponeva il risarcimento pari al 50% del valore dell'autovettura", così confermando che la causa del mancato indennizzo doveva ricondursi essenzialmente al mancato accordo sull'entità del danno, la ricorrente evidenzia che una tale circostanza - alla luce di una consolidata giurisprudenza di questa Corte - è sufficiente a rendere obbligatoria la procedura di perizia prevista dalla clausola contrattuale, procedura da ritenere pregiudiziale rispetto al soddisfacimento dei diritti derivanti all'assicurato dal contratto di assicurazione.
Nella clausola inserita in un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale - con il deferimento a un collegio di esperti degli accertamenti tecnici necessari a risolvere il contrasto sull'entità e sulle cause dell'indennizzo e con l'impegno di accettarne le conclusioni come dirette espressioni della volontà dei contraenti - prosegue la ricorrente, è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che prima e durante il corso della procedura contrattuale prevista le parti non possono proporre davanti al giudice ordinario le azioni derivanti dal suddetto rapporto.
Sempre con il primo motivo, seconda parte, la ricorrente evidenzia la inidoneità delle considerazioni svolte dalla sentenza gravata al fine del superamento della sopra riferita eccezione di improponibilità della domanda giudiziaria quanto alla circostanza che l'assicurato "ha invitato la compagnia alla nomina del proprio arbitro e quest'ultima non ha dedotto di avervi provveduto". Si invoca, infatti, da parte del ricorrente, che la norma di cui all'art. 810 c.p.c. - la quale per il caso di mancata nomina dell'arbitro consente all'altra parte di rivolgersi al presidente del tribunale per ottenere surrogatoriamente detta nomina - si applica anche all'arbitrato irrituale, con la conseguenza che detta mancata nomina non rende inoperante il compromesso per arbitrato irrituale, il quale resta efficace pure come patto preclusivo della proponibilità in sede contenziosa della vertenza.
3. Il motivo è fondato, e meritevole di integrale accoglimento. Alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Il principio dell'onere della prova - in particolare - giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice sull'argomento, da cui prescinde totalmente la sentenza in questa sede gravata, non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso, o della formulata eccezione, debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo.
Nel vigente ordinamento processuale vige, infatti, il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte (Cass. 25 settembre 1998, n. 9592; Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; Cass. 24 giugno 1995, n. 7201). Contemporaneamente - come si deduce dal ricorrente in sede di esposizione del primo motivo - non può tacersi, da un lato, che le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, pur non avendo valore confessorio, costituiscono elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. 17 marzo 1998, n. 2849; Cass. 23 luglio 1997, n. 6909), dall'altro,
che il giudice - in sede di decisione della causa - non può prescindere dal valutare il comportamento anche extraprocessuale della parte (cfr., ad esempio, Cass. 19 dicembre 2001, n. 16020, nonché Cass. 29 marzo 1999, n. 3026).
3.2. Applicando i principi che precedono al caso di specie e non controverso (come accertato dai giudici a quibus, cfr. Cass. 21 maggio 1999, n. 4954) che la clausola 12 delle condizioni generali di contratto prevedeva un arbitrato irrituale, cui era rimessa la quantificazione dell'indennizzo, con conseguente improponibilità della domanda giudiziale di pagamento fino a quando gli arbitri non avessero proceduto alla liquidazione (cfr. Cass. 18 dicembre 1999, n. 14302, nonché Cass. 29 novembre 1999, n. 13339), è palese che la sentenza gravata è incorsa - sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. - nei vizi di motivazione denunziati con il primo motivo, allorché, del tutto apoditticamente e in contrasto con le pacifiche risultanze di causa, ha affermato non risultare in causa che tra le parti "vi fosse disaccordo sulle ... conseguenze ed entità del danno" conseguente al patito furto.
Risulta, infatti, assolutamente pacifico, in causa, che nella specie - anteriormente al giudizio - il contrasto tra le parti verteva esclusivamente sulle "conseguenze ed entità del danno" risentito dall'assicurato per effetto del furto della sua vettura. La circostanza oltre che risultare dalle difese svolte dalla parte convenuta in sede di costituzione in giudizio di primo grado tutte riferite in sede di ricorso per cassazione nella parte dedicata al "fatto" e ribadite nel contesto del ricorso, ove si deduceva, tra l'altro, che la vettura del D'FR "poche ore prima di essere stata rubata era stata coinvolta in un grave incidente rimanendo praticamente distrutta" e che non solo "è difficile credere che un ladro rubi una vettura distrutta", ma che "il valore della vettura, proprio perché fortemente danneggiata non poteva essere quello di una vettura nuova, bensì quello di una vettura a relitto", è stata non solo ammessa nei propri scritti difensivi dal D'FR, ma implicitamente riconosciuta dallo stesso con la propria condotta anteriormente al giudizio.
Quanto al primo punto parte ricorrente ha riferito - senza che la circostanza sia stata in qualche modo smentita dalla controparte - che in sede di comparsa conclusione di primo grado di parte D'FR aveva testualmente affermato "... veniva esperite tutte le attività di rito per la liquidazione del sinistro ... ma al momento della liquidazione del furto il funzionario disponeva il risarcimento pari al 50% del valore dell'autovettura ...". In ordine al secondo, si osserva che è pacifico in causa che anteriormente al giudizio il D'FR aveva invitato la compagnia alla nomina del proprio arbitro, invocando appunto la tutela di cui all'art. 12 della polizza e riconoscendo, pertanto, in modo non equivoco, che il contrasto tra le parti concerneva, all'epoca, la misura del risarcimento preteso dall'assicurato.
3.3. È palese, in conclusione sul punto, essere assolutamente pacifico, in causa, alla luce delle risultanze sopra evidenziate, che la vertenza tra il D'FR e l'LI non venne definita bonariamente, anteriormente al giudizio, esclusivamente per la esistenza di contrasto tra le parti stesse quanto all'entità dell'indennizzo spettante al D'FR e che, pertanto, esisteva contrasto, tra le parti, proprio in ordine alla misura del risarcimento reclamato dall'assicurato.
3.4. Quanto, ancora, all'ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza gravata, in ordine alla proponibilità, in sede giudiziale, della domanda di risarcimento formulata dal D'FR - nonostante la esistenza, nel contratto di assicurazione, della clausola che rimetteva la quantificazione dell'indennizzo a un arbitrato irrituale - tenuto presente che il D'FR aveva invitato la compagnia alla nomina e questa ultima non vi aveva provveduto, la stessa - come puntualmente denunziato dalla ricorrente - è in contrasto con la regola posta dall'art. 810 c.p.c. e con la pacifica interpretazione che di questa disposizione dà la giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
In conformità alla più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice - da cui, del tutto immotivatamente, prescinde la sentenza gravata - infatti, deve ribadirsi - ulteriormente, che la norma dell'art. 810 c.p.c., la quale, per il caso di mancata nomina dell'arbitro, consente all'altra parte di rivolgersi al presidente del tribunale per ottenere surrogatoriamente detta nomina è applicabile anche all'arbitrato irrituale (Cass. 7 luglio 1992, n. 8285; Cass., sez. un., 3 luglio 1989 n. 3189, che, appunto, ha risolto un contrasto di giurisprudenza manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici).
È palese, pertanto, che era onere del D'FR, prima di proporre azione in sede giudiziaria, chiedere al presidente del tribunale la nomina dell'arbitro che ex contractu doveva essere nominato dalla AG Assicuratrice.
Certo, per contro, che a tanto (in violazione di legge nonché della stessa clausola di polizza) il D'FR non ha provveduto, è palese che la domanda dallo stesso proposta innanzi al tribunale di Roma doveva essere dichiarata improponibile.
4. Come anticipato, in conclusione, il primo motivo merita integrale accoglimento, e rimangono assorbiti i restanti (con i quali, in particolare, si censura la sentenza gravata sia per avere disatteso l'eccezione di prescrizione della domanda attrice (secondo motivo), sia per avere escluso la sopravvenuta risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1901 c.c. per omesso pagamento del premio di assicurazione da parte del D'FR nei termini di legge terzo motivo, sia per avere attribuito, comunque, un risarcimento eccessivo alla controparte, pur in presenza di una vettura che al momento del furto era un mere relitto quarto motivo). In accoglimento del primo motivo in particolare, deve dichiararsi che la causa non poteva essere proposta e la sentenza gravata deve essere cassata senza rinvio (art. 382, comma 3, c.p.c.). Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa, tra le parti, le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003