Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2026, n. 16640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16640 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16640/2026 Roma, li, 09/06/2026
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
EMANUELE DI AL
UG SERRAO
CO UI BR
NN IS AN IC
RI UG GG
- Presidente -
Sent. n. sez. 483/2026
- Relatore -
UP 10/04/2026 R.G.N. 5246/2026
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AG WA nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
udito il Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso riportandosi alla memoria scritta per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore Avv. Piermario Morra, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Firmato Da: EMANUELE DI AL Emesso
TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 32142081262b8240- Firmato Da: UG SERRAO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 9544cf9ca257072
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti nei confronti di ES EN e AG WA, ritenendoli responsabili del delitto di cui agli artt. 113, 589, commi 1 e 2, cod. pen., in quanto, in cooperazione tra loro: ES AN CO, quale rappresentante della Delta Refrigerazioni e datore di lavoro, AG WA, quale titolare dell'esercizio commerciale "Il gelo" e committente dei lavori, cagionavano, per colpa (sia generica sia specifica), il decesso del dipendente della Delta Refrigerazioni TI RG, il quale, in data 10 agosto 2021, aveva effettuato un intervento di riparazione presso l'impianto di refrigerazione del
Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso
TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5
negozio "Il gelo". In particolare, il TI era sceso nel locale macchine (locale interrato, angusto, cui si accedeva tramite scala metallica rimovibile), aveva accertato che il guasto era ascrivibile a un tubo rotto e aveva proceduto alla riparazione. Tale attività consisteva: (a) nello svuotamento delle tubazioni dal gas impiegato per la refrigerazione (R404A), svuotamento attuato mediante il compressore che, mentre normalmente spinge il gas nell'impianto, nella fattispecie veniva utilizzato, previa manomissione dei pressostati dell'impianto, in modo da aspirare il gas dal circuito e immetterlo in un serbatoio di accumulo (c.d. "barilotto"); (b) nel sezionamento dei tubi;
(c) nella successiva saldatura dei tubi sostituiti mediante cannello ossiacetilenico. A causa della pressione del gas troppo elevata nel sistema di accumulo mediante barilotto, rispetto alle attrezzature utilizzate e, in particolare, rispetto a un manometro di bassa pressione impiegato per monitorare la pressione del gas residuo nell'impianto (strumento non adatto alla pressione ivi presente), accadeva che dal manometro stesso vi fosse una rapida fuoriuscita di gas e olio. Tale fuoriuscita, rapida e violenta, si sommava a quella già determinatasi nei giorni precedenti all'intervento, in cui dall'impianto vi era stata una costante e consistente perdita di gas, con conseguente accumulo di tale sostanza nel locale macchine a livello del terreno. L'utilizzo del cannello da parte del TI costituiva l'innesco; l'operaio era stato investito da una fiammata di gas e olio bollenti (c.d. flash fire o jet fire) che lo aveva colpito in varie parti del corpo, cagionando ustioni di vario grado sul 72% della superficie corporea e il decesso, poche ore dopo, per shock ipovolemico, grave squilibrio idro-elettrolitico e conseguente arresto cardiaco. Al AG, in particolare, erano ascritte le seguenti violazioni: art. 29 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non avere, quale datore di lavoro presso l'azienda "Il gelo", provveduto alla valutazione di tutti i rischi cui possono essere esposti i propri lavoratori - tra cui l'accesso al locale macchine e alla redazione del relativo documento contemplante le attività lavorative e gli ambienti di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 177; art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, per non avere fornito, quale committente, all'azienda appaltatrice (Delta Refrigerazioni) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa era destinata a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 3 d.lgs. n. 177/2011 in materia di lavori in "spazi confinati", omettendo inoltre di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indicasse le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. In Asti, il 10.08.2021.
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Firmato Da: EMANUELE DI AL Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 32142081262b8240 - Firmato Da: UG SERRAO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 9544cf9ca257072 TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso
2. WA AG ricorre per cassazione, censurando la sentenza con unico, articolato motivo per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 113 e 589, commi 1 e 2, cod. pen., in punto di responsabilità per cooperazione colposa e causalità omissiva;
erronea ricostruzione della dinamica dell'infortunio; contrasto insanabile tra una parte della motivazione della sentenza e la consulenza difensiva RI - Di Nasso. Il ricorrente reputa la motivazione della sentenza impugnata incompleta, perché priva di confronto con alcune deduzioni tecniche avanzate dalla difesa e, in particolare, con la prova scientifica offerta dal consulente di parte circa la natura non infiammabile del gas, sulla base di prove sperimentali. In difetto di tale confronto, si assume che la sentenza presupponga una dinamica dei fatti congrua rispetto all'accusa, mentre le prove sperimentali avrebbero escluso che la ragione della combustione fosse da attribuire al gas. Ne deriverebbe che l'unico gas idoneo a determinare l'infortunio sarebbe la miscela di acetilene più ossigeno presente nel gruppo di saldatura.
3. Il difensore e procuratore speciale delle parti civili OB ND, TI RI, TI FA e TI AV ha depositato in data 9 aprile 2026 atto di revoca della costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato AG WA.
4. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In materia di valutazione della prova scientifica e di motivazione della sentenza, la Corte di legittimità ha costantemente affermato che al giudice di
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32142081262b8240- Firmato Da: UG SERRAO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 9544cf9ca257072
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merito è rimesso il giudizio discrezionale circa l'attendibilità di una tesi piuttosto che di un'altra, purché fornisca logica spiegazione del ragionamento seguito. Nel caso in esame entrambi i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, spiegando in base a quali elementi indiziari hanno ritenuto corretta la ricostruzione della dinamica dei fatti operata dal consulente del pubblico ministero, ing. Mariano.
3. Secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, i dati istruttori esaminati hanno consegnato la prova che le ustioni riportate dal lavoratore fossero localizzate al volto, alla regione cervicale antero-laterale destra, agli arti superiori (comprese le mani bilateralmente) e alle ginocchia bilateralmente;
quelle più superficiali alla regione toracica, inguinale bilateralmente, alla schiena e alla superficie posteriore della coscia bilateralmente. Nel DVR della Delta Refrigerazioni il rischio incendio era valutato come basso e, tra gli utensili cui sono connessi rischi, non era presente il cannello ossiacetilenico utilizzato dal TI. Quanto alla ditta "Il Gelo", si dava atto che AG non aveva consegnato il DVR né il DUVRI, in quanto mai redatti. Con riguardo alla ricostruzione della dinamica, i consulenti del pubblico ministero avevano riferito che il lavoratore non avesse proceduto nel modo corretto a eliminare il gas residuo dall'impianto refrigerante: egli, infatti, avrebbe dovuto utilizzare una pompa esterna presente a bordo del furgone per raccogliere il gas residuo, operazione certamente non eseguita perché non compatibile con le tempistiche dell'intervento. Aveva, invece, utilizzato lo stesso compressore presente nell'impianto per aspirare il gas dal circuito e immetterlo. nel serbatoio di accumulo (barilotto), disattivando i pressostati per consentire la marcia del compressore anche in presenza di livelli di pressione inferiori o superiori alla taratura di fabbrica del macchinario. Dalla presenza di evidenti tracce di residui oleosi con colatura a pavimento sia sull'incastellatura metallica di sostegno al compressore posto più in alto, sia sui materiali dell'impianto del compressore sottostante, si era desunto che il manometro fosse stato danneggiato;
la conferma di tale assunto proveniva dalla prova fotografica, che mostrava il manometro sprovvisto dello schermo protettivo in plastica e residui dello stesso rilevabili sul pavimento. Il giudice aveva, quindi, ritenuto corretta la ricostruzione della dinamica proposta dal consulente del pubblico ministero, ing. Mariano, il quale riteneva che, compresso il gas aspirato nel serbatoio di accumulo e, al termine della fase di aspirazione, spento il compressore, il TI non avesse chiuso il rubinetto sulla testa del compressore per cui il manometro, avente taratura limitata a 1,5 MPa, sarebbe stato sottoposto a una pressione decisamente superiore a quella
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tollerata, esplodendo e determinando una fuoriuscita copiosa di una miscela di gas R404a e olio POE32. L'onda di pressione aveva determinato lo scardinamento del gancio di supporto del manometro, che avrebbe assunto un effetto brandeggiante. Il lavoratore avrebbe, quindi, tentato di tamponare il rilascio del manometro agendo manualmente, protetto solo da guanti di gomma;
l'ipertermia generatasi avrebbe parzialmente sciolto la vernice blu del manometro, tanto che alcune tracce erano state rinvenute sui guanti. A causa del cannello ossiacetilenico acceso, si sarebbe determinato l'innesco dei vapori e un jet-fire di durata limitata. Alla conclusione che l'intero quantitativo di gas precedentemente compresso nel serbatoio fosse defluito in ambiente si giungeva in base al fatto che il barilotto fosse vuoto. In merito alla presenza nell'ambiente di gas R404a, la scheda tecnica di tale materia spiegava che, pur trattandosi di gas non infiammabile, esso può diventare infiammabile quando pressurizzato con aria e ossigeno. Si era, dunque, ricondotto l'innesco al cannello ossiacetilenico acceso. Nella sentenza di primo grado è stata riportata con dovizia di particolari, e non può dunque ritenersi ignorata, anche la tesi dei consulenti della difesa, ma il primo giudice ha spiegato perché ritenesse valida la tesi sostenuta dai consulenti del pubblico ministero, in quanto supportata da numerosi riscontri empirici: (i) le dichiarazioni rese da ES, UR e AG BR circa le modalità dell'intervento, con utilizzo dello stesso compressore presente nell'impianto; (ii) la presenza di tracce di olio sul compressore in prossimità dello stesso;
(iii) la presenza, sui guanti di lavoro dell'infortunato, di tracce di vernice blu compatibili con quelle del manometro, scioltasi per innalzamento della temperatura;
(iv) la presenza di pezzi del manometro indicativi della rottura;
(v) la circostanza che il barilotto al momento del prelievo fosse completamente vuoto;
(vi) la presenza di odore pungente di gas al momento dell'intervento degli operanti. Non senza evidenziare l'assenza di elementi di prova che la smentissero e, d'altro canto, l'assenza di dati empirici fondanti la tesi difensiva, anzi contraddetta dal ritrovamento dell'accendino necessario ad azionare il cannello appoggiato su uno scaffale, quale segno di un'anomalia non verificatasi al momento dell'accensione ma dopo che il lavoratore aveva avuto il tempo di appoggiare l'accendino. In particolare, a pag. 13, è stato esaminato il tema della tendenziale non infiammabilità del gas R404a, evidenziando la pressione di uscita dal manometro, rilevante secondo la scheda tecnica sopra richiamata, la compresenza dell'olio POE, pacificamente infiammabile, nonché la prova della presenza di tale gas stagnante in basso a causa dell'insufficiente aerazione del locale.
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TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 32142081262b8240- Firmato Da: UG SERRAO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 9544cf9ca257072 TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5
4. A fronte della doglianza difensiva secondo la quale l'ipotesi alternativa formulata dal consulente della difesa fosse del tutto plausibile e non avesse ricevuto adeguata risposta in primo grado, la Corte ha condiviso pienamente le considerazioni del primo giudice sull'affermazione di responsabilità sottolineando, da un lato, che al AG fosse contestata la cooperazione nel delitto di omicidio colposo oggetto di accertamento processuale definitivo - commesso da ES AN CO e, dall'altro, che all'imputato fosse attribuita colpa specifica nella violazione dell'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, per avere omesso, quale committente, di redigere il DUVRI, concorrendo causalmente alla morte del lavoratore TI RG. Il Collegio di appello ha ricordato che l'obbligo di redigere il DUVRI spetta al committente in ragione della disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, indipendentemente dalla compresenza effettiva di lavoratori di entrambe le imprese, potendo tale elemento essere anche solo potenziale;
inoltre, l'interferenza considerata dal legislatore è quella funzionale, intesa come coesistenza, in un medesimo contesto, di più organizzazioni facenti capo a soggetti diversi, desumendone l'obbligo giuridico di redigere, in vista dell'intervento di manutenzione straordinaria del macchinario, un DUVRI che desse conto dei rischi correlati alle caratteristiche del locale macchine (spazio confinato) e alla possibile presenza di gas disperso dal macchinario da riparare, anche in ragione della scarsa aerazione del locale. Trattasi di situazioni di pericolo contingenti di agevole e immediata percepibilità da parte del committente. Con riguardo al nesso causale tra violazione della regola cautelare ed evento, la Corte ha sottolineato la rilevanza eziologica delle condizioni del locale macchine, caratteristiche intrinseche e dispersione di gas R404A, nella causazione dell'evento, trattandosi di fattori di rischio noti all'imputato e da segnalare nel DUVRI. In particolare, per quanto concerne le caratteristiche dell'ambiente in cui il manutentore avrebbe dovuto operare, si è ricordato che l'impianto si trovava in uno spazio confinato scarsamente aerato: uno scantinato a volta a botte, al piano interrato, con accesso dall'esterno mediante botola orizzontale ricavata nel piano di calpestio del cortile, con discesa tramite scala a pioli;
superficie complessiva di circa 6,8 mq, volume di circa 11 mc;
privo di ventilazione meccanica e dotato della sola aerazione proveniente dall'apertura superiore e da due fori di ventilazione posti in alto;
con riguardo alle condizioni ambientali contingenti, si è ritenuto provato che l'impianto presentasse perdita di gas protrattasi per almeno quattro giorni e che, in base alla scheda tecnica, si trattasse di gas che tende ad accumularsi a livello del suolo.
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Il manuale di istruzioni del compressore prescriveva che esso deve essere posizionato in locale opportunamente aerato oppure all'esterno; che, per evitare concentrazioni pericolose di refrigerante in caso di fuoriuscita accidentale, è necessaria adeguata ventilazione nel locale tecnico;
e che, poiché eventuali fughe tendono a occupare la parte inferiore dell'ambiente, si raccomanda di porre l'aspirazione del sistema di ricambio aria in posizione ribassata.
5. La motivazione resa dalla Corte territoriale evidenzia, quindi, la discrasia tra le ragioni della responsabilità e gli argomenti del ricorso: anche ove si accogliesse la tesi difensiva sull'origine dell'innesco, la collocazione dell'impianto in spazio confinato scarsamente aerato, quale fattore di rischio inerente all'area di lavoro che il committente aveva l'obbligo di segnalare, non condurrebbe a diversa valutazione. Ulteriore elemento del quale non si è tenuto conto nel proporre il ricorso è la collocazione delle ustioni, tale da indicare, secondo i giudici di merito, con ragionamento logico e coerente, che il lavoratore era stato attinto anche da una fiammata proveniente dal basso, cioè dall'area di ristagno del gas accumulatosi a seguito della fuoriuscita dal compressore. Deve, pertanto, essere evidenziato che, anche a voler prescindere dall'esatta individuazione del meccanismo di innesco, la rilevanza eziologica delle condizioni del locale macchine è logicamente dirimente ai fini della responsabilità del ricorrente;
con tali argomenti il ricorso omette ogni confronto. Le censure del ricorrente, incentrate sulla pretesa non infiammabilità del gas R404A e sull'origine alternativa dell'innesco, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e risultano, pertanto, inidonee a scalfire l'impianto argomentativo della decisione.
6. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, ma le statuizioni civili vanno revocate nei confronti delle parti civili che hanno rinunciato alla domanda revocando la loro costituzione in giudizio. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Firmato Da: EMANUELE DI AL Emesso Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili in favore di OB ND, TI RI, TI FA e TI AV.
Così è deciso, 10/04/2026
Il Consigliere estensore UG SERRAO
Il Presidente
EMANUELE DI AL
Firmato Da: EMANUELE DI AL Emesso Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso
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