Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10754 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
0754/02 NODE DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Incidente stradale. Accertamento in concreto SEZIONE TERZA CICIVILE delle responsabilità. danno morale. Criteri Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di liquidazione R.G.N. 2651/99 Dott. Vittorio - Presidente DUVA 4911/99 Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.28360 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rep. 2251 Consigliere TRIFONE Dott. Francesco Ud. 13/12/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sol sul ricorso proposto da: per diritti € 155 in Milano 23 LUG. 2002 UFFICIO CENTRALE ITALIANO U.C.I., corrente IL CANCELLIERE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso SPADAFORA, che 10 10 studio dell'avvocato GIORGIO CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OV RD, RENZ ERNST, GESMBH OFNER JOHANN, UNFALL COMPAGNIA INTERNAZAZIONALE;
intimati 2001 e sul 2° ricorso n° 04911/99 proposto da: 2159 OV RD, elettivamente domiciliato in ROMA 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale. Noal Sig. NOSILON VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato мо ру per diritti €6,70 +38 NOBILONI ROBERTO, che lo difende anche disgiuntamente 11 1/8 SEL. 2001 IL CANCELLIERE all'avvocato LUCA BIAVATI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale CANCELLERIA nonchè
contro
UFF CENTRALE ITAL UCI, COMPAGNIA INTERNAZIONALE UNFALL, OFNER JOHANN GESMBH, RITZ ERNEST;
- intimati -
avverso la sentenza n. 884/98 della Corte d'Appello di AS248517 AS248518 TORINO, emessa il 10/07/98 e depositata il 24/07/98 (R.G. 485/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito 1'Avvocato Guido ROMANELLI (per delega Avv. Giorgio SPADAFORA); udito l'Avvocato Luca BIAVATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso principale e dell'incidentale. Svolgimento del processo Con citazione del 3 aprile 1987 GI Riccar- do, nella veste di danneggiato, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Torino, TZ Ernst, quale conducente dan- neggiante, OF NN ES quale proprietario re- 2 sponsabile civile, la impresa assicuratrice Compagnia internazionale Unfall e l'Ufficio Centrale Italiano, e ne ha chiesto la condanna in solido per i danni conse- guenti all'incidente avvenuto in Mappano il 29 luglio 1993. Secondo la versione dei fatti proposta dal Giovan- nelli l'investimento era stato determinato dal condu- cente dell'autocarro mentre sorpassava il ciclomotore condotto dal GI. Restava contumace il TZ, si costituivano le altre parti e contestavano la dinamica dell'incidente. Istruita la causa con prove orali, documentali e consulenza medico legale e cinematica, il Tribunale, con sentenza del 9 ottobre 1993 applicava la presunzio- ne di cui al secondo comma dell'art. 2054 C.C. e con- dannava le parti convenute (ma non l'impresa estera) al pagamento della somma di lire 56.523.250, con gli inte- ressi nelle misure e decorrenze indicate in motivazio- ne, oltre alla rifusione delle spese processuali. La decisione era appellata dal GI sia per l'an che per il quantum debeatur, resistevano le con- troparti chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza pubblicata il 24 luglio 1998 la Corte di appello di Torino così decideva: in riforma della decisione impugnata dichiara 3 l'esclusiva responsabilità per l'incidente de quo a ca- rico di TZ Ernst;
condanna l'UCI, in solido con il conducente e il proprietario responsabile civile, a pagare al Giovan- nelli, considerati gli acconti già versati, della somma di lire 948.635.563, oltre gli interessi legali dal giorno della pubblicazione fino al giorno del pagamen- to %; conferma nel resto e compensa le spese del grado tra GI e la Inter Unfall;
condanna l'UCI in solido con OF e TZ al paga- mento delle spese del giudizio di secondo grado. (V. amplius in dispositivo). Contro la decisione ricorre l'U.C.I. deducendo due motivi di ricorso illustrati da memorie resiste il GI con controricorso e ricorso incidentale sul punto relativo alla liquidazione del danno morale. Motivi della decisione I ricorsi sono stati previamente riuniti. Il ricorso principale è infondato, merita accogli- mento il ricorso incidentale, per le seguenti conside- razioni. Precede l'esame del ricorso principale. A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE. L'Ufficio Centrale Italiano deduce nel primo motivo 4 l'error in iudicando in relazione all'art. 2054 c.c. ed il vizio della motivazione su punto decisivo. In parti- colare si censura la ricostruzione data dai giudici di merito sulla base della consulenza tecnica di ufficio e della deposizione del teste Garino. Mancando dati og- gettivi di controllo delle contrastanti versioni le cioè se l'autocarro tentò di sorpassare il ciclomotore ovvero se il ciclomotore tentò di sorpassare l'autocarro) andava applicata la disciplina della pre- sunzione del pari concorso di colpa. Con il secondo motivo si deduce l'ultrapetizione ed il vizio della motivazione sia sulla quantificazione dei danni compiuta dal giudice del riesame, sia sul calcolo degli interessi corrispettivi. Si deduce che non essendovi un gravame sul “metodo” del calcolo, non poteva il giudice dell'appello, disco- starsene, per effetto di un giudicato interno sul pun- to. In senso contrario si osserva: a. Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente ed alla determinazione delle responsabi- lità: che il giudice del riesame (ff.13 a 16 della mo- tivazione) attraverso una puntuale ed analitica valuta- zione delle prove, è pervenuto al convincimento della colpa esclusiva del conducente dell'autocarro, il quale 5 M determinò la gravissima situazione di pericolo, strin- gendo progressivamente il motociclista e provocandone lo sbandamento, la caduta e le gravi lesioni. Tale ricostruzione si avvale dei rilievi obiettivi rielaborati dalle consulenze e della deposizione di un teste de visu. Non sussiste dunque alcun travisamento dei fatti 0 vizio della motivazione, che esprime un prudente ap- prezzamento delle prove non sindacabile in questa sede. b. Quanto al motivo inerente alla rideterminazione del quantum debeatur, si Osserva che esso è generico sul punto del c.d. giudicato interno sui criteri di va- lutazione ai valori attuali, proprio perché lo stesso ricorrente, chiedendo la riforma della decisione sia sull'an che sulla liquidazione del danno, aveva impedi- to la formazione della re giudicata devolvendo al giu- dice dell'appello il riesame completo della res
contro
- versa. Inoltre non risulta impugnato il punto della de- cisione in cui il giudice del riesame, dopo aver re- spinto la censura di merito, precisa (ff. 16 della mo- tivazione) che i capitali risarcitori determinati dal tribunale non sono controversi nel loro ammontare... ma che, perdurando l'inadempimento della parte debitrice, deve applicarsi, per gli interessi corrispettivi la mo- ra ex re. Dunque la somma dovuta andava rideterminata 6 3 al tempo della seconda pronuncia, con il relativo cal- colo degli interessi, che vengono determinati (ff. 18) in misura inferiore a quella del tribunale e dunque in senso favorevole al ricorrente. Non vi è alcuna ultrapetizione sul punto. Pertanto il ricorso non merita accoglimento. B. Esame del ricorso incidentale del danneggiato. Il danneggiato ricorre per la violazione dei crite- ri di risarcimento integrale del danno morale. I l danno morale è stato determinato dalla Corte (ff. 16 motivaz.) in lire 37.726.505 (moneta del luglio 83) per la prima volta, posto che in prime cure, era stato escluso per il "pari concorso di colpa". Ora il criterio di determinazione è decisamente ri- duttivo, tenendo conto unicamente del fattore età e della riduzione della vita di relazione. (v. ff. 16 in motivazione). Il primo fattore, se non si correla alle condizioni di vita della vittima, non è idoneo ad esse- re criterio logico di riferimento, mentre il generico riferimento alla vita di relazione, indica una compo- nente essenziale del danno biologico e non già la com- ponente del danno morale che è, per communis opinio, nel caso di lesioni all'integrità della persona, danno consequenziale che attiene all'entità della sofferenza e del dolore, oltre che, contestualmente, alla lesione 7 della dignità umana. Ora non è in contestazione l'estrema gravità del danno, pari all'85% della validità della persona, né vengono in contestazione le perdite della qualità della vita in relazione a funzioni vitali (la minzione, la evacuazione attraverso un ano artificiale, la perdita della sessualità e della capacità procreativa). Dunque vi è, come rilevato dal ricorrente danneggiato, ampia materia di valutazione, seria, attenta e completa, del NOV 002 danno morale, come lesione dell'integrità morale della persona, nella sua dignità e nel suo vivere quotidiano, 109T 129,11 sicchè la commisurazione del danno gravissimo, trascen- 456T 20,66 de la semplice considerazione del pretium doloris. TOT. 149.77 Il ricorso incidentale merita accoglimento su tale punto con conseguente rinvio al giudice del riesame che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Roma 13 dicembre 2001 Bethiви вещи тек IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fun Vittorio bros 09