Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ET, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell'avvocato RANIERO BERNARDINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE MENTANA, in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 18, difeso dall'avvocato ROBERTO VENETTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3457/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/03 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;
udito l'Avvocato BERNARDINI Ranieri, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 20 maggio 1995 il Comune di NA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo,emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Roma a seguito di ricorso dell'avv.to AR per il pagamento della somma di L. 43.092.100 dovutagli a titolo di compenso professionale per l'attività prestata in favore dell'Amministrazione opponente in relazione al giudizio svoltosi dinanzi al TAR Lazio ad iniziativa di IV IL, LE RI e della LP di IL IO & C. s.n.c., in tema di espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica.
Costituitosi il AR che instava per il rigetto dell'opposizione, con sentenza del 5 novembre 1997 il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione,revocando il decreto ingiuntivo. Proposto gravame dal soccombente il quale ribadiva la posizione già assunta in prime cure sia sull'eccezione pregiudiziale di difetto di procura dell'opponente,sia sull'esattezza della richiesta monitoria, munita del visto del competente Consiglio dell'Ordine e adeguata alle tariffe, tenuto conto del valore dell'opera eseguenda, la Corte d'appello di Roma,con sentenza del 22 novembre 1999, in parziale accoglimento dell'impugnazione,condannava il Comune di NA al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di L. 5.743.000, oltre interessi ed accessori e alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio,compensate nella misura del 50%. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per NE l'avv.to AR, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di NA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminato per primo, per evidenti ragioni di ordine logico, il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione dell'art. 83 c.p.c., nonché erronea e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice d'appello aveva conferito validità alla procura apposta a margine dell'atto di citazione in opposizione del Comune di NA privo, anche nella sua intestazione, della indicazione della persona fisica che rappresentava l'ente, (procura neppur trascritta sulla copia notificata dell'atto medesimo), sul rilievo della apposizione del timbro di quella Amministrazione prima della firma, peraltro illeggibile, della persona che aveva sottoscritto il mandato "ad litem".
La doglianza è infondata.
Va precisato, innanzi tutto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1180/76, n. 9557/97,n. 146/98),pur essendo la procura alle liti richiesta affinché il difensore possa esercitare nel processo lo "ius postulandi" in rappresentanza della parte che gliel'ha conferita (art. 83 c.p.c.), non è necessario, ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell'atto che si notifica all'altra parte, essendo invece essenziale che la procura stessa figuri apposta sull'originale dell'atto depositato in cancelleria al momento della costituzione in giudizio. Il che, nel caso di specie, si è puntualmente verificato.
Ciò premesso,va ricordato che questa Suprema Corte ha ritenuto invalida la procura sull'atto introduttivo di un giudizio proposto da una società o da un ente, quando la firma apposta su di essa dal rappresentante legale risulti illeggibile e nell'intestazione dell'atto e nello stesso mandato non ne venga specificato il nome. Nella motivazione della decisione a sezioni unite si puntualizza peraltro che l'identità del firmatario può essere provata con documenti di data certa anteriore al conferimento del mandato (Cass. S.U. n. 1167/94). Orbene tale prova emerge dagli atti, il cui esame diretto è consentito al Collegio vertendosi in tema di "error in procedendo", ed in particolare dalla delibera di incarico della Giunta Municipale n. 610 del 10.5.95 che ha autorizzato il sindaco pro tempore a promuovere l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. E questa interpretazione è altresì pienamente confermata da successive decisioni di questa Corte (n. 7011/97,n. 975/98, n. 5381/98) secondo cui l'eccezione di invalidità della procura,quando la firma apposta sulla stessa dal rappresentante dell'Ente territoriale risulti illeggibile e non ne venga indicato il nome,non è invocabile allorché, come nel caso che ne occupa, il nome del legale rappresentante sia desumibile da un atto avente data certa anteriore al conferimento del mandato, quale la delibera della giunta che l'autorizzava a costituirsi in giudizio.
Passando ora al primo motivo del ricorso,con esso si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 stesso codice nonché omesso esame di un motivo di gravame o comunque di un punto decisivo della controversia, omesso esame o erronea valutazione di documenti versati in atti decisivi per la risoluzione della controversia medesima.
Lamenta il ricorrente il mancato esame o comunque la non corretta valutazione da parte della Corte del merito della prodotta documentazione, dalla quale si evinceva chiaramente che, non riguardando il giudizio amministrativo vertente tra IL ed altri ed il Comune di NA (nel quale erano state impugnate cinque delibere e un'ordinanza sindacale) soltanto le aree da espropriare, la controversia non poteva considerarsi, ai fini della liquidazione degli onorari, di valore indeterminato, bensì, in considerazione dell'interesse perseguito dall'Amministrazione, incentrantesi nella possibilità del conseguimento di un'opera pubblica del valore dichiarato di L. 3.200.000.000, di valore superiore ai tre miliardi di lire.
Rileva altresì che la Corte romana non avrebbe potuto espungere dalla notula la voce "discussione", emergendo dal prodotto verbale di udienza del 9.4.92 che discussione vi era stata, con intervento dei legali delle parti, i quali avevano concluso perché la causa venisse cancellata dal ruolo.
Le doglianze non possono essere accolte.
Ed invero con apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logici e da errori di diritto e pertanto incensurabile nell'attuale sede di legittimità, la Corte territoriale,nel condividere l'avviso del primo giudice circa l'erroneità del riferimento parametrico effettuato dall'attuale ricorrente ai fini della liquidazione degli onorari (valore dell'opera da eseguire) ha dato atto che la causa dinanzi al TAR verteva sulla legittimità della procedura di espropriazione, in particolare per l'avvenuta cessione del vincolo espropriativo sulle aree oggetto della procedura, tal che nessuna rilevanza poteva annettersi al valore dell'opera da eseguire ne' allo stesso valore espropriativo, non ancora accertato. Con la conseguenza che per la liquidazione del compenso professionale dovuto all'avvocato AR doveva farsi riferimento al parametro indicato come causa di valore indeterminabile.
Mentre, quanto alla contestata esclusione dalla liquidazione della voce relativa alla discussione "perché non effettuata", lo stesso ricorrente ha sostanzialmente confermato la mancata effettuazione della stessa, nel richiamare in proposito il verbale dell'udienza del 9.4.92 in cui, pur essendo stata la causa in discorso effettivamente chiamata per la discussione con intervento dei legali delle parti, tutto si era risolto nella richiesta, accolta, di cancellazione della causa medesima dal ruolo.
Con il terzo motivo contesta, infine, il ricorrente la regolamentazione delle spese processuali operata dal giudice d'appello con addebito a controparte del 50% e compensazione del residuo, laddove la conformità a tariffa della richiesta contenuta nel decreto ingiuntivo avrebbe legittimato una liquidazione conforme alla soccombenza integrale del Comune di NA.
La censura non ha pregio stante la conferma in questa sede del notevole ridimensionamento della pretesa del AR e del conseguente accoglimento solo parziale del gravame di merito. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dei giudizio di NE (il controricorso non è inammissibile, come sostenuto in memoria dal ricorrente, recando sia nell'originale che nella copia notificata rituale procura speciale a margine dell'atto e risultando in atti autorizzazione a resistere nel presente giudizio come da delibera della G.M. del Comune di NA n. 6 del 25 gennaio 2001).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004