Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19864
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione

    La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, ritenendo che la Corte di appello non abbia tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui subordina la rivalutazione della pericolosità sociale al decorso di un periodo di detenzione non inferiore a due anni. Di conseguenza, la misura di prevenzione doveva considerarsi ancora sospesa e le prescrizioni non applicabili al ricorrente, rendendo insussistente il reato contestato.

  • Improcedibile
    Vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche

    L'esame di questo motivo è stato reso superfluo dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19864
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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