CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19864 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte di appello di Catania;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19864 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26 maggio 2025 la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato NO RI alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 commesso dal maggio al giugno 2020, violando la misura di prevenzione con il fatto di accompagnarsi abitualmente con soggetti pregiudicati. La Corte ha respinto l'eccezione relativa all'omessa rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto alla misura, prima della sua applicazione, per essere stata la stessa sospesa, a causa di uno stato di detenzione, per meno di due anni, e ha respinto le doglianze relative alla dosimetria della pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso NO RI, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Alessi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, e il vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto non applicabile la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 per essere stata la misura applicata dopo un periodo di sospensione, dovuto alla detenzione, inferiore a due anni, ma la sentenza n. 162/2024 della Corte costituzionale ha dichiarato detta norma illegittima proprio nella parte in cui subordina l'obbligo di rivalutazione della pericolosità al decorso di un periodo di detenzione non inferiore a due anni. Questa pronuncia impone, pertanto, di rivalutare la pericolosità sociale in ogni caso, anche se la sospensione per una detenzione è stata inferiore a tale arco temporale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche. La motivazione, sul punto, è apparente e tautologica, fondata solo sulla reiterazione della condotta, senza valutare la personalità del ricorrente e le circostanze del fatto, in contrasto con i principi giurisprudenziali. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto al suo primo motivo, il cui accoglimento rende superfluo l'esame del motivo subordinato. 2. La sentenza impugnata riporta il testo dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, secondo cui l'esecuzione della misura della sorveglianza speciale è 2 sospesa per il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di una pena, e «dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni», il giudice della prevenzione deve verificare, anche d'ufficio, il permanere della pericolosità sociale;
la Corte di appello ha, perciò, escluso in questo caso la necessità di tale rivalutazione «poiché l'esecuzione della pena scontata dall'imputato si è realizzata in un arco temporale nettamente inferiore al biennio». I giudici hanno omesso di tenere conto dell'intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 162 emessa il 24 settembre 2024, ha dichiarato l'illegittimità di detta norma, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni», spiegando nella parte motiva che tale inciso introduce, di fatto, una presunzione assoluta di persistenza della pericolosità per un periodo inferiore, con riferimento ad un istituto limitativo della libertà personale, materia in cui la presunzioni devono ritenersi contrastanti con l'art. 3 Cost. (come già affermato con la sentenza n. 1102/1988 Corte cost. e con la sentenza n. 291/2013 Corte cost., con riferimento alle misure di sicurezza e alle stesse misure di prevenzione), nonché contrasta con l'art. 13 Cost., dal momento che consente l'applicazione della misura limitativa della libertà personale senza un effettivo accertamento della sussistenza della pericolosità sociale, e con l'art. 27, terzo comma, Cost., dal momento che esclude la possibilità che l'esecuzione di una pena detentiva di durata inferiore ai due anni sia idonea a redimere il reo e ad eliminare la sua pericolosità, precedentemente affermata. La declaratoria di parziale illegittimità della norma in questione comporta, secondo la stessa Corte costituzionale, che «dopo la cessazione dello stato di detenzione il tribunale sarà tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato ... Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell'interessato» (par. 4 della sentenza citata). Non essendo più specificato alcun arco temporale di durata della sospensione della misura di prevenzione in caso di detenzione per espiazione di una pena, la cui brevità sia tale da consentire di escludere la necessità di rivalutare la pericolosità sociale, deve intendersi che tale nuova valutazione debba sempre essere eseguita, anche quando, come nel caso di specie, la detenzione si sia protratta per un periodo «nettamente inferiore al biennio». E' appena il caso di ricordare che la declaratoria di incostituzionalità di una norma elimina la stessa dal corpo legislativo con efficacia ex tunc, per cui tale declaratoria esplica i suoi effetti sui procedimenti pendenti, e persino sui procedimenti definiti, come previsto dall'art. 673 cod. proc. pen.. Essa, quindi, deve essere applicata nel presente caso, in 3 /-i Il Presidente FI Ca cui la sentenza impugnata è stata emessa addirittura dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024. 3. In applicazione di tale pronuncia, questa Corte ha stabilito che «In tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza dèlla Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, [...]), e che «In tema di misure di prevenzione, il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è configurabile nei confronti di colui che, dopo l'espiazione di una pena detentiva, sia stato sottoposto alla sorveglianza speciale senza la previa rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, quand'anche il decreto che ha disposto la misura sia stato emesso durante il periodo di espiazione della pena» (Sez. 1, n. 30070 del 26/06/2025, [...]). La sentenza impugnata afferma chiaramente che la misura di prevenzione è stata ritenuta pienamente ripristinata, dopo la cessazione di un periodo di detenzione in espiazione di una pena, senza che la pericolosità sociale del ricorrente fosse stata rivalutata. L'applicazione della pronuncia della Corte costituzionale, e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, impone pertanto di dichiarare che, al contrario, tale misura deve essere ritenuta ancora sospesa, e che le prescrizioni in essa contenute non erano applicabili al ricorrente, il quale non può, pertanto, averle violate così come contestato. Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, pertanto, non è configurabile e deve essere dichiarato insussistente, con conseguente assoluzione del ricorrente. a 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) e lett. I), cod. proc. pen., potendo la insussistenza del reato essere dichiarata senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 26 marzo 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19864 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26 maggio 2025 la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato NO RI alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 commesso dal maggio al giugno 2020, violando la misura di prevenzione con il fatto di accompagnarsi abitualmente con soggetti pregiudicati. La Corte ha respinto l'eccezione relativa all'omessa rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto alla misura, prima della sua applicazione, per essere stata la stessa sospesa, a causa di uno stato di detenzione, per meno di due anni, e ha respinto le doglianze relative alla dosimetria della pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso NO RI, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Alessi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, e il vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto non applicabile la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 per essere stata la misura applicata dopo un periodo di sospensione, dovuto alla detenzione, inferiore a due anni, ma la sentenza n. 162/2024 della Corte costituzionale ha dichiarato detta norma illegittima proprio nella parte in cui subordina l'obbligo di rivalutazione della pericolosità al decorso di un periodo di detenzione non inferiore a due anni. Questa pronuncia impone, pertanto, di rivalutare la pericolosità sociale in ogni caso, anche se la sospensione per una detenzione è stata inferiore a tale arco temporale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche. La motivazione, sul punto, è apparente e tautologica, fondata solo sulla reiterazione della condotta, senza valutare la personalità del ricorrente e le circostanze del fatto, in contrasto con i principi giurisprudenziali. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto al suo primo motivo, il cui accoglimento rende superfluo l'esame del motivo subordinato. 2. La sentenza impugnata riporta il testo dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, secondo cui l'esecuzione della misura della sorveglianza speciale è 2 sospesa per il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di una pena, e «dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni», il giudice della prevenzione deve verificare, anche d'ufficio, il permanere della pericolosità sociale;
la Corte di appello ha, perciò, escluso in questo caso la necessità di tale rivalutazione «poiché l'esecuzione della pena scontata dall'imputato si è realizzata in un arco temporale nettamente inferiore al biennio». I giudici hanno omesso di tenere conto dell'intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 162 emessa il 24 settembre 2024, ha dichiarato l'illegittimità di detta norma, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni», spiegando nella parte motiva che tale inciso introduce, di fatto, una presunzione assoluta di persistenza della pericolosità per un periodo inferiore, con riferimento ad un istituto limitativo della libertà personale, materia in cui la presunzioni devono ritenersi contrastanti con l'art. 3 Cost. (come già affermato con la sentenza n. 1102/1988 Corte cost. e con la sentenza n. 291/2013 Corte cost., con riferimento alle misure di sicurezza e alle stesse misure di prevenzione), nonché contrasta con l'art. 13 Cost., dal momento che consente l'applicazione della misura limitativa della libertà personale senza un effettivo accertamento della sussistenza della pericolosità sociale, e con l'art. 27, terzo comma, Cost., dal momento che esclude la possibilità che l'esecuzione di una pena detentiva di durata inferiore ai due anni sia idonea a redimere il reo e ad eliminare la sua pericolosità, precedentemente affermata. La declaratoria di parziale illegittimità della norma in questione comporta, secondo la stessa Corte costituzionale, che «dopo la cessazione dello stato di detenzione il tribunale sarà tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato ... Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell'interessato» (par. 4 della sentenza citata). Non essendo più specificato alcun arco temporale di durata della sospensione della misura di prevenzione in caso di detenzione per espiazione di una pena, la cui brevità sia tale da consentire di escludere la necessità di rivalutare la pericolosità sociale, deve intendersi che tale nuova valutazione debba sempre essere eseguita, anche quando, come nel caso di specie, la detenzione si sia protratta per un periodo «nettamente inferiore al biennio». E' appena il caso di ricordare che la declaratoria di incostituzionalità di una norma elimina la stessa dal corpo legislativo con efficacia ex tunc, per cui tale declaratoria esplica i suoi effetti sui procedimenti pendenti, e persino sui procedimenti definiti, come previsto dall'art. 673 cod. proc. pen.. Essa, quindi, deve essere applicata nel presente caso, in 3 /-i Il Presidente FI Ca cui la sentenza impugnata è stata emessa addirittura dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024. 3. In applicazione di tale pronuncia, questa Corte ha stabilito che «In tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza dèlla Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, [...]), e che «In tema di misure di prevenzione, il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è configurabile nei confronti di colui che, dopo l'espiazione di una pena detentiva, sia stato sottoposto alla sorveglianza speciale senza la previa rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, quand'anche il decreto che ha disposto la misura sia stato emesso durante il periodo di espiazione della pena» (Sez. 1, n. 30070 del 26/06/2025, [...]). La sentenza impugnata afferma chiaramente che la misura di prevenzione è stata ritenuta pienamente ripristinata, dopo la cessazione di un periodo di detenzione in espiazione di una pena, senza che la pericolosità sociale del ricorrente fosse stata rivalutata. L'applicazione della pronuncia della Corte costituzionale, e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, impone pertanto di dichiarare che, al contrario, tale misura deve essere ritenuta ancora sospesa, e che le prescrizioni in essa contenute non erano applicabili al ricorrente, il quale non può, pertanto, averle violate così come contestato. Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, pertanto, non è configurabile e deve essere dichiarato insussistente, con conseguente assoluzione del ricorrente. a 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) e lett. I), cod. proc. pen., potendo la insussistenza del reato essere dichiarata senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 26 marzo 2026