Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 02560 01 REPUBBLICA ITALIANA te Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai signori Magistrati;
Oggetto: Prev. soc. R. G..m 14289/1998 Presidente dr. Vincenzo Trezza Cron. 5231 dr. Guglielmo Sciarelli Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud. 24.10.2000 dr. Camillo Filadoro Consigliere dr. Gabriella Coletti he pronunciato la seguente thymes SENTENZA sul ricorso proposto da: AN PP, nata il [...], residente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in Nardò (Lecce), difèsa per procura a margine del Richiesta copia stugis dal Sig. ricorso dall'avv. Giuseppe Magaraggia ed elettiva- per diritti L. 3000 "21 FEB 2001- mente domiciliata presso il medesimo in Roma IL CANCELLERE studio avv. Alessandra Gullo alla via della Stazione di Monte Mario n. 9, CANCELLERIA ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. ing. Gianni Billia, rappresentato e difeso congiuntamente o separa- wany- 1 - -> 4437 tamente per procura in calce alla copia notificata del ricorso dagli avvocati Mario Passaro, Manlio Nardi e Mario Poti, con i quali è elettivamente do- miciliato im Roma alla via della Frezza n. 17 presso 3 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, resistente com procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce im data 26 febbraio -1 aprile 1998, n. 977/98, n. 971/97 R.G.A.C.A.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Japanes Donato Figurelli nella pubblica udienza del 24 otto- bre 2000; udito l'avv. Giuseppe Magaraggia per la ricorrente;
udito il P.M.,. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Orazio Frazzimi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Com ricorso al PR di Lecce depositato il 10 gem- maio 1990 la signora PP NC, titolare di posi- ziome assicurativa obbligatoria, esponeva che im data 30. marzo 1985 aveva richiesto all'INPS pensione d'inabilità o asse gmo d'invalidità e che tale istanza era stata respinta melle sedi amministrative%; deduceva invece la sussüstem- za dei requisiti di legge per la concessione del citato trattamento previdenziale e chiedeva pertanto il ricono- scimento giudiziale del diritto alla provvidenza richiesta, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei relati- vi, maggiorati, quanto a quelli già scaduti, rivaluta- zione ed interessi, e com rifusione delle spese di lfte. き L'INPS, costituitosi im giudizio, esibiva la documenta- ziome relativa alla pregressa fase amministrativa e chïe- deva il rigetto della domanda perchè infondata. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva effettua- ta consulenza tecmica d'ufficio diretta ad accertare la sussistenza della dedotta condizione d'invalidità, il PR accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto dell'istante all'assegno d'invalidità com decornenza dal 1° maggio 1994. Avverso tale dacione l'assicurata com ricorso depositta to ill 13 marzo 1997 proponeva appello. L'INPS resisteva, chiedendo il rigetto del gravame. · 3 · Com sentenza in data 26 febbraio - 3 aprile 1998, ±1 Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente l'appello • dichiarava che la NC aveva diritto all'assegno d'invalidità a far data dal 1° dicembre 1993; confer- mava nel resto la sentenza impugnata. Ösbervava il Tribunale che il secondo œ.t.u. nominato .... dal PR aveva confermato le conclusioni del primo consulente d'ufficio (patologie tali da ridurre a meno di um terzo la capacità di lavoro a decorrere dall'epoca - maggio 1994 -), ma che della prima visita peritale le patologie in diagnosi, per le loro stesse caratter- stiche di progressività, non potevano essere insorte im coincidenza com la visita peritale del maggio 1994, sicchè la decorrenza della condizione d'invalidità andava fis- sata a circa sei mesi prima della visita;
che nom poteva invece trovare accoglimento la censura relativa al manca- to riconoscimento dello stato di totale inabilità. Avverso detta sentenza, com atto notificato il 14 luglio 1998,la NC ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad um unico complesso motivo. L'intimato Istituto ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando omessa ed insufficiente - 4- motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e contemporanea wiolazione ed erronea applicazione dell'art. 132 c.p. c. nonchè degli artt. 1 e 2 della legge m. 222/84, la ricorrente deduce che la decorrenza dell'invalidità deve essere accertata dal giudice del merito com la massima precisione, il che nella specie nom à avvenuto;
che, im particolare, il Tribunale nom ha tenuto conto dell'anamnesi, num eseguendo alcuna approfondita e puntuale valutazione di tutta la storia clinica della NC, nè ha tenuto conto della natura delle patologie, affermando assiomaticamente che, per la loro natura e gra- vità, dette patologie avrebberp determinato da sei mesi prima della visita peritale lo stato invalidante;
che della sussistere agli atti era acquisita la prova di dette affezioni sim da parecchio tempo prima;
che il Tribunale aveva erronea- mente escluso il diritto a pensione di inabilità, nom a- vendo rilevanza la possibilità di una qualsiasi attività lavorativa che non assicuri accettabili livelli esistenzia- 4li, ed essendo stata omessa la valutazione di tutte le pa- tologie acquisite. Osserva la Corte che com l'unico motivo la ricorrente sol- leva due censure, la prima relativa alla decorrenza dello stato invalidante, la seconda relativa alla denegata pen- sione d'inabilità. Entrambe le censure sono fondate. Per quanto concerne la prima, si osserva che in materia d'in va -- 5 - lidità pensionabile, il momento dell'insorgenza dello stato invalidante (o inabilitante), che rileva ai fini della de- correnza della prestazione previdenziale e che, tranne casi eccezionali, non coincide com quello del deposito della re- lazione del consulente tecnico d'ufficio nè con quello della visita medica, deve essere accertato dal giudice del merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazio- ne di tutte le risultanze di causa (relative, im particolare, all'insorgenza ed all'evoluzione anche prima dell'espleta- mento degli accertamenti tecnici delle malattie riscontrate) fr en - e medinte l'esercizio di tutti i (possibili) poteri di accer- tamento che egli ritenga più idonei, ivi compreso il ricorso ad ulteriori chiarimenti peritali ( Cass. 17 aprile 1992 n. 4747). Nella specie, peraltro, il Tribunale, pur avendo correttamente ritenuto che le patologie in diagnosi, per la loro progressi- vità, nom potevano essere insorte im coincidenza con la visita peritale del maggio 1994 (come ritenuto invece in sede di c.t.u.), ha fissato la decorrenza della condizione d'invalidità a circa sei mesi prima della visita, "tenuto conto dell'ordinaria evo- lutività di tali patologie". Ciò facendo, il giudice del merito non ha congruamente motivato sulla decorrenza dello stato in- validante, in quanto non ha accertato tale decorrenza con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione relativa Varie all'insorgenza ed all'evoluzione delle malattie riscontrate -- 6 - (ipertensione arteriosa e cardiopatia ipertensiva, diabete mellito, varici agli arti inferiori, spondiloartrosi cervico- lombo-sacrale), nè ha esercitato tutti i possibili poteri di accertamento da lui ritenuti più idonei, ivi compreso il - ricorso ad ulteriori chiarimenti peritali. Per quanto concerne la seconda censura, il Tribunale ha rite- muto di escludere la totale inabilità, in quanto le condizioni zivano cliniche evidenziate in sede di visita peritale nom appaiono tali da impedire lo svolgimento di qualsiasi proficua attivi- سلام tà. Il Tribunale si è limitato dunque a richiamare il concet- Widenziare to di proficua attività, senza rilevare gli elementi in base ai quali la ricorrente sarebbe stata capace di svolgere un'at- tività proficua secondo il concetto di cui all'art. 36 della Cost.. Im definitiva, il ricorso deve essere integralmente accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2000. Il Presidente (dr. Vincenzo Trezza)Vriceuse Cresse --7- Il Consigliere estensore (dr.. Donato Figurelli) Jouets Frigand Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.1 FEB. 2001 I D A , S 0 A OL CAS LABORATORE 1 S 3 O 3 L . A DI CANCELLERIA L M T 5 T E , O R R . B A A P ' S N U I L E S D L P 3 N O I Z S E A 7 I D - T N S I 8 - G S O 1 O N P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D 8