Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso, la sentenza di patteggiamento che riconosca la continuazione fra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di porto ingiustificato fuori della propria abitazione di strumenti atti a offendere . Fra i due reati è, invero, riscontrabile un rapporto di mera occasionalità che è individuabile ogniqualvolta il reato successivo venga commesso per effetto dell'insorgere di fattori del tutto estranei, per loro natura, all'iniziale disegno criminoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/1999, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 25.11.1999
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni DE ROBERTO - Consigliere N.3859
Dott. Ilario S. MARTELLA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Arturo CORTESE - Consigliere N.15475/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Campobasso,
contro
TI HM, nato nel 1962, e IA GD, nato il [...],
avverso la sentenza del Pretore di Larino/Termoli del 4.12.1997. Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La CORTE osserva:
Con sentenza del 4.12.1997 il Pretore di Larino/Termoli, sulla concorde richiesta delle parti, applicava, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., a TI HM e IA GD la pena di mesi due e giorni ventisei di reclusione ciascuno, per il reato continuato di resistenza, in esso unificati i reati di oltraggio a pubblici ufficiali e di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata di erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e di vizio di motivazione, per aver ritenuto commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso il porto fuori della propria abitazione degli strumenti atti ad offendere e la successiva, occasionale resistenza ai pubblici ufficiali.
Il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Invero, il Pretore non poteva rendere efficace il concordato processuale, in punto di ritenuta continuazione tra il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 110/1975 e quello di cui all'art. 337 cod. pen., in mancanza della verifica positiva della sussistenza del medesimo disegno criminoso, risultando in punto di diritto insufficiente a giustificarla la contestualità temporale e, sotto il profilo della motivazione, il richiamo alla natura omogenea degli altri reati in imputazione senza alcun concreto riferimento a quello relativo alle armi.
È principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte Suprema di Cassazione che, ai fini della configurabilità della continuazione dei reati, ha rilevanza decisiva l'identità del disegno criminoso, inteso specificamente in senso soggettivo, come ideazione, volizione di uno scopo unitario che dà senso ad un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni od omissioni, di volta in volta poi commesse con singole determinazioni, sul piano volitivo. Ciò esige, che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie degli illeciti, che si inquadrano nel programma, concepito nelle sue linee generali ed essenziali, sicché una divergenza essenziale esclude l'illecito o gli illeciti dal disegno criminoso e quindi dalla continuazione;
ed infine, che il programma criminoso sia prefigurato fin dalla consumazione del primo reato, che si assume rientrare nella continuazione, dei quali i singoli reati costituiscono i momenti di attuazione. L'accentuazione del carattere determinante del medesimo disegno criminoso, nonché il suo carattere soggettivo-psichico - da cui deriva l'esigenza di una più rigorosa prova della sua presenza - riduce l'importanza dell'elemento oggettivo, costituito dall'elemento cronologico e cioè dalla vicinanza o dalla lontananza, sul piano temporale dei diversi illeciti. L'accertamento del disegno criminoso, così individuato sul piano normativo e concettuale, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. Peraltro, questa Corte Suprema ha specificato che il "medesimo disegno criminoso", di cui al secondo comma dell'art. 81 cpv. cod. pen., può essere ravvisato solo se la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo e si sia estesa a tutti gli altri, già programmati, sia pure nelle loro linee generali. Pertanto non possono rientrare nella previsione della norma in questione tutti quei fatti costituenti reato che si trovino, rispetto al primo, in un rapporto di mera occasionalità, ovvero siano, con il primo, espressione di una abitualità o addirittura di un costume di vita. Siffatta occasionalità si riscontra ogni volta che il reato successivo venga commesso per effetto dell'insorgenza di fattori del tutto estranei, per loro natura, all'iniziale disegno criminoso (rv. 194018). In conclusione, deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per l'ulteriore corso del giudizio.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2000