Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10762
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Sentenza 23 luglio 2002

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In tema di pensione di riversibilità corrisposta al figlio convivente e invalido del titolare di pensione diretta decaduto, lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia autonoma che subordinata, determina la sospensione della erogazione della pensione, ma non anche il venir meno del diritto al trattamento di reversibilità, che, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, si verifica solo quando venga meno lo stato di invalidità, senza che a tale ipotesi possa essere assimilata quella della successiva proficua occupazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che lo svolgimento di attività lavorativa da parte del superstite invalido, beneficiario di una pensione di riversibilità, avviato al lavoro come invalido, avesse determinato di per sè la cessazione della pensione, non potendosi desumere dall'avvenuta prestazione lavorativa la prova del recupero, da parte dell'assicurato, di una condizione di idoneità al lavoro per miglioramento della malattia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10762
    Data del deposito : 23 luglio 2002

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