Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 1
In tema di pensione di riversibilità corrisposta al figlio convivente e invalido del titolare di pensione diretta decaduto, lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia autonoma che subordinata, determina la sospensione della erogazione della pensione, ma non anche il venir meno del diritto al trattamento di reversibilità, che, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, si verifica solo quando venga meno lo stato di invalidità, senza che a tale ipotesi possa essere assimilata quella della successiva proficua occupazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che lo svolgimento di attività lavorativa da parte del superstite invalido, beneficiario di una pensione di riversibilità, avviato al lavoro come invalido, avesse determinato di per sè la cessazione della pensione, non potendosi desumere dall'avvenuta prestazione lavorativa la prova del recupero, da parte dell'assicurato, di una condizione di idoneità al lavoro per miglioramento della malattia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10762 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato, MARIA TERESA ROMAGNOLI LOIACONO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO SALVI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3250/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 08/01/00 R.G.N. 8574/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Brescia, il sig. MA SI chiedeva la condanna dell'INPS a corrispondergli l'intero ammontare della pensione di riversibilità in morte del padre RO, con decorrenza dalla data di morte dello stesso o, in subordine, quale unico superstite, dalla morte della madre MI LB. Deduceva che:
- il 29 luglio 1959, sottoposto a visita dall'INAIL, era stato riconosciuto inabile al 66% per poliomielite;
- il 5 agosto 1959 era stato riconosciuto dall'INAIL totalmente inabile;
- a seguito della morte per silicosi del padre in data 19 maggio 1961, la vedova aveva conseguito la pensione di riversibilità;
- dal 1980 al giugno 1993, era stata attribuita ad esso ricorrente una quota della pensione medesima;
- il 22 dicembre 1991 la Commissione sanitaria dell'USSL n. 37 di Breno aveva accertato la di lui inidoneità assoluta e permanente a svolgere attività lavorativa proficua;
- l'11 luglio 1993 era deceduta la madre ed egli aveva successivamente chiesto l'attribuzione per intero della pensione di riversibilità in morte del padre;
- il 2 febbraio 1994 gli era stata comunicata dall'INPS la reiezione della domanda perché non riconosciuto inabile ai sensi di legge;
- a seguito di proprio ricorso al Comitato provinciale del 14 aprile 1994, l'INPS, in data 24 ottobre 1995 dava comunicazione alla madre (già deceduta) della reiezione del ricorso perché non inabile alla morte del decesso del familiare;
- alle proprie deduzioni in data 22 novembre 1996 che il provvedimento non avrebbe potuto riferirsi al SI, sicuramente invalido al momento del decesso del padre, l'INPS aveva risposto confermando i precedenti giudizi di insussistenza della inabilità, emessi a seguito della domanda e in esito ai ricorsi amministrativi. Con sentenza n. 557/1998, il Pretore rigettava il ricorso rilevando che i requisiti soggettivi per il diritto alla pensione di riversibilità, in particolare l'invalidità, intesa nel senso di cui all'art. 39 d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818, devono permanere anche in corso di godimento della pensione. Il ricorrente, impiegato comunale dal lo settembre 1964 al 28 febbraio 1993, e poi pensionato, aveva in concreto svolto attività lavorativa produttiva di adeguato profitto, idoneo a garantirgli in modo normale e non usurante il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita. Pertanto, dal momento di collocamento al lavoro (nel 1963) si erano realizzate le condizioni per disporre la revoca della pensione ai sensi dell'art. 3 d.l. 18 gennaio 1945, n. 39 ed era legittimo, dunque, il provvedimento dell'INPS di diniego della sussistenza dell'inabilità, senza che fosse necessario un espresso provvedimento di revoca del trattamento, potendo questa intervenire anche tacitamente. Su appello del SI, il quale deduceva il carattere usurante dell'attività svolta, tanto che il collocamento a riposo in data 28 febbraio 1993 era conseguito ad accertamento della Commissione sanitaria della USSL di Breno in data 22 dicembre 1992, di non idoneità in modo assoluto e permanente a svolgere attività lavorativa proficua, il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 11 novembre 1999, condannava l'INPS a pagare al SI la quota di pensione di riversibilità con decorrenza dal maggio 1993, oltre interessi. Le spese dell'intero giudizio venivano compensate. Il Tribunale ha ritenuto che non avrebbero più potuto essere posti in discussione il requisito (riconosciuto dall'istituto con l'iniziale erogazione del trattamento) della vivenza del SI a carico del padre al momento del decesso dello stesso;
la irretroattività della definizione di inabilità fatta propria dalla legge n.222/1984 sulla definizione di invalidità; la possibilità di revoca implicita del trattamento.
Per contro, la decadenza dalla pensione di riversibilità, prevista dall'art. 3 del d.lgs. luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, non avrebbe potuto essere estensivamente ritenuta per l'inizio di altra attività lavorativa, in quanto la norma faceva riferimento solo al venir meno dello stato di invalidità.
Sarebbe stato onere dell'istituto provare il ricupero da parte dell'assicurato di una condizione di idoneità al lavoro per miglioramento della malattia;
tal prova non avrebbe potuto desumersi dal solo indizio (non corroborato da altri elementi), rappresentato dall'avvenuta prestazione per alcuni anni di attività di impiegato comunale amministrativo. I dati acquisiti, anzi, rendevano certi che la malattia era peggiorata progressivamente fino a determinare la totale inidoneità del soggetto a qualsivoglia proficuo lavoro. Non essendovi incompatibilità tra pensione di riversibilità in favore del figlio invalido e la prestazione di lavoro da parte di costui (se non in quanto questa dimostri l'intervenuta cessazione dello stato di invalidità); ne' tra pensione di riversibilità e la pensione diretta conseguita dal figlio in virtù del lavoro prestato, doveva essere riconosciuto il diritto al ripristino del trattamento di riversibilità, dal maggio 1993, "secondo richiesta". Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con unico motivo.
Resiste l'assicurato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, l'istituto, deducendo violazione e falsa applicazione art. 3 d.LL 18 gennaio 1945, n. 39, art. 39 d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818 in relazione all'art. 360 c.p.c., n.ri 3 e 5,
e, richiamata la definizione di inabilità di cui all'art. 39 d.p.r. n. 818/1957 cit. ("si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro"), sostiene che avendo il SI svolto attività lavorativa produttiva di adeguato profitto sino al conseguimento della pensione e che tale attività era stata svolta in modo normale e non usurante - come si evinceva dal fatto che l'UPLMO di Brescia lo aveva inquadrato nel ruolo dei mutilati-invalidi civili aspiranti al collocamento obbligatorio nella categoria di impiegato amministrativo - erroneamente il Tribunale aveva condannato l'INPS a ripristinare il trattamento di riversibilità.
Certamente l'inabilità doveva ritenersi venuta meno con l'inizio dell'occupazione lavorativa, con conseguente decadenza dal diritto al trattamento pensionistico;
se è vero che le ragioni della decadenza debbono essere previste tassativamente dalla legge, non poteva però dubitarsi che l'inizio di proficua attività lavorativa costituiva il venire meno "del presupposto", ossia "dell'effetto" della stessa invalidità.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, cessa il diritto alla pensione di riversibilità per i figli maggiorenni invalidi quando sia venuto meno lo stato di invalidità. Per contro, secondo la dottrina più accreditata, lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia autonoma che subordinata, è solo causa di sospensione della pensione stessa, ma nel caso di specie, essendo l'attività lavorativa cessata nel febbraio 1993 ed essendo stato il ripristino del trattamento di riversibilità disposto dal maggio dello stesso anno, la sospensione non ha incidenza ai fini della presente decisione.
Nel caso in esame, la circostanza che il SI sia stato inviato al lavoro come invalido ed abbia trovato occupazione di impiegato comunale amministrativo non è causa di per sè di cessazione della pensione, contrariamente a quanto si assume nel ricorso da parte dell'istituto che addebita al Tribunale di essere incorso nel vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 3 ult. cit. e art. 39 d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818); e, se e vero che nella enunciazione iniziale del motivo è presente anche un generico richiamo all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella successiva esposizione l'istituto ha incentrato le proprie doglianze riferendosi ad una pretesa erronea applicazione delle citate disposizioni di legge e delle "regole di ermeneutica", sollecitando una interpretazione estensiva della regola, che stabilisce la cessazione del diritto a pensione quando sia venuto meno lo stato di invalidità, all'ipotesi di successiva proficua occupazione. Ritiene, peraltro, la Corte che siffatta estensione non sia compatibile con il sistema di settore, ove si consideri che la pensione di riversibilità non elimina che in parte lo stato di bisogno del superstite totalmente inabile, sicché quest'ultimo ben può essere costretto, malgrado il proprio stato fisico, ad intraprendere una attività lavorativa, senza che la legge consideri tale circostanza causa, di per sè, di cessazione del diritto al trattamento di riversibilità e comunque ostativa al ripristino del trattamento qualora a causa delle proprie condizioni fisiche l'inabile debba abbandonare il lavoro: a tale proposito, il controricorrente sottolinea di avere prodotto nei giudizi di merito dichiarazione del sindaco del comune presso cui era stato impiegato, attestante che l'abbandono del lavoro era stato determinato dal carattere usurante di esso. Lo stesso Tribunale, con riferimento ad ulteriori dati acquisiti, ha affermato, con accertamento in fatto, che non vi è stato alcun miglioramento della malattia invalidante "che anzi è peggiorata progressivamente fino a determinare la totale inidoneità dell'appellante a prestare qualsiasi proficuo lavoro". Non si fa questione, nel ricorso, di divieti di cumulo tra la pensione di riversibilità e la pensione diretta, conseguita dal SI (una particolare limitazione del cumulo è stata, del resto, introdotta solo con l'art. 1, comma 410, della legge n. 335 del 1995 ancorandola, peraltro, a specifici elementi fattuali).
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato con la consequenziale (art. 385 c.p.c.) condanna del ricorrente nelle spese.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in euro 22,80, oltre euro 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002