Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
00823701 CANCELLERIA Aula A REPUBBLICA ITA Popolo Italia E SOPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto: lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.N.16915/98 Putaturo Donati V. Consigliere " Mario Capitanio Cron. 1723 " Natale " ЗМ AS babe JE " Rep. "" Maura La Terza UDCORE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente studioRichiesta cop SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. Sul ricorso proposto _2.2 GEN. 2001 IL CANCELLIERE da MA ER RO, elett.dom. in Roma, viale delle Milizie n.38 presso l'avv.Gianguido Fossà che la rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
LF LI;
INTIMATO Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 6 novembre 1997 n.19939 (R.G.N.31415 e 36675/1991); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale FOSSA al Sig. 1 per diritti L. ހ 3926 3.0 GEN 2001 IL CANCELLIERE udita, nella pubblica *dienza tenutasi il giorno Cons.Dr.Mario 29/9/2000, la relazione della causa svolta dal Putaturo Donati Viscido;
Udito l'ow. Guido FOSSA. udito il Pubblico Ministero, nella persona del Matera che ha concluso perSost.Proc.Gen.Dr.Marcello l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17 maggio 1991 IA SA RO proponeva appello al Tribunale di Roma avverso la sentenza 11 marzo 1991 del locale Pretore del lavoro, che la aveva condannata al pagamento in favore del lavoratore ED CA e o dell'INPS di somme per la costituzione della rendita ex art.13 della legge n.1338 del 1962, deducendo preliminarmente la nullità della decisione per mancata notifica dell'atto introduttivo ed insistendo,nel merito, dopo avere evidenziato l'esistenza di più eredi della datrice NA IN,per la condanna al pagamento della somma necessaria alla costituzione della rendita anche per il periodo già regolarizzato. Gli appellati non si costituivano in giudizio. 泰 Con successivo ricorso depositato il 7 giugno 1991 la RO proponeva nuovamente appello avverso la detta sentenza formulando le medesime doglianze espresse nel precedentein sostanza gravame. Si costituiva in giudizio solo il CA contestando la fondatezza del gravame. the 2 Il Tribunale, disposta la unione dei procedimenti, con sentenza del 6 novembre 1997, dichiarava improcedibile il primo appello ed inammissibile il secondo. Osservava, in particolare, il Tribunale che:il ricorso depositato il 17 maggio 1991 non era stato notificato alle controparti poiché l'appellante, sebbene invitato, non aveva provveduto a depositare la relativa copia con la relata di notifica né aveva chiesto all'uopo ulteriore termine;
per il principio di consumazione del diritto di impugnazione era invece inammissibile il secondo atto, poiché l'appellante avrebbe dovuto prospettare tutte le censure col primo ricorso. La RO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'intimato CA non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente per ragioni logiche e giuridiche, denunciandosi violazione ed erronea applicazione dell'art.435 in relazione all'art.291 c.p.c.,si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto concedere di ufficio congruo termine all'appellante per la notifica, anche senza una sua espressa richiesta, poiché nel rito del lavoro la legge non ha fissato alcun termine perentorio ai fini della procedibilità del gravame per la notifica dell'appello. In altri termini l'improcedibilità può essere pronunciata solo in caso di mancata osservanza di un nuovo termine fissato dal giudice. 3 焜 Il motivo va accolto perché fondato. Nelle controversie sogge al rito del lavoro la dell'appello si perfeziona,ai sensi dell'art.436proposizione c.p.c.,con il deposito nei termini previsti dalla legge del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi,ma impone al giudice che rilevi il vizio indicato dall'appellante (art.421 c.p.c.),di assegnare allo stesso,previa la fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine provvedere a notificare il(necessariamente perentorio),per ricorso ed il decreto (Cass., 28 gennaio 2000,n.968;Cass., S.U., 25 ottobre 1996, n.9331). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale, del ricorso in appelloche, in presenza ritualmente tempestivamente depositato il 17 maggio 1991,ma non notificato, invece di assegnare all'uopo un nuovo termine, ha dichiarato gravame sul rilievo cheimprocedibile il l'appellante, sebbene invitato, non aveva provveduto a depositare la copia con la relata di notifica né aveva chiesto ulteriore termine 3 per adempiere a tanto. Deve invece considerarsi assorbito il primo motivo con cui si è denunciata violazione ed erronea applicazione dell'art.358 c.p.c. ed insufficiente motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,per la ragione che l'impugnata sentenza non ha considerato che il secondo atto d'appello -poi regolarmente notificato - era 趴 stato depositato prima che i precedente gravame fosse stato dichiarato improcedibile ed in ogni caso prima del decorso del termine per l'impugnazione. La sentenza impugnata va perciò cassata in relazione al va rimessa ad altro giudice secondo motivo e la causa che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà all'assegnazione di altro termine per la notificazione de l primo ricorso depositato nonché sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;
cassa e rinvia alla Corte di Appello di Roma, anche per le spese. Roma, 29 settembre 2000 Il Presidente Il Consigliere est. Vinceus Cresse Now Rect o Vie 1 Presidente: 11 Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 20 GEN. 2001Oggi, CE OLLABORATORE , DI DI LL SSA , TA T. 10 I SPESA 533 STA R ELL'A PO . GN N IM D O -73 SI DA DA I SEN 11-8 TE REGISTRO, E ESEN A E IRITTO G G LE D ELLA O D 1 05 47