Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7574 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
ее 63953 ENTE DA REGISTRAZIONE CONS DEL D.P.R. 26/4/1986 Oggetto N. 131 TAB. ALL. B N. 5 ILOR. MATERIA TRIBUTARIA Rimborso. Omesso invio copia del ricorso all'Intendenza di Finanza. REPUBBLICA ITALIANA DEL POPOLE ITALIANO5.74 IN LA CORTE SUP EM DI SAZIONE.3 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G.N.7422/99 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. 16715 Cron. Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Rep. Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Michele D'Alonzo Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SEN TENZA sul ricorso proposto da: N. 63953 Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., n. 12, presso domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege ricorrente contro domiciliato in Roma, NO VI, elettivamente MONTE REBio N. 30 Vin via del Tritone, n. 91 presso 1'Avvocato Giammaria Camici, che lo rappresenta e difende, insieme con 1'Avvocato Roberto Romani, giusta procura speciale a margine del controricorso controricorrente 4318 avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 44, depositata il 19.3.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor VI NO presentò istanza in data con cui17.3.1998 all'intendenza di finanza di Savona, chiese il rimborso della somma di Lire 5.792.000 versata a titolo di ILOR per l'anno 1986, sostenendo che la stessa non era dovuta perché la sua attività di intermediazione finanziaria era assimilabile a lavoro autonomo. Sul silenzio rifiuto dell'amministrazione, il contri- buente fece ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Savona, che lo accolse con sentenza n. 171 del 1995, nonostante l'ufficio avesse eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato invio consegna della copia all'intendenza di finanza. Quindi la commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 19.3.1998, respinse l'appello proposto dall'ufficio sul medesimo rilievo, 2 avendo giudicato che il vizio eccepito doveva ritenersi sanato dalla valida instaurazione del contraddittorio. Avverso tale sentenza il ministero delle finanze propone ricorso per cassazione, ritualmente notificato e depositato, articolato in un solo motivo, cui resiste controricorso, pure regolarmenteVI NO con notificaco e depositato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame l'amministrazione finan- ziaria dello Stato lamenta violazione e falsa applica-- zione dell'articolo 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la commissione tributaria regionale respinto l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, formulata dall'ufficio in primo ed in secondo grado e consistente nella omessa consegna o spedizione di copia del ricorso all'ufficio tributario competente (inten- denza di finanza), ritenendola superata per il fatto che questo aveva partecipato attivamente al processo, dando luogo ad un valido contraddittorio. La censura è fondata. Invero le ragioni addotte dalla sentenza impugnata obbligo dell'ufficio delle imposte dirette, incompeten- te, di trasmettere diligentemente la copia alla dire- zione regionale delle entrate ovvero di avvertire il 3 contribuente dell'errore; intervenuta sanatoria del vizio per effetto dell'instaurato contraddittorio non - valgono a neutralizzare l'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata anche con la censura in esame. In conformità а costante giurisprudenza di questa suprema corte (v. infra), condivisa dal collegio, si deve ritenere, infatti, che l'articolo 17 del D.P.R. n. 636/1972 come sostituito dall'articolo 8 del D. P.R. n. 739/1981 - normativa vigente all'epoca dell'introduzio- ne della domanda - richiedeva, per la valida proposizione del ricorso avanti alla commissione tribu- taria, non solo la consegna o la spedizione dell'origi- commissione medesima, ma segreteria dellanale alla anche la consegna ° la spedizione di una copia all'ufficio tributario competente (nel caso, intendenza di finanza, poi direzione regionale delle entrate). L'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni comma, D. P. R. n. 636/1972),(articolo 16, quinto previsto per la proposizione del ricorso, postulava infatti che entro lo stesso termine si provvedesse ad entrambi gli adempimenti suddetti. Essendo poi la trasmissione di copia del ricorso all'ufficio diretta a consentire a quest'ultimo di partecipare al giudizio, l'adempimento di detta formalità attiene alla valida processuale, con la costituzione del rapporto r 4 conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 13876/1999). L'omissione della suddetta formalità determina dunque 1'inammissibilità del ricorso (fra le molte, Cass. nn. 6212/2000, 2078/2000, 13670/1999, 11663/1998, 5982/ 1997), trattandosi di vizio radicale che non può essere sanato con alcun tipo di equipollente (Cass. n. 11623/1999). In particolare, la pronunzia d'inammissibilità del ricorso, determinata dal suddetto vizio, non può essere evitata adducendo (come, nel caso specifico, fa il resistente) di avere inviato copia del ricorso medesimo, anziché all'intendenza di finanza, all'uffi- cio distrettuale delle imposte dirette (Cass. n. 2078/2000, 8416/1996); о che l'ufficio competente conosceva la questione, per avere ricevuto l'istanza di rimborsc (Cass. nn. 2078/2000, 11663/1998) o per avere ricevuto in altro modo notizia della controversia in atto (Cass. n.5058/1999) о per essersi costituito in tale giudizio (Cass. n. 11633/1999). Tali circostanze, infatti, non incidono sulla decadenza già verificatasi per effetto dell'inutile decorrenza del termine peren- torio di sessanta giorni per la rituale proposizione del ricorso, compreso il compimento della suddetta for- 5 r malità di parte del contribuente (Cass. n.5791/1993). Tale decadenza è rilevabile d'ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti ed attinente alla proponibilità dell'azione (articolo 2969 C. C.; Cass. nn. 1532/1996, 8572/1993, 5620/1992). Pertanto devesi, in accoglimento del ricorso, cassare sentenza impugnata, ai sensi rinvio la senza dell'articolo 382, terzo comma, c.p.c., in quanto il processo, a motivo della rilevata inammissibilità dell'azione, non poteva essere proseguito. Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve decidere la causa nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso originariamente proposto dal contribuente. Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, giudicando nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese. IA Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V R E NCEL sezione civile tributaria, il 27 novembre 2002. OMAMДобами CA IN presidentę.IlLiev Il consigliere est. IN и булшных TA MAG. 2003 CASS N SAZIONE IL CANCELLIERE O I P CANCELLIERE D E don GI Plitano D A gi Riltano 5 M 1 6 dott. La IL