Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
Il delitto di atti sessuali con minorenne si configura a prescindere o meno dal consenso della vittima, non soltanto perchè la violenza è presunta dalla legge, ma anche perchè la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali.
Commentario • 1
- 1. Sentenza penale, deposito, difensore, avviso, omessa notificazione, sanatoriaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27588 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 1173
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1642/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA.Lu. , n. il (omesso) ;
avverso la sentenza n. 14/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 15/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. Cannoletta Pantaleo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 15 aprile 2009, ha ritenuto Ia.Lu. responsabile del reato di violenza sessuale continuata ai danni di una ragazza infraquattordicenne e l'ha condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione. I Giudici hanno disatteso la richiesta difensiva di concessione dell'attenuante della minore gravità dei fatti, dal momento che la ragazza aveva consentito ai rapporti sessuali per la paura di opporre un rifiuto in conseguenza delle minacce dell'uomo oppure per la sua reazione dinnanzi al diniego (anche di pianto con dichiarazione di essere innamorato). Questa conclusione è censurata dall'imputato nei motivi di ricorso in Cassazione con i quali deduce difetto di motivazione sulla ritenuta inapplicabilità della ipotesi prevista dall'art. 609 quater c.p., comma 3. Rileva che l'attenuante era concedibile tenuto conto della globale dimensione dei episodi in esame;
gli atti sessuali sono intervenuti nello ambito di una relazione sentimentale che coinvolgeva entrambi e la condotta dello imputato è stata sempre improntata a Cortesia e delicatezza senza alcuna prevaricazione verso la ragazza. Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento. Deve, innanzi tutto, precisarsi che, stante l'intangibilità sessuale dei minori degli anni quattordici, la violenza è presunta per cui è irrilevante il consenso della parte lesa considerata dalla legge immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali.
Inconferente è, pure, il rilievo dell'imputato sul suo comportamento non minaccioso, violento o abusivo dal momento che tali requisiti della condotta non sono richiesti per il perfezionamento della fattispecie di reato contestato (art. 609 quater c.p.). Sul punto, però, deve essere doverosamente messo in luce - come risulta dal testo del provvedimento impugnato - che la parte lesa ha dichiarato di avere avuto rapporti sessuali con l'imputato per paura di opporre un rifiuto in conseguenza delle minacce che l'uomo le aveva fatto in precedenza e rese concrete dalla detenzione di una arma e dalla conoscenza di "gente pericolosa"; tali particolari riferiti dalla vittima, rendevano opportuna la contestazione, non effettuata, dell'art. 609 bis c.p., aggravato a sensi dell'art. 609 quater c.p., comma 1, lett. A.
Le dichiarazioni della minore squalificano la tesi difensiva di una corrisposta relazione amorosa tra i protagonisti della vicenda. La Corte di Appello ha considerato il " tasto del sentimento" , unito all'intimidazione, come una delle " strategie ed espedienti idonei" posti in essere dall'imputato per superare la resistenza della vittima;
ha negato la speciale attenuante in considerazione della grave compromissione della libertà della vittima che ha subito rapporti sessuali completi, per un lungo arco temporale, da parte di un uomo di oltre venti anni più anziano di lei che ha approfittato dei rapporti di fiducia con la sua famiglia.
Tale conclusione, coerente con le emergenze processuali, è sorretta da apparato argomentativo logico e completo e, pertanto, non è censurabile in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010